IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  13  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285
«Nuovo   codice   della   strada»   che  assegna  al  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  la  competenza ad emanare le norme
funzionali  e  geometriche  per  la  costruzione,  il  controllo e il
collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi;
  Vista  la  circolare  del  Ministro  dei lavori pubblici 6 dicembre
1999,  n.  7938,  inerente  la  «sicurezza  della  circolazione nelle
gallerie   stradali   con  particolare  riferimento  ai  veicoli  che
trasportano materiali pericolosi»;
  Visto  il  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 5 giugno 2001,
contenente   disposizioni   per   l'attuazione   di   interventi   di
miglioramento della sicurezza nelle gallerie;
  Vista  la  norma  UNI  11095/2003  -  «Illuminazione delle gallerie
stradali»,  che  fornisce  le  prescrizioni per l'illuminazione delle
gallerie  in  modo  da  garantire  il  corretto livello di percezione
visiva   all'interno   delle   stesse  e  nelle  zone  immediatamente
adiacenti;
  Considerata  la notevole entita', in termini di numero e lunghezza,
delle gallerie stradali presenti sul territorio nazionale ed il ruolo
strategico che esse svolgono nella rete italiana ed europea;
  Considerato  l'impatto dell'attuazione del presente decreto, sia in
termini  di  miglioramento  della  sicurezza  stradale  e conseguente
riduzione  dei  costi  sociali dell'incidentalita', sia in termini di
costi  necessari per l'adeguamento dei sistemi di illuminazione delle
gallerie con attenzione al contenimento dei consumi energetici;
  Considerata  la necessita' di contemperare l'esigenza di realizzare
il  miglioramento  infrastrutturale  in  tempi  ristretti  con quella
contrapposta  di  tutelare la regolarita' della circolazione stradale
mediante l'inserimento di cantieri distribuiti e coordinati nel tempo
e nello spazio;
  Sentito  il  consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  che si e'
espresso  con voto n. 12 emesso dalla quinta sezione in data 4 maggio
2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 5 giugno
2001,  limitatamente  agli  aspetti  illuminotecnici. L'illuminazione
delle  gallerie  stradali  ed autostradali, con traffico totalmente o
parzialmente  motorizzato,  esistenti  e di nuova realizzazione, deve
essere progettata e verificata secondo le indicazioni contenute nella
norma UNI 11095/2003 e secondo quanto previsto nel presente decreto.
  2.  Il  progettista  in  accordo con la committente puo' utilizzare
modelli  e/o  sistemi di calcolo diversi purche' vengano rispettati e
documentati,   con   assunzione  di  responsabilita',  i  livelli  di
sicurezza e di prestazioni attesi fissati dalla norma.