IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche
e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in
particolare   l'art.  3,  comma  12,  che  prevede  che  il  Ministro
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  con  proprio
provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative  all'acquisto  di  energia  elettrica,  comunque prodotta da
altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
  Visti  altresi'  gli  articoli 1,  comma  2,  e  3, commi 2 e 4 del
decreto  legislativo  n.  79/1999,  che  prevedono  che gli indirizzi
strategici  ed  operativi  del  Gestore  della  rete  di trasmissione
nazionale   S.p.a.   sono   definiti  dal  Ministro  delle  attivita'
produttive;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della
titolarita'  e  delle  funzioni  da  parte  del Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000;
  Viste  le  ordinanze  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento  della  protezione  civile  12 giugno  2000,  n.  3060 e
6 luglio 2000, n. 3062;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   del   21 novembre   2000,  emanato  in  attuazione
dell'art.  3,  comma  12,  del citato decreto legislativo n. 79/1999,
concernente  la  cessione  dei  diritti e delle obbligazioni relativi
all'acquisto   di  energia  elettrica  prodotta  da  altri  operatori
nazionali,  da  parte  dell'Enel  S.p.a.  al  Gestore  della  rete di
trasmissione  nazionale  S.p.a.,  come  integrato  e  modificato  dal
decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
19 dicembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 301 del
30 dicembre  2003,  concernente  l'assunzione della titolarita' delle
funzioni  di  garante  della fornitura dei clienti vincolati da parte
della  societa'  Acquirente  unico  a decorrere dal 1° gennaio 2004 e
direttive  alla  medesima  societa',  ed  in  particolare  l'art.  3,
relativo  alle  modalita'  di  approvvigionamento previste al fine di
assicurare  la  copertura  della  domanda  minimizzando  i costi ed i
rischi di approvvigionamento, tra cui rientra la partecipazione della
stessa  societa'  alle  procedure  per  l'assegnazione  di  capacita'
produttiva  per  l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3,
comma  12,  del  decreto  legislativo n. 79/1999, secondo modalita' e
quote  di  capacita'  produttiva  stabilite  con decreto del Ministro
delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  dicembre 2003, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  199 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30
dicembre  2003,  concernente l'approvazione del testo integrato della
disciplina  del  mercato  elettrico e l'assunzione di responsabilita'
del  gestore  del  mercato  elettrico S.p.a. relativamente al mercato
elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004;
  Visto  il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito:
il decreto legislativo n. 387/2003);
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 maggio  2004,  concernente  criteri,  modalita'  e  condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale  di  trasmissione,  e  in  particolare  l'art.  1, comma 1,
lettera  a),  secondo  il  quale beni, rapporti giuridici e personale
afferenti  alle  funzioni  di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui
all'art.  11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le
attivita'  correlate  di  cui  al  decreto  legislativo  n. 387/2003,
rimangono  in  capo  al  Gestore della rete di trasmissione nazionale
anche  a  seguito dell'unificazione della proprieta' e della gestione
della rete;
  Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n. 239 (di seguito: la legge n.
239/2004),  concernente  il  riordino del settore energetico, nonche'
delega  al  Governo  per  il  riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia;
  Vista  la  nota del Ministro delle attivita' produttive 22 dicembre
2004   recante   «Indirizzi  alle  societa'  Gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale S.p.a., Gestore del mercato elettrico S.p.a. e
Acquirente  unico  S.p.a.,  ai fini della partecipazione attiva della
domanda  al  Sistema  Italia  2004»  che dispone che, a decorrere dal
31 dicembre  2004,  e'  possibile,  per  gli  operatori  ammessi alle
contrattazioni  sul  sistema  delle  offerte  di  cui  all'art. 5 del
decreto  legislativo n. 79/1999, la formulazione attiva di offerte di
acquisto di energia elettrica sul Mercato elettrico del giorno prima;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  del  28 novembre  2005,  n.  248/05,  recanti  misure urgenti in
materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica;
  Vista  la  lettera  del  Gestore  del  mercato elettrico S.p.a. del
24 novembre  2005,  prot.  GME/P2005001665,  con  cui vengono fornite
indicazioni  sul  prezzo  medio  di  mercato  dell'energia  elettrica
scambiata nel sistema delle offerte;
  Vista  la lettera del Gestore del sistema elettrico-GRTN S.p.a. del
28 novembre  2005, prot. GRTN/P2005021677, con cui si indica in 5.600
MW  la  capacita'  produttiva  relativa  all'energia elettrica di cui
all'art.  3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile
per l'anno 2006;
  Considerato  che,  ai  sensi  delle  disposizioni  della  legge  n.
239/2004,  dal 1° luglio 2004 hanno diritto alla qualifica di cliente
idoneo tutti i clienti finali non domestici;
  Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, il Gestore della
rete  di  trasmissione nazionale ha cambiato denominazione sociale in
Gestore  del sistema elettrico - GRTN S.p.a. (di seguito: Gestore del
sistema  elettrico)  e che in capo a detto soggetto, sulla base delle
disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  11 maggio  2004,  rimangono  tra l'altro le funzioni di cui
all'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999;
  Considerato  che,  in  base  a  quanto  comunicato  dal Gestore del
mercato  elettrico S.p.a. con la citata lettera del 24 novembre 2005,
il  prezzo  medio  di  mercato,  calcolato  come media aritmetica nel
periodo 1° gennaio 2005 - 23 novembre 2005, e' risultato pari a 57,71
euro/MWh  e  che detto periodo e' ritenuto significativo in quanto, a
decorrere  dal  31 dicembre 2004, e' possibile la formulazione attiva
di offerte di acquisto di energia elettrica nel sistema delle offerte
di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
  Considerato che, ai fini del collocamento nel sistema delle offerte
dell'energia  elettrica  ritirata  ai  sensi dei decreti ministeriali
sopra  indicati, non e' rilevante distinguere tra l'energia derivante
da  capacita'  programmabile  e  quella  derivante  da  capacita' non
programmabile  e  che,  pertanto,  cosi'  come  gia' effettuato nelle
modalita'  di  assegnazione adottate per l'anno 2005, potranno essere
adottate   modalita'   omogenee   per  il  collocamento  dell'energia
complessivamente   nella   disponibilita'  del  Gestore  del  sistema
elettrico;
  Ritenuto  necessario  prevedere la partecipazione alla procedura di
assegnazione della citata energia dell'Acquirente unico S.p.a., nella
funzione  di  garante  della fornitura dei clienti vincolati, per una
quota  di  energia  che,  rispetto all'assegnazione valida per l'anno
2005,  tenga conto della sostanziale stabilita' del mercato vincolato
nell'anno 2006 e delle modalita' di assegnazione di cui al precedente
considerato;
  Ritenuto  opportuno  definire condizioni di cessione che riflettano
il  prezzo  medio  dell'energia elettrica come risultante dal sistema
delle  offerte  di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999,
mantenendo  rispetto  a  tale prezzo condizioni di approvvigionamento
vantaggiose  per  gli  operatori, senza incidere in maniera rilevante
sulle tariffe;
  Ritenuto   opportuno   che,   al   fine   di   garantire   maggiore
prevedibilita'  agli  operatori, il prezzo di cessione sopra definito
debba essere costante in tutte le ore dell'anno 2006;
  Ritenuto   necessario   prevedere   il  trasferimento  dei  diritti
assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico S.p.a., nel caso
di  passaggio  dei  clienti  finali  dal  mercato  libero  al mercato
vincolato e viceversa;
  Ritenuto  necessario,  al  fine  di  minimizzare  le  revoche  e le
rassegnazioni  in  corso  d'anno, prevedere che i gestori di rete, in
cui  ha  sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano
richiesta    di    assegnazione,    forniscano   tempestivamente   le
certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore del sistema
elettrico secondo le modalita' individuate del medesimo Gestore;
  Ritenuto  opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione, per
quanto  previsto  dall'art.  3,  comma 13, del decreto legislativo n.
79/1999 relativamente alla cessione, da parte del Gestore del sistema
elettrico  S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma
3  dell'art.  22  della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella
prodotta  da  parte  delle imprese produttrici-distributrici ai sensi
del  titolo  IV,  lettera b) del provvedimento CIP n. 6/92, ceduta al
Gestore   medesimo   previa  definizione  di  specifiche  convenzioni
autorizzate    dal   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue
modifiche  e  integrazioni  (di  seguito:  il  decreto legislativo n.
79/1999), integrate dai commi seguenti.
  2.  «Acquirente  unico»  e' la societa' Acquirente unico S.p.a., di
cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999.
  3.  «Assegnatario»  e' il soggetto che acquisisce la disponibilita'
di una quota parte dell'energia disponibile.
  4.  «Autorita»  e'  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
  5.  «Gestore  del  mercato»  e'  la  societa'  Gestore  del mercato
elettrico  S.p.a.  di  cui  all'art.  5  del  decreto  legislativo n.
79/1999;
  6.  «Gestore  del  sistema  elettrico»  e'  la societa' Gestore del
sistema  elettrico  - GRTN S.p.a., come chiamata a seguito del cambio
di denominazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, di
cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999.
  7.  «Mercato elettrico» e' il sistema delle offerte di cui all'art.
5 del decreto legislativo n. 79/1999.
  8. «Punto di prelievo» e' il punto in cui l'energia elettrica viene
prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.