IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                                  e
                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

  Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante   «Azioni   positive   per  la  realizzazione  della  parita'
uomo-donna nel lavoro»;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  196, recante
«Disciplina  dell'attivita'  delle  consigliere  e dei consiglieri di
parita'  e  disposizioni  in  materia  di  azioni  positive,  a norma
dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e il Ministro per le pari opportunita', del
15 marzo  2001, recante «Disciplina delle modalita' di presentazione,
valutazione  e  finanziamento  dei progetti di azione positiva per la
parita'  uomo-donna  nel  lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2001, n. 132;
  Visto,    in    particolare,    l'art.   1   del   citato   decreto
interministeriale,  che,  nel  disciplinare  i requisiti del soggetto
richiedente,  al  comma  3 prevede che la documentazione ivi prevista
vada  allegata  alla  domanda  di  ammissione al beneficio, a pena di
improcedibilita' dichiarata d'ufficio;
  Considerato  che detto articolo si pone in contrasto con il comma 2
dell'art.  18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gia' nella sua prima
versione,  il quale prevedeva che, qualora l'interessato dichiari che
fatti,  stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso
della   stessa   amministrazione   procedente  o  di  altra  pubblica
amministrazione,  il responsabile del procedimento provvede d'ufficio
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi;
  Considerato,  altresi', che il comma 1 dell'art. 43 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, ha precisato
ulteriormente  che  le  amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  di
pubblici   servizi   non   possono   richiedere  atti  o  certificati
concernenti  stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati
all'art.  46  del  medesimo decreto, che siano attestati in documenti
gia'  in  loro  possesso  o  che  comunque esse stesse siano tenute a
certificare   e  che,  in  luogo  di  tali  atti  o  certificati,  le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti
ad  acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione,
da  parte  dell'interessato,  dell'amministrazione competente e degli
elementi  indispensabili  per il reperimento delle informazioni o dei
dati  richiesti,  ovvero  ad  accettare  la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall'interessato;
    Considerato, infine, che il contenuto delle predette disposizioni
e'  stato ribadito dal comma 2 dell'art. 18 della citata legge n. 241
del   1990,   come   sostituito  dall'art.  3,  comma  6-octies,  del
decreto-legge   14 marzo  2005,  n.  35,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  14 maggio 2005, n. 80, il
quale  prevede  che  i  documenti  attestanti atti, fatti, qualita' e
stati  soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono
acquisiti  d'ufficio  quando  sono  in  possesso dell'amministrazione
procedente,   ovvero   sono  detenuti,  istituzionalmente,  da  altre
pubbliche  amministrazioni  e  che  l'amministrazione procedente puo'
richiedere  agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca
dei documenti;
  Ritenuto,    pertanto,    che   l'art.   1   del   citato   decreto
interministeriale e' illegittimo nella parte in cui stabilisce che la
documentazione  ivi prevista vada allegata alla domanda di ammissione
al beneficio, a pena di improcedibilita' dichiarata d'ufficio;
  Ritenuto che sussiste l'interesse pubblico ad intervenire in via di
autotutela   al   fine  di  evitare  che  sicure  controversie  sulla
questione,    il    cui    esito   e'   prevedibile   sia   contrario
all'amministrazione  procedente,  comportino  un  rallentamento delle
procedure di finanziamento;
  Acquisite  le  indicazioni  del Comitato nazionale per l'attuazione
dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita'
tra  lavoratori  e  lavoratrici  di cui alla legge n. 125 del 1991, e
successive modificazioni, nella riunione del 20 giugno 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  comma  3  dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica e il Ministro per le pari
opportunita',  del 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 giugno  2001,  n. 132, dopo la parola: «d'ufficio» sono aggiunte le
seguenti:  «,  ad  eccezione  della  documentazione  gia' in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero detenuta istituzionalmente da
altre pubbliche amministrazioni, per la quale si applicano il comma 1
dell'art.  43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 e il comma 2 dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.
    Roma, 22 settembre 2005

                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                             Siniscalco

                             Il Ministro
                      per le pari opportunita'
                            Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 387