IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
                           di concerto con
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                   delle politiche di sviluppo del
           Ministero delle politiche agricole e forestali
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme  sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che
ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini,
con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse,
giochi e concorsi pronostici;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452,
convertito con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2002, n. 16,
che  ha stabilito che l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore
e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00 euro;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138, convertito, con
modificazioni,  con  legge  8 agosto  2002, n. 178, che ha attribuito
all'amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  regolamento  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli
emanato  con  delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio
1962;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,
i  quali  possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti
pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino  della  materia  dei  giochi e delle scommesse relativi alle
corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
  Visti  in  particolare,  l'art.  4, comma 5, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 aprile  1998,  n.  169 che demanda a
decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, anche su proposta
dell'UNIRE   la   determinazione   della  tipologia  delle  scommesse
effettuabili   sulle   corse  dei  cavalli,  le  relative  regole  di
svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze di concerto con il
Ministro   per   le   politiche  agricole  15 febbraio  1999  recante
disposizioni  in merito alla rideterminazione delle quote di prelievo
sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'UNIRE;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
cosi'  come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3,
che  ha  previsto  che  il  Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di
scommessa,  gli  eventi  che  ne  costituiscono  l'oggetto nonche' le
relative modalita' tecniche di svolgimento;
  Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  direttore  generale
dell'amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e del capo del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
il  quale  ha,  tra  l'altro,  esteso  alle  Agenzie  di scommesse la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonche'  altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive,
in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
di  concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali in
data   3 giugno   2004  che  istituisce  le  tipologie  di  scommessa
effettuabili sulle corse dei cavalli;
  Vista  la  delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il
Regolamento della corsa Tris;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con  il  capo  del
Dipartimento   delle   politiche  di  sviluppo  del  Ministero  delle
politiche   agricole   e   forestali  del  25 ottobre  2004,  recante
regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;
  Visto l'art. 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004,
che   prevede   l'istituzione,  con  provvedimento  direttoriale  del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole
e  forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, di una nuova
scommessa   ippica  a  totalizzatore,  proposta  dall'Unire.  Con  il
medesimo  provvedimento  sono  stabilite  le  disposizioni  attuative
relative  alla  nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei
punti  di  vendita  dei  concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e
sportive  nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve
essere  ripartita  assegnando  il  72  per  cento  come  montepremi e
compenso  per  l'attivita' di gestione della scommessa, l'8 per cento
come  compenso  dell'attivita'  dei  punti di vendita, il 6 per cento
come  prelievo  erariale  sotto  forma  di imposta unica ed il 14 per
cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
  Considerato  che  ai  fini del perseguimento della propria funzione
istituzionale  l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si e'
prefissa   l'obiettivo   strategico   di   valutare   ogni  possibile
razionalizzazione  delle  reti  distributive  e  dei connessi sistemi
informativi attraverso la costituzione di una «Rete automatizzata dei
giochi»   (qui   di   seguito  denominata  «Rete  Unitaria»)  per  la
distribuzione   degli  stessi,  diffusa  capillarmente  su  tutto  il
territorio nazionale;
  Considerato  opportuno  estendere  anche al settore delle scommesse
ippiche,  al  fine di perseguire e realizzare la armonizzazione delle
modalita'  di  commercializzazione  e  di  efficienza ed economicita'
delle  reti  di vendita dei giochi legali, i principi di cui all'art.
1, comma 287 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Considerato  l'attuale  stato  di  difficolta'  di  cui  risente il
settore  dei  giochi  ippici, ravvisabile nell'erosione, degli ultimi
anni,  dei livelli complessivi di raccolta, principalmente imputabile
alla contrazione dei volumi della scommessa Tris;
  Valutato,  come  emerge da approfonditi studi condotti dall'UNIRE e
dall'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, che la suddetta
contrazione  dei volumi e' attribuibile, tra le varie cause, ai bassi
livelli  di  remunerazione  della  filiera  di  distribuzione che non
incentivano  i  punti  vendita a promuovere la scommessa Tris in modo
adeguato;
  Considerato  che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Dipartimento delle
politiche  di sviluppo, sentito l'UNIRE, concordano, nella necessita'
di  realizzare  un  progetto  unitario  di rilancio dei giochi ippici
volto  ad  arricchire  il  portafoglio  di scommesse e ad ampliare il
bacino degli scommettitori attraverso l'introduzione di nuove formule
di scommessa nella rete dei punti vendita dei concorsi pronostici;
  Considerato    che,    con    decreto    del   direttore   generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato del 26 ottobre
2005,  sono  state  introdotte, in applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 1, comma 498, legge n. 311/2004, due delle nuove formule
in   cui  si  declina  la  suddetta  scommessa  denominate  «Vincente
Nazionale» ed «Accoppiata Nazionale»;
  Considerato  che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento
delle  politiche di sviluppo, sentito l'UNIRE, concordano, al fine di
rilanciare  il  settore  dei giochi ippici e, quindi, di riflesso, di
incrementare  i  volumi di raccolta e la diffusione del gioco legale,
nella  determinazione  di strutturare la scommessa di cui all'art. 1,
comma   498,   legge  n.  311/2004,  articolandola  in  piu'  formule
costituenti  un'unica  famiglia di scommesse ippiche a totalizzatore,
basate  sulla  medesima  corsa  giornaliera,  conformandosi  cosi' al
modello  gia'  adottato  per  le  scommesse a totalizzatore di cui al
decreto   ministeriale   del   5 agosto   2004,  n.  229  attualmente
distribuite attraverso la rete di vendita dei concorsi pronostici;
  Considerato  che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento
delle  politiche  di  sviluppo  concordano  che la ripartizione della
quota  della posta di gioco destinata a montepremi ai sensi dell'art.
1,  comma  498,  legge  n.  311/2004,  potra'  essere  differente per
ciascuna formula in ragione dei livelli di difficolta' della stessa.
  Considerato  che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento
delle  politiche di sviluppo, hanno valutato che, per la scommessa di
cui   all'art.  1,  comma  498,  legge  n.  311/2004,  potra'  essere
eventualmente  attribuito  all'UNIRE  un  compenso  per  i  costi  di
gestione  relativi  all'attivita'  di organizzazione delle corse che,
ove  effettivamente  riconosciuto,  sara',  determinato  nei  decreti
istitutivi di ciascuna formula;
  Considerato  che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento
delle   politiche   di  sviluppo  reputano  necessario  procedere  ad
incrementare  l'attuale  livello  di  remunerazione dei punti vendita
della  scommessa  Tris,  uniformandolo  in  via sperimentale a quello
previsto  per  la  scommessa  di  cui all'art. 1, comma 498, legge n.
311/2004;
  Considerato che la concessione per la distribuzione della scommessa
Tris e delle scommesse ad essa assimilate perverra' alla sua naturale
scadenza  in  data  31 dicembre 2005 e che essa per espresso disposto
del  decreto  del  Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n.
169 non e' rinnovabile;
  Considerato   che   l'atto  di  transazione  sottoscritto  in  data
20 settembre  2005  tra  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
Stato, il Ministero delle politiche agricole e forestali e la Sarabet
S.r.l.,  attuale concessionario della scommessa Tris, il cui testo e'
stato   preventivamente   approvato,   con  nota  prot.  102507P/2005
dall'Avvocatura generale dello Stato, prevede espressamente che, alla
sua  scadenza  naturale,  la  concessione  vigente  non  possa essere
prorogata o data in affidamento a terzi;
  Ritenuto  che,  nelle more del riordino complessivo del settore, le
cui  linee  guida  sono  state  approvate dal Comitato generale per i
giochi,  ed  i  cui tempi si sono necessariamente protratti in attesa
dell'approvazione   da   parte   del   Parlamento  dei  provvedimenti
legislativi  di  cui  al  decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203,
recante  misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni
urgenti  in  materia tributaria e finanziaria, ed al disegno di legge
finanziaria  per  il 2006, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato  ed  il  Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali, in accordo con UNIRE, hanno
ritenuto  opportuno,  in via sperimentale e temporanea, ricondurre la
scommessa Tris alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge n.
311/2004,   al   fine  di  non  interromperne  la  raccolta  dopo  il
31 dicembre  2005,  e  di  consentire  un'approfondita  analisi degli
impatti   sul   mercato  derivanti  dalla  possibile  modifica  della
ripartizione  della  quota  di  prelievo  che  preveda  una  maggiore
remunerazione destinata ai punti di vendita;
                             Dispongono:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  istituisce  una nuova scommessa ippica a
totalizzatore strutturata in piu' formule, secondo il disposto di cui
all'art.  1,  comma  498,  legge  n.  311/2004, che ha per oggetto le
medesime  corse  dei  cavalli  della scommessa Tris, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998.
  2.  La  nuova  scommessa  ippica  e'  introdotta, nelle sue diverse
formule,  gradualmente,  ad  iniziativa dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  d'intesa  con il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in funzione delle esigenze del mercato e dei
necessari    adempimenti   di   carattere   informatico   finalizzati
all'adeguamento delle rete di distribuzione dei concorsi pronostici.
  3.  Della  scommessa  di  cui  al  comma 1 fanno parte altresi', le
formule  «Accoppiata Nazionale» e «Vincente Nazionale», istituite con
decreto  del  direttore  generale  dell'amministrazione  autonoma dei
monopoli di Stato del 26 ottobre 2005.