IL  DIRETTORE  GENERALE  delle  risorse  umane  e  delle  professioni
                              sanitarie

  Vista  l'istanza  con la quale la sig.ra Lukacova Ingrid, cittadina
italiana,   ha   chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  Medico
conseguito  nella  Repubblica  Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto Presidente
della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli  professionali abiitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai  fmi
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del servizio sanitarie nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 14 luglio 2005 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
6 dicembre  2005,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della quale la sig.ra
Lukacova Ingrid e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:

  1.  Il  titolo di medico rilasciato in data 12 giugno 1996 dalla II
Facolta'  di  medicina  dell'Universita'  Carlo  di Praga (Repubblica
Ceca)  alla  sig.ra Lukacova Ingrid, cittadina italiana, nata a Preov
(Repubblica slovacca) il 13 giugno 1972, e' riconosciuto quale titolo
abilitante  per  l'esercizio  in  Italia  della professione di medico
chirurgo.
  2.  La  dott.ssa  Lukacova  Ingrid  e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 dicembre 2005
                                      Il direttore generale: Leonardi