IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

   In  data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Francesco
Pizzetti,    presidente,    del    dott.    Giuseppe   Chiaravalloti,
vicepresidente,   del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.  Giuseppe
Fortunato,  componenti,  e  del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto,  in  particolare,  l'art.  4, comma 1, lett. d), del citato
Codice, il quale individua i dati sensibili;
   Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 26, comma 1, del Codice, i
soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i
dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove
necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati,
nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice,
nonche' dalla legge e dai regolamenti;
   Visto  altresi' il comma 4, lett. a), del citato art. 26, il quale
stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
anche  senza  consenso, previa autorizzazione del Garante, "quando il
trattamento  e'  effettuato  da associazioni, enti ed organismi senza
scopo  di  lucro,  anche  non  riconosciuti,  a  carattere  politico,
filosofico,  religioso  o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici,  per  il  perseguimento  di  scopi determinanti e legittimi
individuati  dall'atto  costitutivo,  dallo  statuto  o dal contratto
collettivo,  relativamente  ai  dati  personali  degli aderenti o dei
soggetti  che  in  relazione a tali finalita' hanno contatti regolari
con  l'associazione,  ente  od organismo, sempre che i dati non siano
comunicati  all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini  idonee  garanzie  relativamente ai trattamenti effettuati,
prevedendo  espressamente  le  modalita'  di  utilizzo  dei  dati con
determinazione  resa  nota agli interessati all'atto dell'informativa
ai sensi dell'articolo 13";
   Visto  il comma 3, lettere a) e b), del predetto art. 26, il quale
stabilisce  che  la  disciplina  di  cui  al  relativo comma 1 non si
applica  al  trattamento:  a)  dei  dati  relativi agli aderenti alle
confessioni  religiose  e ai soggetti che con riferimento a finalita'
di  natura  esclusivamente  religiosa  hanno contatti regolari con le
medesime  confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti
civilmente  riconosciuti,  sempre  che  i  dati  non  siano diffusi o
comunicati  fuori delle medesime confessioni; b) dei dati riguardanti
l'adesione  di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o
di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a
carattere sindacale o di categoria;
   Rilevato  che  le  confessioni  di  cui  alla  lettera  a)  devono
determinare, ai sensi del medesimo art. 26, comma 3, lett. a), idonee
garanzie  relativamente  ai  trattamenti effettuati, nel rispetto dei
principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
   Visto  l'art.  181, comma 6, del Codice secondo cui le confessioni
religiose  che,  prima  dell'adozione  del  medesimo  Codice, abbiano
determinato  e  adottato  nell'ambito  del  rispettivo ordinamento le
garanzie  di  cui  al  predetto  art.  26, comma 3, lett. a), possono
proseguire l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime;
   Considerato  che  il trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
   Considerato  che  le  autorizzazioni  di carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di
numerosi titolari del trattamento;
   Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione
di   quelle   in  scadenza  il  31  dicembre  2005,  armonizzando  le
prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
   Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni siano
provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5,
del  Codice  e,  in  particolare, efficaci per il periodo di diciotto
mesi;
   Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,   nonche'   per   la   dignita'  delle  persone,  e  in
particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali
sancito all'art. 1 del Codice;
   Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili
e'  effettuato  da  enti  ed  organizzazioni di tipo associativo e da
fondazioni,  per  la  realizzazione  di scopi determinati e legittimi
individuati  dall'atto  costitutivo,  dallo statuto o da un contratto
collettivo;
   Visto l'art. 167 del Codice;
   Visto  l'art.  11,  comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
   Visti  gli  articoli  31  e  seguenti del Codice e il disciplinare
tecnico  di  cui  all'Allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e
regole sulle misure di sicurezza;
   Visto l'art. 41 del Codice;
   Visti gli atti d'ufficio;
   Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
   Relatore il dott. Mauro Paissan;

                              Autorizza

il  trattamento  dei dati sensibili di cui art. 4, comma 1, lett. d),
del  Codice  da  parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri
organismi  di  tipo  associativo,  secondo le prescrizioni di seguito
indicate.
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e
i   programmi   informatici  sono  configurati  riducendo  al  minimo
l'utilizzazione  di  dati personali e di dati identificativi, in modo
da  escluderne  il  trattamento  quando  le  finalita' perseguite nei
singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente,
dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.
1) Ambito di applicazione.
La presente autorizzazione e' rilasciata:
 - a)  alle  associazioni  anche  non  riconosciute,  ai partiti e ai
movimenti   politici,   alle   associazioni   e  alle  organizzazioni
sindacali,  ai patronati e alle associazioni di categoria, alle casse
di  previdenza,  alle organizzazioni assistenziali o di volontariato,
nonche'  alle  federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti
sono  riuniti  in  conformita', ove esistenti, allo statuto, all'atto
costitutivo o ad un contratto collettivo;
 - b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od
organismo  senza  scopo  di  lucro,  dotati  o  meno  di personalita'
giuridica,  ivi  comprese le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (Onlus);
 - c)  alle  cooperative sociali e alle societa' di mutuo soccorso di
cui,  rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile
1886, n. 3818.
L'autorizzazione  e'  rilasciata  altresi'  agli  istituti scolastici
anche  di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati
idonei  a  rivelare  le  convinzioni  religiose  e  per le operazioni
strettamente  necessarie  per  l'applicazione  dell'articolo  310 del
decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297 e degli artt. 3 e 10 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
Resta fermo l'obbligo per le confessioni religiose di determinare, ai
sensi  dell'art.  26,  comma  3, lett. a) del Codice, idonee garanzie
relativamente  ai  trattamenti  effettuati  nel rispetto dei principi
indicati con la presente autorizzazione.
Ai sensi dell'art. 181, comma 6, del Codice, le confessioni religiose
che,  prima  dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e
adottato  nell'ambito  del  rispettivo ordinamento le garanzie di cui
all'art.  26,  comma  3,  lett.  a),  del  Codice  possono proseguire
l'attivita'  di trattamento effettuato dai relativi organi, ovvero da
enti civilmente riconosciuti, nel rispetto delle medesime.
2) Finalita' del trattamento.
L'autorizzazione   e'   rilasciata  per  il  perseguimento  di  scopi
determinati  e  legittimi  individuati  dall'atto  costitutivo, dallo
statuto  o  dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare
per  il  perseguimento  di finalita' culturali, religiose, politiche,
sindacali,  sportive  o  agonistiche di tipo non professionistico, di
istruzione    anche    con   riguardo   alla   liberta'   di   scelta
dell'insegnamento  religioso,  di formazione, di ricerca scientifica,
di  patrocinio,  di  tutela  dell'ambiente  e  delle cose d'interesse
artistico  e  storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonche' di
beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.
La  presente autorizzazione e' rilasciata, altresi', per far valere o
difendere  un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria,
nonche'  in  sede  amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di
conciliazione  nei  casi  previsti dalla normativa comunitaria, dalle
leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi.
La  presente autorizzazione e' rilasciata per l'esercizio del diritto
di   accesso  ai  documenti  amministrativi,  nei  limiti  di  quanto
stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Per   i  fini  predetti,  il  trattamento  dei  dati  sensibili  puo'
riguardare  anche  la  tenuta  di  registri e scritture contabili, di
elenchi,  di  indirizzari  e  di  altri  documenti  necessari  per la
gestione  amministrativa  dell'associazione,  della  fondazione,  del
comitato  o  del  diverso  organismo, o per l'adempimento di obblighi
fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.
Qualora  i  soggetti  di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di
persone  giuridiche  o  di  altri  organismi  con scopo di lucro o di
liberi  professionisti  per  perseguire le predette finalita', ovvero
richiedano  ad  essi  la fornitura di beni, prestazioni o servizi, la
presente  autorizzazione  e'  rilasciata anche ai medesimi organismi,
persone giuridiche o liberi professionisti.
I  soggetti  di  cui alle lettere a), b) e c) possono comunicare alle
persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro titolari di un
autonomo    trattamento,   i   soli   dati   sensibili   strettamente
indispensabili  per  le  attivita' di effettivo ausilio alle predette
finalita',   con   particolare  riferimento  alle  generalita'  degli
interessati  e  ad  indirizzari,  sulla  base  di un atto scritto che
individui con precisione le informazioni comunicate, le modalita' del
successivo utilizzo, le particolari misure di sicurezza, nonche', ove
previsto, le idonee garanzie determinate. La dichiarazione scritta di
consenso degli interessati deve porre tale circostanza in particolare
evidenza   e  deve  recare  la  precisa  menzione  dei  titolari  del
trattamento   e  delle  finalita'  da  essi  perseguite.  Le  persone
giuridiche  e  gli  organismi  con  scopo  di  lucro,  oltre a quanto
previsto  nei  punti  4)  e 6) in tema di pertinenza, non eccedenza e
indispensabilita'  dei  dati, possono trattare i dati cosi' acquisiti
solo  per  scopi di ausilio alle finalita' predette, ovvero per scopi
amministrativi e contabili.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:
 - a)  agli  associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per
il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui al punto 1), ai relativi
familiari e conviventi;
 - b)  agli  aderenti,  ai  sostenitori  o sottoscrittori, nonche' ai
soggetti  che  presentano richiesta di ammissione o di adesione o che
hanno  contatti  regolari  con  l'associazione,  la  fondazione  o il
diverso organismo;
 - c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
 - d)  ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attivita' o
dei  servizi  prestati  dall'associazione  o  dal  diverso organismo,
limitatamente  ai  soggetti  individuabili  in  base  allo  statuto o
all'atto   costitutivo,   ove   esistenti,   o   comunque   a  coloro
nell'interesse  dei  quali  i soggetti menzionati al punto 1) possono
operare in base ad una previsione normativa;
 - e)  agli  studenti  iscritti  o  che  hanno  presentato domanda di
iscrizione  agli  istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di
minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potesta';
 - f)   ai   lavoratori   dipendenti  degli  associati  e  dei  soci,
limitatamente  ai  dati  idonei  a  rivelare  l'adesione a sindacati,
associazioni   od   organizzazioni   a  carattere  sindacale  e  alle
operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da
contratti collettivi anche aziendali.
4) Categorie di dati oggetto di trattamento.
L'autorizzazione  non  riguarda  i dati idonei a rivelare lo stato di
salute  e  la  vita  sessuale, ai quali si riferisce l'autorizzazione
generale n. 2/2005.
Il trattamento puo' avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui
all'articolo  4,  comma  1,  lett.  d)  del Codice, idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti,
sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale.
Il  trattamento puo' riguardare i dati e le operazioni indispensabili
per  perseguire  le  finalita'  di  cui  al punto 1) o, comunque, per
adempiere   ad   obblighi  derivanti  dalla  legge,  dalla  normativa
comunitaria,  dai  regolamenti  o  dai  contratti collettivi, che non
possano  essere  perseguiti  o  adempiuti, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
A   tal   fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  deve  essere
verificata  costantemente  la  stretta  pertinenza,  non  eccedenza e
indispensabilita' dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalita',
in  particolare per quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e
le   intime   convinzioni,   anche   con   riferimento  ai  dati  che
l'interessato  fornisce  di  propria  iniziativa. I dati che, anche a
seguito  delle  verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili  non  possono essere utilizzati, salvo per l'eventuale
conservazione,  a  norma  di  legge, dell'atto o del documento che li
contiene.
5) Modalita' di trattamento.
Fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dagli  articoli 11 e 14 del
Codice,  e dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'allegato B)
al  medesimo  Codice,  il  trattamento dei dati sensibili deve essere
effettuato  unicamente con operazioni, nonche' con logiche e mediante
forme  di  organizzazione  dei  dati  strettamente  indispensabili in
rapporto  alle  finalita', agli scopi e agli obblighi di cui al punto
2).
I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
Fermo  restando  quanto  previsto  ai  punti  2)  e 7) della presente
autorizzazione,  se  e'  indispensabile,  in  conformita' al medesimo
punto 7), comunicare o diffondere dati all'esterno dell'associazione,
della  fondazione,  del comitato o del diverso organismo, il consenso
scritto  e' acquisito previa idonea informativa resa agli interessati
ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice,  la  quale  deve  precisare le
specifiche  modalita'  di utilizzo dei dati tenuto conto delle idonee
garanzie adottate relativamente ai trattamenti effettuati.
6) Conservazione dei dati.
Nel  quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1,
lett.  e)  del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per
un  periodo  non  superiore  a  quello  necessario  per perseguire le
finalita'  e  gli scopi di cui al punto 2), ovvero per adempiere agli
obblighi ivi menzionati.
Le   verifiche  di  cui  al  punto  4)  devono  riguardare  anche  la
pertinenza,  non  eccedenza  e  indispensabilita'  dei  dati rispetto
all'attivita'  svolta  dall'interessato  o al rapporto che intercorre
tra  l'interessato  e i soggetti di cui al punto 1), tenendo presente
il  genere  di  prestazione,  di  beneficio  o  di  servizio  offerto
all'interessato  e  la posizione di quest'ultimo rispetto ai soggetti
stessi.
7) Comunicazione e diffusione dei dati.
I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati a soggetti pubblici o
privati,  e  ove  necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti
alle  finalita',  agli  scopi  e  agli  obblighi di cui al punto 2) e
tenendo presenti le altre prescrizioni sopraindicate.
I  dati sensibili possono essere comunicati alle autorita' competenti
se   necessario   per   finalita'   di  prevenzione,  accertamento  o
repressione  dei  reati, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono
essere diffusi.
8) Richieste di autorizzazione.
I  titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione
della  presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a  presentare una
richiesta   di   autorizzazione   a   questa  Autorita',  qualora  il
trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni
suddette.
Le  richieste  di  autorizzazione  pervenute  o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione   richieste   di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi
dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione.
9) Norme finali.
Restano  fermi  gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da
norme  di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti in
materia di trattamento di dati personali.
Restano  inoltre  ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e
in  particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile
1993,  n.  122,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993,  n.  205,  in  materia  di discriminazione per motivi razziali,
etnici,  nazionali o religiosi e di delitti di genocidio, nel decreto
legislativo  9  luglio  2003,  n.  215  di attuazione della direttiva
2000/43/CE   per   la   parita'   di   trattamento   tra  le  persone
indipendentemente  dalla  razza  e  dall'origine etnica e nel decreto
legislativo  9  luglio  2003,  n.  216, di attuazione della direttiva
2000/78/CE  per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro.
10) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La  presente  autorizzazione  ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio
2006 fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante
ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di  eventuali novita'
normative rilevanti in materia.
La  presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 21 dicembre 2005

                            Il presidente
                              Pizzetti

                       Il segretario generale
                             Buttarelli

                             Il relatore
                               Paissan