La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Autorizzazione alla ratifica

  1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a
Kiev il 23 dicembre 2003.