IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la  domanda  con la quale il sig. Meftouki Hicham, cittadino
marocchino,  ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere
per uomo e donna conseguito in data 30 agosto 1999 a Fes (Marocco), a
seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la scuola
«Ecole  Africane  de  Coiffure» della citta' di Fes (Marocco) al fine
dell'esercizio  in  Italia  dell'attivita' di parrucchiera cosi' come
disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
  Visto l'art. 7, della legge n. 174 del 17 agosto 2005;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto,  in  particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che
disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese
non  appartenente  all'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  non
comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  115, e del decreto
legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del
24  novembre  2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i
suoi  contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3,
comma  1,  lettera  c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e
cioe'  ai  titoli  «specificatamente  orientati  all'esercizio di una
professione»,  e  pertanto  idoneo  all'esercizio  delle attivita' di
parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;
  Visto  il  conforme  parere  dell'Associazione  di  categoria CNA -
Federacconciatori;
                              Decreta:

  1.  Al  sig. Meftouki Hicham, cittadino marocchino, e' riconosciuto
il  titolo  di  studio  di cui in premessa quale titolo valido per lo
svolgimento in Italia dell'attivita' di parrucchiera per uomo e donna
ai  sensi  della  legge  25 dicembre  1970, n. 1142, e non si ritiene
necessario  applicare  alcuna  misura  compensativa  in  virtu' della
specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
  2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' del
permesso o carta si soggiorno.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 dicembre 2005
                                          Il direttore generale: Goti