IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli articoli 14 e 16 della legge del 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visti  gli  articoli  1, commi 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere
a),  b)  e  c),  e  2,  lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32,
recante  delega  al  Governo  per  il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica  non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le
politiche comunitarie, e con il Ministro delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
  1.  Il  presente decreto legislativo attua gli articoli 1, comma 1,
lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della
legge 1° marzo 2005, n. 32. A tale fine:
    a)  stabilisce  le  condizioni idonee al migliore soddisfacimento
della  domanda  di  mobilita'  delle  persone nell'ambito dei servizi
automobilistici  interregionali  di  competenza  statale,  cosi' come
definiti  all'articolo  2,  comma 1, lettera a), del presente decreto
legislativo;
    b)  individua  le  misure  atte  a  garantire  la  sicurezza  dei
viaggiatori,  la  qualita'  dei  servizi  offerti e il rispetto della
normativa posta a base della sicurezza sociale;
    c)  tutela  la  concorrenza  tra  le imprese e la trasparenza del
mercato.
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui, trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Gli  articoli 14  e 16 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recitano:
              «Art.   14   (Decreti   legislativi)  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              «Art.   15   (Decreti-legge).   -  1.  I  provvedimenti
          provvisori  con  forza di legge ordinaria adottati ai sensi
          dell'art.   77   della  Costituzione  sono  presentati  per
          l'emanazione   al   Presidente   della  Repubblica  con  la
          denominazione  di  «decreto-legge» e con l'indicazione, nel
          preambolo,  delle circostanze straordinarie di necessita' e
          di   urgenza   che   ne  giustificano  l'adozione,  nonche'
          dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.
              2. Il Governo non puo', mediante decreto-legge:
                a) conferire  deleghe  legislative ai sensi dell'art.
          76 della Costituzione;
                b) provvedere  nelle  materie  indicate nell'art. 72,
          quarto comma, della Costituzione;
                c) rinnovare  le  disposizioni  di  decreti-legge dei
          quali  sia stata negata la conversione in legge con il voto
          di una delle due Camere;
                d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
          decreti non convertiti;
                e) ripristinare     l'efficacia    di    disposizioni
          dichiarate  illegittime dalla Corte costituzionale per vizi
          non attinenti al procedimento.
              3.  I  decreti  devono  contenere  misure  di immediata
          applicazione  e  il  loro  contenuto deve essere specifico,
          omogeneo e corrispondente al titolo.
              4.  Il  decreto-legge  e'  pubblicato,  senza ulteriori
          adempimenti,  nella  Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo
          la   sua   emanazione  e  deve  contenere  la  clausola  di
          presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
              5.    Le    modifiche    eventualmente   apportate   al
          decreto-legge  in  sede  di conversione hanno efficacia dal
          giorno  successivo a quello della pubblicazione della legge
          di   conversione,   salvo  che  quest'ultima  non  disponga
          diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
              6.  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia cura che del
          rifiuto   di  conversione  o  della  conversione  parziale,
          purche'  definitiva,  nonche' della mancata conversione per
          decorrenza  del  termine  sia  data immediata pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale.».
              - L'art.  1, comma 3, della citata legge 1° marzo 2005,
          n. 32, cosi' recita:
              «3.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1  sono  trasmessi,  entro la scadenza del termine previsto
          dal  medesimo  comma, alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica,  perche'  su di essi sia espresso, entro
          trenta  giorni  dalla  data  di trasmissione, il parere dei
          competenti  organi  parlamentari.  Decorso  tale termine, i
          decreti  legislativi  sono  emanati  anche  in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  previsto  per  il parere dei
          competenti  organi parlamentari scada nei trenta giorni che
          precedono  la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4,
          o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta
          giorni.».
          Note all'art. 1:
              - Per  l'art.  1, comma 1, lettera a) e l'art. 2, comma
          1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettera a) della legge n.
          32 del 2005, si veda nelle note alle premesse.
              - L'art.  1,  comma  1, lettera a) e l'art. 2, comma 1,
          lettere  a),  b)  e  c)  e  comma 2, lettera a) della legge
          1° marzo  2005,  n.  32  recante  «Delega al Governo per il
          riassetto   normativo  del  settore  dell'autotrasporto  di
          persone   e  cose»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          10 marzo 2005, n. 57, cosi' recitano:
              «Art.  1  (Delega al Governo per il riassetto normativo
          in  materia  di  autotrasporto  di persone e cose). - 1. Il
          Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto delle
          disposizioni vigenti in materia di:
                a) servizi    automobilistici    interregionali    di
          competenza statale;».
              Art.  2  (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
          legislativi  di  cui  all'art. 1 sono informati ai seguenti
          principi e criteri direttivi generali:
                a) riordino   delle  normative  e  adeguamento  delle
          stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato
          aperto e concorrenziale;
                b) salvaguardia  della  concorrenza  fra  le  imprese
          operanti   nei   settori   dell'autotrasporto  di  merci  e
          dell'autotrasporto di viaggiatori;
                c) tutela  della sicurezza della circolazione e della
          sicurezza sociale;
              2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          specifici:
                a) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          a):
                  1)  eliminazione  delle  rendite  e  dei diritti di
          esclusivita'  attraverso  il  graduale passaggio dal regime
          concessorio  a quello autoriz-zativo senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica;
                  2)  introduzione di parametri intesi ad elevare gli
          standard   di   sicurezza   e  qualita'  dei  servizi  resi
          all'utenza;
                  3)  riordino  dei  servizi  esistenti  nel rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di  trasporto pubblico
          locale;
                  4)  riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con
          riferimento,  in  particolare,  alla previsione di sanzioni
          amministrative  a  carico  delle imprese per la perdita dei
          requisiti  necessari  al  rilascio  dell'autorizzazione per
          l'esercizio  dei  servizi,  per  il  mancato rispetto delle
          condizioni  e  prescrizioni  contenute nell'autorizzazione,
          per gli adempimenti formali di carattere documentale;».