IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo del presidente della Repubblica del
5 giugno  2001,  n.  328  contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza   del  sig.  Pollicino  Fabio,  nato  a  Hannover
(Germania)   il   10 giugno  1976,  cittadino  italiano,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003, il
riconoscimento  del  proprio  titolo  tedesco  di «Ingenieur» ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
  Considerato  che  l'istante  ha  conseguito  il «Diplom-Ingenieur»,
presso la «Universitat Hannover» in data 8 novembre 2002;
  Preso  atto  inoltre  che l'istante ha anche documentato esperienza
professionale  presso  la  «Germanischer  Lloyd  WindEnergie GmbH» di
Amburgo;
  Considerato  che  l'istante  ha gia' ottenuto il riconoscimento del
titolo   professionale   di   ingegnere  sezione  A  settore,  civile
ambientale   con   decreto  dirigenziale  del  19  maggio  2005,  con
applicazione di misura compensative;
  Preso  atto  che  in  data  25 agosto 2005, e' pervenuta domanda di
riesame    con   allegata   documentazione   riguardante   esperienza
lavorativa;
  Visto  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del
20 settembre 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella conferenza citata;
  Considerato  che l'attivita' svolta risulta essere limitata al solo
campo   esecutivo   e   manca   del  tutto  attivita'  relativa  alla
progettazione  e  che  quindi permangono differenze tra la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere  -  sez.  A, settore civile ambientale - e
quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  e che risulta pertanto
opportuno  confermare  le  misure  compensative  gia'  richieste  nel
precedente  decreto  e  che  consistono  nelle  seguenti  materie: 1)
architettura  tecnica,  2)  deontologia professionale o, a scelta del
candidato, un tirocinio di sei mesi;
  Visto  l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
                              Decreta:
  La  domanda  di  riesame  del  sig Pollicino Fabio, nato a Hannover
(Germania)  il  10 giugno 1976, cittadino italiano, volta ad ottenere
il  riesame  del  riconoscimento  del  titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri sez. A settore civile ambientale, ottenuto
con  il  decreto  del  19 maggio  2005  e  con applicazione di misure
compensative   per   l'esercizio  della  professione  in  Italia,  e'
rigettata.
    Roma, 20 dicembre 2005
                                          Il direttore generale: Mele