L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  sua  riunione  di  consiglio  del  20 dicembre  2005,  ed in
particolare nella prosecuzione del 21 dicembre 2005;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1,
comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni
dall'insediamento dell'Autorita' stessa;
  Vista  la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale
sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento,  la  gestione  amministrativa  e  la  contabilita', il
trattamento  giuridico  ed  economico del personale dell'Autorita', e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  pubblicata  nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169;
  Vista  la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la
quale   e'   stato   adottato   il   nuovo   regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre
2002, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la delibera di indirizzo n. 460/05/CONS del 29 novembre 2005
recante l'adozione della nuova organizzazione dell'Autorita';
  Ritenuto  di  adottare  le conseguenti modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
  Udita la relazione del presidente;
                              Delibera:
                               Art. 1.
              Modifiche ed integrazioni al regolamento
          di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'
  1. Dopo l'art. 4 e' inserito il seguente art. 4-bis:
  «Art. 4-bis (Funzioni del Gabinetto dell'Autorita). - 1. Il capo di
Gabinetto,  nominato ai sensi dell'art. 4, comma 1, opera avvalendosi
dell'Ufficio  di gabinetto e svolge compiti di supporto al presidente
per  le  funzioni  di  cui  all'art.  3,  comma 1. In particolare, il
Gabinetto:
    a) sovrintende   alle   funzioni   del  cerimoniale,  secondo  le
direttive   del   presidente   e   le   funzioni   di  rappresentanza
istituzionale;
    b) cura,  d'intesa  con  il  segretario generale, la preparazione
delle  riunioni  degli organi collegiali dell'Autorita', partecipando
alle  stesse  su  invito  del  presidente,  e  fornisce la necessaria
assistenza  per  il  loro  svolgimento,  anche  nel caso di audizioni
pubbliche;
    c) cura  l'organizzazione  e  la  pubblicazione  della  relazione
annuale, nonche' la pubblicazione del bollettino ufficiale;
    d) assiste il Consiglio nazionale degli utenti, la commissione di
garanzia, il comitato etico e il servizio del controllo interno.».
  2. All'art. 8, comma 1, dopo la parola «struttura» sono inserite le
parole  «anche  assumendo,  in  base  ad  una  espressa decisione del
consiglio,  la  responsabilita' o il diretto coordinamento di singole
istruttorie».
  3.  All'art.  8,  comma  2, lettera c), dopo la parola «istruttori»
sono inserite le parole «e sovrintende al loro regolare svolgimento».
  4. All'art. 8, comma 2, la lettera f) e' sostituita come segue:
    «f) assicura la pubblicita' delle deliberazioni dell'Autorita';»
  5.  All'art.  8,  comma  2, le lettere h) e i) sono sostituite come
segue:
    «h)  cura il coordinamento delle attivita' operative dei Comitati
regionali  per  le comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai
medesimi delegate;
    i) cura le attivita' comunitarie e internazionali;».
  6.  All'art.  8,  comma  2,  dopo  la  lettera  i) sono inserite le
seguenti lettere:
    «i-bis) cura la comunicazione esterna;
    i-ter) gestisce i sistemi informativi e il protocollo informatico
e cura la progettazione e l'aggiornamento del sito web;
    i-quater)   sovrintende   all'utilizzo   delle   autovetture   di
servizio.».
  10. All'art. 8 le disposizioni di cui al comma 4 sono abrogate.
  11. All'art. 8 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
  «3-bis.  Il Segretario generale e' coadiuvato da un Vice-Segretario
generale.»
  3-ter.  Il  vice-segretario  svolge  funzioni vicarie sulla base di
specifica  delega  del  Segretario  generale,  in  particolare per il
coordinamento  delle  attivita',  dei  procedimenti e delle modalita'
organizzative  tra  le  Direzioni e tra i Servizi di cui all'art. 12,
commi 3 e 4.
  3-quater.  Il vice-segretario generale e' nominato, su proposta del
Segretario  generale, dal Consiglio per una durata non superiore a un
biennio,  rinnovabile  con cadenza biennale. L'incarico e' revocabile
per gravi motivi.»
  12. L'art. 9 e' abrogato.
  13. L'art. 12 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 12 (Organizzazione generale dell'Autorita). - 1. La struttura
organizzativa  dell'Autorita' e' costituita dal Segretariato generale
e da unita' organizzative di primo, di secondo e di terzo livello.
  2.  L'organizzazione  di primo livello dell'Autorita' e' articolata
in direzioni e in servizi.
  3. Le Direzioni sono le seguenti:
    a) Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;
    b) Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
    c) Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti;
    d) Direzione tutela dei consumatori;
    e) Direzione studi, ricerca e formazione.
  4. I Servizi sono i seguenti:
    a) Servizio giuridico;
    b) Servizio ispettivo e registro;
    c) Servizio  comunicazione politica e risoluzione di conflitti di
interesse;
    d) Servizio amministrazione e personale.
  5. L'organizzazione di secondo livello e' articolata in uffici.
  6.  Nell'ambito  di  ciascuna  unita'  organizzativa  di primo o di
secondo  livello  possono  essere  previste  articolazioni  di  terzo
livello relative ad aree di attivita'.
  7. Al fine di assicurare la funzionalita' ed il coordinamento delle
attivita'  delle  sedi  dell'Autorita'  puo'  essere  individuata  la
funzione di responsabile della sede di Napoli.
  8. L'articolazione del Segretariato generale, delle Direzioni e dei
Servizi  in  unita'  organizzative  di  secondo e di terzo livello e'
basata  su criteri di efficienza, flessibilita' e razionale divisione
del  lavoro  ed  e'  definita  con  deliberazione  del  Consiglio, su
proposta   del   Segretario   generale,   d'intesa  con  i  Direttori
competenti.».
  14.  All'art.  13,  comma 1, lettera a), dopo la parola «giuridica»
sono inserite le parole «sull'intero sistema delle comunicazioni».
  15.   All'art.   13,   comma   1,   lettera   d),  dopo  la  parola
«pregiudiziale»  sono  inserite le seguenti parole «e cura i relativi
rapporti» .
  16.  All'art.  13,  comma  1,  dopo  la  lettera e), e' inserita la
seguente lettera:
      «e-bis) fornisce indirizzo e specifica assistenza giuridica per
le attivita' relative al contenzioso tra operatori e tra operatori ed
utenti.».
  17. All'art. 14 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «Al Servizio amministrazione e personale sono attribuite competenze
in materia di:
    a) affari generali;
    b) gestione delle risorse;
    c) formazione del personale;
    d) organizzazione   del   lavoro,   in   attuazione  delle  norme
regolamentari.».
  18.  All'art.  14, comma 2, lettera a), dopo la parola «predispone»
sono inserite le parole «d'intesa con il Segretario generale».
  19. Dopo l'art. 14 sono inseriti i seguenti articoli:
  «Art.   14-bis   (Direzione   reti   e   servizi  di  comunicazione
elettronica).  -  1.  La  Direzione  reti  e servizi di comunicazione
elettronica  svolge  attivita'  preparatorie  ed  istruttorie  per le
funzioni  di  regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative
alle competenze attribuite all'Autorita' in materia di:
    a) servizi    all'ingrosso    relativi   all'interconnessione   e
all'accesso in materia di reti di comunicazione elettronica;
    b) servizi  al  dettaglio  di  telefonia e dati a banda stretta e
larga;
    c) numerazione;
    d) piani e procedure di assegnazione delle frequenze.
  Art.  14-ter (Direzione contenuti audiovisivi e multimediali). - 1.
La  Direzione  contenuti  audiovisivi e multimediali svolge attivita'
preparatorie  ed  istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di
vigilanza   e   sanzionatorie  relative  alle  competenze  attribuite
all'Autorita' in materia di:
    a) disciplina autorizzatoria e regolamentare relativa all'accesso
ai contenuti ed alle piattaforme multimediali;
    b) tutela  del  pluralismo  e  della concorrenza nei media, ed in
particolare  le  funzioni  istruttorie  di cui al Titolo VI del testo
unico della radiotelevisione;
    c) indici d'ascolto e sondaggi;
    d) tutela dei minori;
    e) pubblicita', ivi compresa la pubblicita' istituzionale;
    f) quote  europee,  produttori indipendenti secondo la disciplina
comunitaria e nazionale vigente;
    g) editoria;
    h) verifica  del  rispetto  delle  norme in materia di diritto di
rettifica;
    i) diritto d'autore;
    j) servizio pubblico radiotelevisivo.
  Art.   14-quater   (Direzione  analisi  dei  mercati,concorrenza  e
assetti).  -  1.  La  Direzione  analisi  dei  mercati, concorrenza e
assetti  svolge  attivita'  preparatorie, istruttorie e sanzionatorie
relative alle competenze attribuite all'Autorita' in materia di:
    a) analisi  dei  mercati  delle reti di comunicazione elettronica
identificando,  d'intesa  con  la Direzione competente, gli eventuali
obblighi regolamentari;
    b) valutazione    economica    del    Sistema   integrato   delle
comunicazioni   ed   identificazione   dei  singoli  mercati  che  lo
compongono;
    c) pareri  all'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato
di  cui  all'art.  1,  comma  6,  lettera  c),  n.  11 della legge n.
249/1997;
    d) tecniche di contabilita' dei costi;
    e) supporto alle direzioni competenti nelle verifiche contabili;
    f) sanzioni   per   la   mancata  osservanza  degli  obblighi  di
comunicazione.
Art.  14-quinquies  (Direzione  tutela  dei  consumatori).  -  1.  La
Direzione  tutela dei consumatori svolge le attivita' preparatorie ed
istruttorie  per  le  funzioni  di  regolamentazione,  di vigilanza e
sanzionatorie  relative  alle  competenze attribuite all'Autorita' in
materia di:
    a) servizio universale;
    b) trasparenza dei prezzi e condizioni di offerta;
    c) carte dei servizi;
    d) servizi di informazione abbonati;
    e) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti;
    f) rapporti con le associazioni dei consumatori;
    g) pareri  all'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato
in materia di pubblicita' ingannevole;
    h) gestisce il contenzioso gestori-utenti;
    i) cura le relazioni con il pubblico.
  Art.  14-sexies  (Direzione  studi,  ricerca e formazione). - 1. La
Direzione studi, ricerca e formazione:
    a) gestisce    l'osservatorio   sulle   materie   di   competenza
dell'Autorita';
    b) promuove  l'acquisizione  e  la realizzazione di ricerche e di
studi;
    c) gestisce la biblioteca scientifica, prevedendo le modalita' di
accesso da parte degli utenti interni ed esterni;
    d) cura  la  divulgazione  e  le pubblicazioni scientifiche sulle
materie di interesse dell'Autorita';
    e) redige  un notiziario mensile sulle attivita' dell'Autorita' e
cura i contenuti scientifici del sito web;
    f) organizza,   d'intesa   con   il  Servizio  amministrazione  e
personale, l'attivita' di formazione e stages;
    g) promuove   convenzioni   ed   accordi  di  collaborazione  con
universita'  e  centri  di ricerca di primaria importanza e ne cura i
relativi rapporti;
    h) fornisce  supporto  specialistico  su  richiesta  delle  altre
Direzioni e dei servizi.
  Art.  14-septies  (Servizio ispettivo e registro). - 1. Al Servizio
ispettivo e registro sono attribuite le competenze in materia di:
    a) pianificazione  delle  attivita'  ispettive  e  di vigilanza a
supporto  delle  attivita'  delle  direzioni e supporto, su richiesta
dell'unita'   organizzativa   competente,  all'attivita'  relativa  a
specifiche segnalazioni e denunce;
    b) tenuta del Registro degli operatori;
    c) rapporti con gli organi della Polizia di Stato e della Guardia
di finanza;
    d) attivita'  di  registrazione,  archiviazione e classificazione
delle   immagini   ai   fini   del  monitoraggio  delle  trasmissioni
televisive.
  Art.  14-octies  (Servizio  comunicazione politica e risoluzione di
conflitti  di  interesse).  - 1. Al Servizio comunicazione politica e
risoluzione  di  conflitti  di  interesse  sono attribuite competenze
regolamentari, di vigilanza e sanzionatorie in materia di:
    a) propaganda, pubblicita' e informazione politica;
    b) osservanza  delle norme in materia di equita' di trattamento e
di  parita'  di  accesso  nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione  e di propaganda elettorale ed emanazione delle norme di
attuazione;
    c) risoluzione dei conflitti di interesse.».
  20.  Gli  articoli 15,  16,  17,  18  19,  20,  21, 22, 23, 24 sono
abrogati.
  21.  All'art.  27 e' soppresso il periodo «Nella prima applicazione
la  verifica  ha luogo alla scadenza di un anno dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.».
  22. L'art. 34-bis e' abrogato.