IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
            in qualita' di Autorita' di regolamentazione
                         del settore postale

  Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n.  261,  che ha
recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare
l'art.   12,   in  base  al  quale  l'Autorita'  di  regolamentazione
stabilisce   gli   standard   qualitativi   del  servizio  universale
adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo;
  Vista   la  deliberazione  del  Ministro  delle  comunicazioni  del
19 giugno  2003  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del
1° luglio  2003,  che  fissa,  tra  l'altro,  gli  indici di qualita'
relativi ai tempi di recapito della posta raccomandata e assicurata e
dei pacchi ordinari per il periodo 2003-2005;
  Visto   il  contratto  di  programma  2003-2005  stipulato  tra  il
Ministero   delle   comunicazioni   di   concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e Poste Italiane S.p.a., pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare
l'art. 4;
  Tenuto  conto  che,  al  fine  dell'accertamento degli obiettivi di
recupero  della  qualita' relativamente ai prodotti di corrispondenza
registrata  e  dei  pacchi  rientranti  nel  servizio  universale  il
Ministero ha richiesto al fornitore del servizio universale il report
dei   dati   nazionali   relativi  al  recapito  delle  raccomandate,
assicurate e pacchi nell'anno 2004;
  Esaminati i dati nazionali relativi al recapito delle raccomandate,
assicurate  e  pacchi  forniti  da Poste Italiane S.p.a., relativi al
periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004;
  Visto  il  piu'  che  ampio  superamento dell'obiettivo relativo al
prodotto «pacco ordinario»;
  Visto il raggiungimento degli obiettivi relativi ai prodotti «posta
raccomandata» e «posta assicurata» con riferimento all'indice J+3;
  Visti  gli  scostamenti dagli obiettivi relativi ai prodotti «posta
raccomandata»  e  «posta  assicurata» con riferimento all'indice J+5,
pari entrambi a -0,1%;
  Considerato che l'art. 4, comma 4 del citato contratto di programma
assoggetta  la  societa'  al  pagamento  di  una  penale  in  caso di
divergenze  dall'obiettivo  fissato,  salva la possibile rilevanza di
oggettive  e  documentate circostanze impreviste o imprevedibili o di
eventi dipendenti da cause di forza maggiore;
  Viste  le note con le quali in data 7 aprile 2004 e 8 novembre 2004
la  societa'  rappresentava,  con  particolare  riferimento  al primo
semestre  dell'anno  di  riferimento,  la  presenza  di significative
anomalie  nella  regolarita' dei voli aerei notturni impiegati per il
trasporto  della  corrispondenza  e  la  possibilita' di un'incidenza
delle  stesse  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita', e
l'adozione di misure logistiche alternative adottate al fine di porre
rimedio agli effetti di tali anomalie;
  Vista  la  nota  con  la quale in data 28 novembre 2005 la societa'
precisava  che  nel  solo  primo  semestre  si  erano  verificate 638
cancellazioni  di voli (circa 13,2% di quelli previsti) per un totale
di  8.490.500 invii interessati, mentre lo scostamento negativo dagli
obiettivi e' stato determinato per effetto del mancato recapito entro
cinque  giorni  di un numero di invii pari a 333.156 (1 per mille dei
volumi recapitati);

                             A d o t t a
                     la seguente determinazione:

                               Art. 1.
  Nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004, Poste Italiane S.p.a.
ha  conseguito  i  seguenti  risultati  in  termini  di qualita', con
riferimento al prodotto «posta raccomandata»:

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                                    |      J+3       |     J+5
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parametri di qualita'....           |     92,0%      |     99,0%
risultati conseguiti....            |     92,2%      |     98,9%
scostamento....                     |     +0,2%      |     -0,1%

    J+3: recapito in tre giorni piu' quello di spedizione.
    J+5: recapito in cinque giorni piu' quello di spedizione.