IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Uribe Tirado Liliana Maria, nata il
16 febbraio 1974 a Medellin (Colombia), cittadina colombiana, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  «Psicologa»  rilasciato  dalla «Universidad de San
Buenaventura»  di  Medellin  (Colombia), in data 21 novembre 1998, ai
fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia della professione
di psicologo;
  Preso  atto della autorizzazione all'esercizio della professione di
psicologo  nel territorio colombiano rilasciata dalla «Gobernacion de
Antioquia  -  Direccion  Seccional de Salud de Antioquia» di Medellin
(Colombia) con risoluzione n. 5-2891-04 del 4 novembre 2004;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 ottobre 2005;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto che la sig.ra Uribe Tirado abbia una formazione accademica
e  professionale  completa  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma  7,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e
successive  modifiche,  per  cui la verifica del rispetto delle quote
relative  ai  flussi  di  ingresso  nel territorio dello Stato di cui
all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i
cittadini  stranieri  gia'  in  possesso di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  in  data 27 luglio 2004 dalla questura di Roma per motivi
familiari e valido fino al 27 luglio 2009;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra Uribe Tirado Liliana Maria, nata il 16 febbraio 1974 a
Medellin  (Colombia), cittadina colombiana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del permesso di
soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 12 gennaio 2006
                                          Il direttore generale: Mele