IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Vista  l'istanza  del  sig. Ajenifuja Ismaila Owolabi, nato a Lagos
(Nigeria)   il  28 novembre  1968,  cittadino  italiano,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del proprio titolo professionale di
«Building  Surveyor» conseguito in U.K. ai fini dell'accesso all'albo
e l'esercizio della professione di geometra;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Degree  in  Building  Surveying»,  conseguito  presso  la  «Building
Surveyor»;
  Considerato  l'istante  e' iscritto presso il «Royal Institution of
Chartered   Surveyors»   in  qualita'  di  «Chartered  Surveyor»  dal
22 novembre  2002  come  attestato  dal «Department for education and
skills»;
  Viste  le  conformi determinazioni delle conferenze dei servizi del
26 luglio 2005 e del 15 dicembre 2005;
  Sentito  il  conforme  parere del rappresentante di categoria nelle
sedute sopra indicate;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di geometra, e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella
seguente  materia  scritta  e  orale:  topografia,  oppure,  a scelta
dell'istante nel superamento di un tirocinio di sei mesi;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Ajenifuja  Ismaila  Owolabi,  nato  a  Lagos (Nigeria) il
28 novembre   1968,  cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere,  e'
riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo
valido  per  l'accesso  all'albo dei geometri e per l'esercizio della
professione in Italia.