IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005,  n.  35;  convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7,
del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Considerato  che,  con  gli  appositi accordi intervenuti presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del
Sottosegretario  di  Stato  on.le Viespoli, sono state individuate le
fattispecie,  per  le  quali  sussistono  le  condizioni previste dal
sopracitato  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7,
del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  17 agosto  2005,  n.  168,  in  quanto,
mediante  la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita',
potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali
relative   alle   suddette   fattispecie,   mediante  il  graduale  e
progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle
unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto
al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti
nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e
come   ulteriormente   modificato   dall'art.  7,  del  decreto-legge
30 giugno  2005,  n.  115, convertito, con modificazioni, nella legge
17 agosto 2005, n. 168;
  Visti  gli  elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di
mobilita'  e/o  alle  proroghe  del  medesimo  trattamento,  vidimati
dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e facenti parte
integrante dei citati accordi;
  Ritenuto,  per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la
proroga  del  trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in
favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso
precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo
stesso  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato  dall'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge 14
marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge
14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7,
del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311   come   modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato
dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con   modificazioni,   nella   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e'
autorizzata,  per  il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005
la  concessione  della proroga del trattamento di mobilita', definita
nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali  in  data  12  luglio 2005, in favore di un numero
massimo  di  novantadue  ex dipendenti della societa' Manifattura del
Matese di Piedimonte Matese (Caserta), i cui nominativi sono indicati
nell'elenco,   vidimato   dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale,   allegato   al  sopraccitato  accordo,  gia'  fruitori  del
trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art.
3,  del decreto n. 34702 del 2 settembre 2004 del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004,
registro n. 5, foglio 309.
  Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro
1.274.032,8.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.