Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre 2001 tra il
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
attivita'  produttive  che  ha  conservato  in  via  transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  della  cooperazione,  svolte per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
    Considerato  che  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo 1996 ha
decentrato  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;
    Si  rende  noto  che,  dagli  accertamenti  effettuati  le  sotto
indicate  societa',  risultano  trovarsi  nelle  condizioni  previste
dall'art.  2545-septiesdecies e pertanto si da' avvio al procedimento
per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore:

          ---->  Vedere Tabella a pag. 87 della G.U.  <----

    Si  comunica  che chiunque abbia interesse potra' far pervenire a
questa  direzione  provinciale  del  lavoro  - Servizio politiche del
lavoro  -  Unita'  operativa  cooperazione,  via  Ca'  Venier  n. 8 -
Mestre/Venezia,  opposizione,  debitamente  motivata  e  documentata,
all'emanazione  del  predetto provvedimento, entro e non oltre trenta
giomi dalla data di pubblicazione del presente avviso.