IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio, presso il Ministero della salute;
  Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione
della  Direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini
della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
  Visto  il  decreto  del  30 marzo  2005,  con  il quale la societa'
Genetic   S.p.a.   ha   avuto   la   classificazione  del  medicinale
«Flunisolide Genetic» come di seguito indicato:
    1  mg/ml  soluzione  da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml;
A.I.C. n. 036372035 (in base 10), 12PZL3 (in base 32); classe C;
    0,5  mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml;
A.I.C. n. 036372047 (in base 10), 12PZLH (in base 32); classe C;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
riclassificazione del medicinale;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
del 13/14 dicembre 2005;
  Vista la deliberazione n. 32 in data 22 dicembre 2005 del consiglio
di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore
generale;
                             Determina:
                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'
  Il  medicinale  FLUNISOLIDE  GENETIC  (flunisolide) e' classificato
come segue:
    confezione:
      1  mg/ml soluzione da nebulizzare 30 contenitori monodose 1 ml;
A.I.C.  n.  036372035  (in  base  10), 12PZL3 (in base 32); classe di
rimborsabilita'  A;  prezzo  ex  factory  (iva  esclusa): 17,57 euro;
prezzo al pubblico (iva inclusa): 29,00 euro;
    confezione:
      0,5  mg/ml  soluzione  da nebulizzare 30 contenitori monodose 1
ml;  A.I.C. n. 036372047 (in base 10), 12PZLH (in base 32); classe di
rimborsabilita' A; prezzo ex factory (iva esclusa): 9,15 euro; prezzo
al pubblico (iva inclusa): 15,10 euro.