IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  380,  della legge
23 dicembre   2005,   n.   266,   ove  si  prevede  che  il  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno  od  estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a
breve,  medio  e  lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il
tasso  di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita';
  Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale  del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il
direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
23 gennaio  2006  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 26.318 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004, 10 marzo, 22 giugno
e  24 ottobre  2005,  con i quali e' stata disposta l'emissione delle
prime  sei  tranches  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  2,35%  con
godimento   15 settembre   2004   e   scadenza   15 settembre   2035,
indicizzati,   nel   capitale   e   negli   interessi,  all'andamento
dell'Indice  armonizzato  dei  prezzi  al consumo nell'area dell'euro
(IAPC),  con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi
indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una settima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  4 gennaio  2006,  entrambi  citati  nelle  premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  settima  tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 2,3 5% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP Euroi») con
godimento  15 settembre  2004  e  scadenza  15 settembre  2035,  fino
all'importo  massimo  di  750  milioni di euro, di cui al decreto del
22 giugno  2005,  altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione
della terza e quarta tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca Centrale Europea e su di essi, come
previsto  dall'art.  6,  ultimo  comma  del  decreto 20 ottobre 2004,
citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping».
  Le  prime  due  cedole  dei  buoni  emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.