IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti  gli  articoli 87  e  seguenti  del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione
del  12 dicembre  2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88  del  Trattato  CE  agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione,
secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni
di cui al regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'art.  87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo
di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato;
  Visto  l'art.  4  del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i
limiti  generali  di  intensita' degli aiuti di Stato al di sotto dei
quali gli aiuti sono considerati ammissibili;
  Visto  l'art.  5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i
limiti  di  intensita'  degli  aiuti  di  Stato per i regimi a favore
dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
  Visto  l'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che
qualifica  come  lavoratori  svantaggiati,  tra gli altri, «qualsiasi
donna  di  un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso
medio  di  disoccupazione  superi il 100 % della media comunitaria da
almeno  due  anni  civili  e  nella quale la disoccupazione femminile
abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area
considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»;
  Visto  l'art.  54,  comma  1,  lettera  e), del decreto legislativo
10 settembre  2003,  n.  276, concernente la definizione da parte del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, delle aree territoriali ove
il  tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per
cento  di  quello  maschile  o  in  cui  il  tasso  di disoccupazione
femminile superi del dieci per cento quello maschile;
  Visto  l'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
come  modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004,
n.  251,  secondo  cui,  in  attesa  della  riforma del sistema degli
incentivi  alla  occupazione,  gli incentivi economici previsti dalla
disciplina  vigente  in  materia  di contratto di formazione e lavoro
trovano  applicazione  con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui
all'art.  54,  comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) nel rispetto del
regolamento (CE) n. 2204/2002;
  Considerato  che l'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato i
dati  ufficiali sull'occupazione e disoccupazione nella pubblicazione
«Forze di lavoro»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Identificazione  delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1,
    lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
  1.  Le  aree  territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e),
del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, e successive
modificazioni,  sono  identificate  per gli anni 2004, 2005 e 2006 in
tutte le regioni e province autonome.