Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Incentivazione della ricerca nelle universita'
1. Al fine di consentire alle universita' di fare fronte ai
programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo
per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, e' incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per
l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di
cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170:
«Art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti
universitari e per favorirne la mobilita). - 1. Al fine di
sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare
l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di
assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli
studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli
studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di
studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di
incrementare il numero dei giovani dotati di elevata
qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, a
decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in
base a criteri e modalita' determinati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi,
ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268.».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«Art. 51 (Universita' e ricerca). - (omissis)
6. Le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione
comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
laureati in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di
ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli
assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo
stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha
usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
anche in deroga al numero determinato, per ciascuna
universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando il superamento delle prove di ammissione. Le
universita' possono fissare il numero massimo dei titolari
di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza
assegni. Agli assegni di cui al presente comma si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche', in materia
previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli
importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al
primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
a stipulare, per specifiche prestazioni previste da
programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili
anche con rapporti di lavoro subordinato presso
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
del presente comma.».