Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
           Incentivazione della ricerca nelle universita'
  1.  Al  fine  di  consentire  alle  universita'  di  fare fronte ai
programmi  di  ricerca  nei settori strategici per il Paese, il Fondo
per  il  sostegno  dei  giovani  e  per  favorire  la mobilita' degli
studenti,  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio
2003,  n.  105,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003,  n.  170,  e'  incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per
l'anno  2005,  per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di
cui  all'articolo  51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma 1,  del
          decreto-legge   9 maggio  2003,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170:
              «Art.  1  (Iniziative  per  il  sostegno degli studenti
          universitari  e per favorirne la mobilita). - 1. Al fine di
          sopperire   alla   indifferibile  esigenza  di  incentivare
          l'impegno  didattico  dei  professori e dei ricercatori, di
          assicurare  un  adeguato  livello di servizi destinati agli
          studenti,  di  potenziare la mobilita' internazionale degli
          studenti  stessi,  di  incentivare le iscrizioni a corsi di
          studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di
          incrementare  il  numero  dei  giovani  dotati  di  elevata
          qualificazione  scientifica,  il Fondo previsto nello stato
          di     previsione     del     Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca per le finalita' di cui
          agli  articoli 4  e  5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
          assume  la  denominazione  di  «Fondo  per  il sostegno dei
          giovani  e  per  favorire la mobilita' degli studenti» e, a
          decorrere  dall'anno  2003,  e' ripartito tra gli atenei in
          base  a  criteri  e  modalita'  determinati con decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentita   la   Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
          italiane   ed   il   Consiglio   nazionale  degli  studenti
          universitari,  per il perseguimento dei seguenti obiettivi,
          ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis,
          del  decreto-legge  25 settembre  2002, n. 212, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 51, comma 6, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449:
              «Art. 51 (Universita' e ricerca). - (omissis)
              6.   Le   universita',   gli  osservatori  astronomici,
          astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
          di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri  30 dicembre  1993,  n.  593,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
          nell'ambito  delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
          con  proprie  disposizioni, idonee procedure di valutazione
          comparativa  e la pubblicita' degli atti, possono conferire
          assegni  per  la  collaborazione  ad  attivita' di ricerca.
          Possono  essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
          laureati    in    possesso    di   curriculum   scientifico
          professionale  idoneo  per  lo  svolgimento di attivita' di
          ricerca,  con  esclusione  del  personale di ruolo presso i
          soggetti  di  cui  al primo periodo del presente comma. Gli
          assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
          essere  rinnovati  nel  limite  massimo di otto anni con lo
          stesso  soggetto,  ovvero di quattro anni se il titolare ha
          usufruito  della  borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
          ammesso  il  cumulo  con borse di studio a qualsiasi titolo
          conferite,  tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
          o  straniere  utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
          l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
          di  assegni  puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
          anche   in  deroga  al  numero  determinato,  per  ciascuna
          universita',   ai   sensi  dell'art.  70  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
          restando  il  superamento  delle  prove  di  ammissione. Le
          universita'  possono fissare il numero massimo dei titolari
          di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
          dottorato.  Il  titolare in servizio presso amministrazioni
          pubbliche   puo'  essere  collocato  in  aspettativa  senza
          assegni.   Agli   assegni  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano,  in  materia  fiscale,  le  disposizioni  di cui
          all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
          modificazioni   e   integrazioni,   nonche',   in   materia
          previdenziale,  quelle  di  cui  all'art.  2,  commi  26  e
          seguenti,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
          modificazioni  e  integrazioni. Per la determinazione degli
          importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
          provvede  con decreti del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica.  I soggetti di cui al
          primo  periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
          a   stipulare,   per  specifiche  prestazioni  previste  da
          programmi  di  ricerca,  appositi  contratti ai sensi degli
          articoli 2222  e  seguenti  del  codice civile, compatibili
          anche   con   rapporti   di   lavoro   subordinato   presso
          amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
          assegni  e  i contratti non danno luogo a diritti in ordine
          all'accesso  ai  ruoli dei soggetti di cui al primo periodo
          del presente comma.».