L'AUTORITA'

   NELLA sua riunioni di Consiglio del 12 gennaio 2006;
   VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n. 249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
   VISTO  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n. 259, recante
"Codice  delle  comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
   VISTA  la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE
sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del
nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche,
relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto
disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio
2003;
   VISTO  il  decreto  legislativo  22  maggio  1999, n. 185, recante
"Attuazione  della  direttiva  97/7/CE  relativa  alla protezione dei
consumatori  in  materia  di  contratti  a distanza" pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 143 del 21 giugno
1999;
   VISTA  la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente
l'accesso  ai  documenti"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
   VISTA  la  delibera  n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante
"Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento concernente l'accesso ai
documenti  approvato  con  delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre
2003;
   VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente
la  procedura  di  consultazione  di  cui all'articolo 11 del decreto
legislativo   1°  agosto  2003,  n. 259"  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
   VISTA  la  delibera  n. 118/04/CONS  del  5  maggio  2004, recante
"Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni
   elettroniche",   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  n. 116  del  19  maggio  2004, e le conseguenti
disposizioni   organizzative  di  cui  alle  determinazioni  n. 1/04,
n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05;
   VISTA  la  delibera  n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui   alla   delibera   n. 118/04/CONS",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
   VISTA  la  delibera  n. 29/05/CONS  del  10  gennaio 2005, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui   alla   delibera   n. 118/04/CONS",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
   VISTA  la  delibera  n. 239/05/CONS  del  22  giugno 2005, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera  118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 159 dell' 11 luglio 2005;
   VISTA  la  delibera  n. 373/05/CONS  del  16  settembre  2005, che
modifica   la   delibera   n. 118/04/CONS   recante  "Disciplina  dei
procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni  elettroniche",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
   VISTA   la   delibera   n. 2/00/CIR,   recante  "Linee  guida  per
l'implementazione  dei  servizi  di accesso disaggregato a livello di
rete  locale  e  disposizioni  per la promozione della diffusione dei
servizi   innovativi",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;
   VISTA  la  delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta
di  modifica  dell'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di
Telecom  Italia  2000",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 256 del 2 novembre 2000;
   VISTA  la delibera n. 13/00/CIR, recante "Valutazione dell'offerta
di  riferimento  di  Telecom  Italia  avente  ad  oggetto gli aspetti
tecnici  e  procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello
di  rete  locale  e  procedure per le attivita' di predisposizione ed
attribuzione  degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 303 del 30 dicembre 2000;
   VISTA   la   delibera  n. 14/00/CIR,  recante  "Valutazione  delle
condizioni  economiche  dei servizi di accesso disaggregato a livello
di  rete  locale  contenute  nell'offerta  di  riferimento di Telecom
Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2001;
   VISTA  la delibera n. 15/01/CIR, recante "Integrazione delle linee
guida  in  materia  di  implementazione  dell'accesso  disaggregato a
livello  di  rete  locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2001;
   VISTA la delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto
adempimento  ai  contenuti  della  delibera  n. 10/00/CIR da parte di
Telecom  Italia",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31
agosto 2001;
   VISTA   la   delibera   24/01/CIR,   recante   "Disposizioni   per
l'implementazione  dei servizi di accesso condiviso a livello di rete
locale  e  di accesso disaggregato alla sottorete locale", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 17 dicembre
2001, n. 292;
   VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2001 di Telecom
Italia",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, n. 87 del 13 aprile 2002;
   VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2002 di Telecom
Italia",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, n. 56 del 8 aprile 2003;
   VISTA   la   delibera   n. 3/03/CIR,   recante   "Criteri  per  la
predisposizione    dell'offerta    di   riferimento   2003   mediante
l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe
massime  applicabili",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 68 del 22 marzo 2003;
   VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta
di  riferimento  per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 198 del 27 agosto
2003;
   VISTA  la delibera n. 3/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta
di  riferimento  di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004" pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 124 del 28
maggio 2004;
   VISTA  la delibera n. 1/05/CIR, recante "Approvazione dell'offerta
di  riferimento  di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo
2005;
   VISTA  la  delibera  n. 49/05/CIR  recante  "Interpretazione della
delibera   n. 1/05/CIR:  disposizioni  concernenti  le  modalita'  di
gestione  del  servizio  di accesso disaggregato condiviso di Telecom
Italia  S.p.A."  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 180 del 4 agosto 2005;
   VISTA  la  delibera  n. 415/04/CONS  del 1° dicembre 2004, recante
"Consultazione  pubblica  sull'identificazione ed analisi del mercato
dell'accesso   disaggregato   all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso
condiviso) alle  reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura
di  servizi  a banda larga e vocali, sulla valutazione di sussistenza
del  significativo  potere  di  mercato per le imprese ivi operanti e
sugli  obblighi  regolamentari  cui  vanno  soggette  le  imprese che
dispongono  di  un tale potere (mercato n. 11 fra quelli identificati
dalla  raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei
servizi   della  Commissione  europea)",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19 gennaio 2005;
   SENTITE,  in  data  16  febbraio 2005, le societa' Albacom S.p.A.,
Atlanet  S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A.,
Tiscali S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. (congiuntamente);
   SENTITA,  in  data  17  febbraio  2005,  la societa' Tele 2 Italia
S.p.A.;
   SENTITA,  in  data  17  febbraio  2005, la societa' Telecom Italia
S.p.A. TIM Italia S.p.A.;
   VISTI   i  contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla
consultazione pubblica;
   CONSIDERATA   la  consultazione  pubblica  di  cui  alla  delibera
n. 415/04/CONS,   le  risultanze  della  medesima  e  le  valutazioni
dell'Autorita' contenute nell'allegato A alla presente delibera ed il
relativo  sub allegato A1 contenente il modello di determinazione del
tasso di remunerazione del capitale impiegato;
   CONSIDERATA  l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta
nell'allegato B al presente provvedimento;
   VISTO  il  parere  dell'Autorita'  Garante della Concorrenza e del
Mercato  (AGCM),  pervenuto  in  data  21 ottobre 2005, relativo allo
schema    di    provvedimento   concernente   "Mercato   dell'accesso
disaggregato  all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle
reti  e  sottoreti  metalliche,  ai fini della fornitura di servizi a
banda  larga  e  vocali  (Mercato  n. 11  della Raccomandazione della
Commissione  Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data
16 settembre 2005 e trasmesso all'AGCM in data 21 settembre 2005;
   CONSIDERATO  che in merito alla definizione del mercato rilevante,
1'AGCM,  condivide  la  scelta di non includere nel mercato rilevante
sia i servizi di accesso attraverso altre portanti trasmissive (fibra
ottica  o  infrastrutture  di  nuova  generazione),  sia i servizi di
accesso di tipo hitstream, anche se, con riferimento a questa seconda
tipologia    di    servizi,    l'AGCM   sottolinea   l'esistenza   di
caratteristiche  di  contiguita'  con i servizi di unbundling, dovute
all'evoluzione  tecnologica  che consente l'utilizzo di diverse forme
di  accesso per la fornitura all'utenza finale di servizi convergenti
che in via prospettica dovranno essere attentamente valutate sotto il
profilo concorrenziale;
   CONSIDERATO  che,  relativamente agli obblighi di trasparenza, non
discriminazione,  orientamento al costo e di separazione contabile ed
amministrativa,  l'AGCM  concorda con gli strumenti regolamentari che
l'Autorita'  intende  adottare per garantirne la piena applicazione e
che  l'AGCM ritiene, inoltre, estremamente significativa la scelta di
non  limitare  l'impiego  delle  linee  in  shared  access ed in full
unbundling  a specifiche finalita' d'uso per la tipologia dei servizi
ammessi  e  di utenza servita, cio' al fine di consentire un adeguato
sviluppo di prodotti e servizi innovativi;
   CONSIDERATO  che,  in  merito  alla  fissazione  delle  condizioni
economiche,  l'AGCM esprime il proprio apprezzamento circa l'adozione
di  un  meccanismo  di  network  cap  per  i  servizi  di unbundling,
condividendo, in particolare, l'articolazione in panieri quale misura
finalizzata    ad    impedire    pratiche   di   sussidi   incrociati
anticoncorrenziali  ed  altresi' che, ai fini dell'individuazione dei
prezzi  di  partenza  e  dei  vincoli  di riduzione del meccanismo di
network cap, l'AGCM concorda con l'utilizzo della metodologia a costi
storici pienamente allocati;
   VISTA    la    lettera   della   Commissione   Europea   SG-Greffe
(2005) D/205874   del  21  ottobre  2005,  relativa  allo  schema  di
provvedimento    concernente   "Mercato   dell'accesso   disaggregato
all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti
metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali
(Mercato   n. 11  della  Raccomandazione  della  Commissione  Europea
n. 2003/311/CE)"  adottato dall'Autorita' in data 16 settembre 2005 e
notificato  alla  Commissione  Europea  ed ai Paesi membri in data 1°
dicembre 2005;
   CONSIDERATO  che  la  Commissione  Europea  rileva,  nella propria
lettera,  che la regolamentazione dello shared access - in assenza di
servizi  voce - deve essere coerente con la regolamentazione del full
unbundling in termini di costi e funzionalita' tecniche;
   CONSIDERATO  che  la  Commissione  Europea comunica, nella propria
lettera, di non avere commenti sull'analisi di mercato e che, secondo
quanto   stabilito   dall'articolo   7,   comma  5,  della  Direttiva
2002/21/EC,  l'Autorita'  puo'  adottare la decisone finale e, in tal
caso, comunicarla alla Commissione;
   CONSIDERATO che, in merito alle condizioni economiche del servizio
di  shared  access  in  assenza  di  contratto telefonico con Telecom
Italia,   la  regolamentazione  previgente  (delibere  n. 2/03/CIR  e
n. 3/04/CIR) prevedeva,  al  fine  di  incentivarne la diffusione, il
mantenimento  del  costo dello shared access anche nel caso in cui il
cliente  finale  decideva  di  rinunciare al contratto telefonico con
Telecom  Italia  e  CONSIDERATO  che  l'Autorita' si era riservata di
rivedere  tali  misure alla luce dell'effettivo sviluppo del servizio
di shared access;
   CONSIDERATO  il  consistente  sviluppo  registrato dal servizio di
shared  access,  e  RITENUTO  pertanto  opportuno  abrogare le misure
transitorie  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 3) della
delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 2 comma 15 della delibera 3/04/CIR e
prevedere  che,  nel  caso  in  cui  l'utente receda dal contratto di
servizio  di  telefonia  vocale  con  Telecom  Italia,  le condizioni
tecniche  ed  economiche  del  servizio di shared access si mutano in
quelle del servizio di unbundling dati;
   RITENUTO  che  il  servizio  di  unbundling  dati e' soggetto alle
medesime  condizioni  economiche  e  gestionali  del servizio di full
unbundling,  e mantiene la medesima catena impiantistica del servizio
di  shared  access,  in  quanto  non  sussistono ragioni tecniche che
richiedano  l'adozione della catena impiantistica del full unbundling
quando, in assenza di un contratto telefonico del cliente con Telecom
Italia,   l'operatore   fornisce  i  propri  servizi  in  banda  dati
corrispondendo il canone del unbundling dati;
   CONSIDERATO   che   le   condizioni   attuative   degli   obblighi
regolamentari  per  la  gestione del passaggio tra operatori previste
agli  artt. 17, 18 e 20 del presente provvedimento, nonche' le misure
a  garanzia  dei  diritti degli utenti finali, delineate alla sezione
4.4 dell'allegato A al presente provvedimento, incidono sugli aspetti
gestionali  dei  servizi di accesso disaggregato, allo stato regolati
sulla base di accordi negoziali bilaterali tra l'operatore notificato
e gli operatori alternativi, e tra gli operatori alternativi stessi e
che  l'adozione delle nuove modalita' gestionali comportera' pertanto
una  rinegoziazione  delle procedure di attivazione, disattivazione e
passaggio  delle  linee  con  l'operatore  notificato,  da  avviare a
partire dall'approvazione del presente provvedimento;
   CONSIDERATO  che  gli obblighi regolamentari di cui al capo II del
presente  provvedimento  rimarranno  in  vigore fino al termine della
successiva   analisi   di   mercato   e  che  viene  fatta  salva  la
possibilita',  per  l'Autorita',  di procedere, nei casi motivati, ad
un'attivita'  di  verifica e revisione delle condizioni attuative, di
cui al capo III del presente provvedimento;
   RITENUTO  che,  con  riferimento  alle  condizioni attuative degli
obblighi  regolamentari  per  la gestione del passaggio tra operatori
previste  agli  artt. 17, 18 e 20, nonche' alle misure a garanzia dei
diritti degli utenti finali, delineate alla sezione 4.4 dell'allegato
A,  le modalita' di effettiva implementazione di tali misure verranno
verificate  dall'Autorita',  anche  mediante  interlocuzione  con  le
associazioni  dei  consumatori  e  gli operatori, e RITENUTO pertanto
opportuno che l'Autorita', nel corso del processo di implementazione,
laddove  ne  ravveda  la  necessita',  riveda  tali misure al fine di
introdurre  adeguamenti e correttivi che garantiscano effettivamente,
da  un  lato,  il diritto degli utenti finali di scegliere il proprio
operatore  di  accesso  e,  dall'altro  lato,  condizioni  di equa ed
effettiva competizione tra gli operatori;
   UDITA  la  relazione  dei  Commissari  Nicola  D'Angelo  e Stefano
Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';


                              DELIBERA


                               Art. 1.
                     (Definizioni e riferimenti)

   1. Ai fini del presente testo si intende per:
    a) "Autorita'",  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
    b) "Codice":   il   "Codice   delle  comunicazioni  elettroniche"
adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
    c) "operatore  alternativo": un'impresa autorizzata a fornire una
rete  pubblica  di  comunicazioni,  o  una risorsa correlata, diversa
dall'operatore notificato, gia' OLO (Other Licensed Operator);
    d) "operatore   notificato",   l'operatore   di  rete  telefonica
pubblica  fissa  identificato  come  operatore  avente  significativo
potere  di  mercato  nel  mercato rilevante dell'accesso disaggregato
all'ingrosso  ai  fini  della  fornitura  di  servizi a banda larga e
vocali;
    e) "accesso  disaggregato alla rete locale", i servizi di accesso
completamente  disaggregato  alla  rete locale metallica e di accesso
condiviso alla rete locale metallica;
    f) "autorizzazione  generale": il regime giuridico che disciplina
la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche
ad  uso  privato,  ed  i  relativi  obblighi specifici per il settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
    g) "sottorete  locale",  una  rete locale parziale che collega il
punto  terminale  della  rete nella sede dell'abbonato ad un punto di
concentrazione  o ad un determinato punto di accesso intermedio della
rete telefonica pubblica fissa;
    h) "servizi  di  accesso  disaggregato", i servizi che consentono
agli  operatori  alternativi  l'utilizzo  disaggregato  delle risorse
fisiche  della  rete  dell'operatore  notificato,  nonche' i relativi
servizi accessori e sostitutivi;
    i) "servizio  di  accesso  completamente  disaggregato  alla rete
locale"  (c.d. full  unbundling), il servizio di accesso disaggregato
che   consiste   nella   fornitura   dell'accesso  alla  rete  locale
dell'operatore  notificato  che  autorizzi  l'uso di tutto lo spettro
delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
    j) "servizi  di  accesso  disaggregato  alla  sottorete  locale",
(c.d. sub-loop  unbundling) il  servizio  di accesso disaggregato che
consiste   nella   fornitura   dell'accesso   alla  sottorete  locale
dell'operatore  notificato  che  autorizzi  l'uso di tutto lo spettro
delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
    k) "servizio  di  accesso  condiviso"  (c.d. shared  access),  il
servizio   di  accesso  disaggregato  che  consiste  nella  fornitura
dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato che autorizzi
l'uso  della  porzione di spettro superiore a 32kHz disponibile sulla
coppia elicoidale metallica. In tale porzione di spettro, l'operatore
che  ha  richiesto  l'accesso  condiviso  fornisce  servizi basati su
tecnologia  xDSL, mentre la porzione inferiore dello spettro continua
ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda
fonica;
    l) "servizio   di   unbundling  dati",  il  servizio  di  accesso
disaggregato  che  consiste  nella  fornitura  dell'accesso alla rete
locale  dell'operatore notificato con l'uso della porzione di spettro
superiore  a  32kHz disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la
porzione   inferiore  dello  spettro  non  viene  utilizzata  per  la
fornitura   al  pubblico  di  servizi  in  banda  fonica;  la  catena
impiantistica  in  centrale  e'  la  medesima  del servizio di shared
access;
    m) "co-locazione",  il  servizio  che  consente  ad  un operatore
alternativo  di  disporre  di spazi presso le centrali dell'operatore
notificato  equipaggiati  per l'attestazione di collegamenti fisici e
per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
    n) "prolungamento  dell'accesso in fibra ottica", il servizio che
consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte dell'operatore
notificato  di  un portante in fibra ottica tra il sito SL ed il sito
SGU  oppure  tra  l'SL  ed  un  sito SL verso cui esistono portanti e
cavidotti  diretti,  qualora non sia possibile offrire il servizio di
prolungamento dell'accesso presso il sito SGU;
    o) "canale  numerico",  il  servizio che consiste nella fornitura
all'operatore  alternativo  di  un  flusso  numerico con velocita' di
cifra   a   34   Mbit/s  tra  la  sede  del  cliente  e  la  centrale
dell'operatore  notificato  di competenza ove e' fruibile il servizio
di co-locazione, ovvero sino al sito dell'operatore alternativo posto
nelle  immediate  vicinanze  al  sito  della  centrale dell'operatore
notificato;
    p) "HIgh  PErformance  Radio  Local  Area Network (HIPERLAN)": un
sistema Radio LAN con le caratteristiche previste dagli standard ETSI
EN  300  652 ed ETS 300-836-1 e successive evoluzioni, operante nelle
bande a 5 GHz;
    q) "Radio  Local Area Network (Radio LAN o R-LAN)": un sistema di
comunicazioni  in  rete  locale  mediante radiofrequenze che utilizza
apparati di tipo Short Range Device (SRD), secondo le caratteristiche
tecniche  previste  dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze,  nelle  seguenti bande di frequenza: 2.400,0 - 2.483,5 MHz
(brevemente  banda  a  2.4  GHz), 5.150 - 5.350 MHz, 5.470 -5.725 MHz
(brevemente banda a 5 GHz); tale sistema e' anche noto come Wide Band
Data Transmission System nei rilevanti standard ETSI;
    r) "Short  Range  Device  (SRD)":  dispositivo a radiofrequenza a
corto   raggio,   rispondente   alle   caratteristiche  di  cui  alla
Raccomandazione ERC/REC 70-03.
   2. Le definizioni dei termini tecnici riportati nel presente testo
sono  contenute  nel  Glossario e Definizioni annessi rispettivamente
alle appendici A e B dell'Allegato A alla presente delibera.
   3. Per   quanto   applicabili,   valgono  le  definizioni  di  cui
all'art. 1 del Codice.