L'AUTORITA' NELLA sua riunioni di Consiglio del 12 gennaio 2006; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003; VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 1999; VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001; VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004; VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05; VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004; VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005; VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell' 11 luglio 2005; VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230; VISTA la delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000; VISTA la delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 256 del 2 novembre 2000; VISTA la delibera n. 13/00/CIR, recante "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attivita' di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 303 del 30 dicembre 2000; VISTA la delibera n. 14/00/CIR, recante "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2001; VISTA la delibera n. 15/01/CIR, recante "Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2001; VISTA la delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001; VISTA la delibera 24/01/CIR, recante "Disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre 2001, n. 292; VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 87 del 13 aprile 2002; VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 56 del 8 aprile 2003; VISTA la delibera n. 3/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 68 del 22 marzo 2003; VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 198 del 27 agosto 2003; VISTA la delibera n. 3/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004; VISTA la delibera n. 1/05/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005; VISTA la delibera n. 49/05/CIR recante "Interpretazione della delibera n. 1/05/CIR: disposizioni concernenti le modalita' di gestione del servizio di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia S.p.A." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2005; VISTA la delibera n. 415/04/CONS del 1° dicembre 2004, recante "Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19 gennaio 2005; SENTITE, in data 16 febbraio 2005, le societa' Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. (congiuntamente); SENTITA, in data 17 febbraio 2005, la societa' Tele 2 Italia S.p.A.; SENTITA, in data 17 febbraio 2005, la societa' Telecom Italia S.p.A. TIM Italia S.p.A.; VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica; CONSIDERATA la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 415/04/CONS, le risultanze della medesima e le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A alla presente delibera ed il relativo sub allegato A1 contenente il modello di determinazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato; CONSIDERATA l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato B al presente provvedimento; VISTO il parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 21 ottobre 2005, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (Mercato n. 11 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data 16 settembre 2005 e trasmesso all'AGCM in data 21 settembre 2005; CONSIDERATO che in merito alla definizione del mercato rilevante, 1'AGCM, condivide la scelta di non includere nel mercato rilevante sia i servizi di accesso attraverso altre portanti trasmissive (fibra ottica o infrastrutture di nuova generazione), sia i servizi di accesso di tipo hitstream, anche se, con riferimento a questa seconda tipologia di servizi, l'AGCM sottolinea l'esistenza di caratteristiche di contiguita' con i servizi di unbundling, dovute all'evoluzione tecnologica che consente l'utilizzo di diverse forme di accesso per la fornitura all'utenza finale di servizi convergenti che in via prospettica dovranno essere attentamente valutate sotto il profilo concorrenziale; CONSIDERATO che, relativamente agli obblighi di trasparenza, non discriminazione, orientamento al costo e di separazione contabile ed amministrativa, l'AGCM concorda con gli strumenti regolamentari che l'Autorita' intende adottare per garantirne la piena applicazione e che l'AGCM ritiene, inoltre, estremamente significativa la scelta di non limitare l'impiego delle linee in shared access ed in full unbundling a specifiche finalita' d'uso per la tipologia dei servizi ammessi e di utenza servita, cio' al fine di consentire un adeguato sviluppo di prodotti e servizi innovativi; CONSIDERATO che, in merito alla fissazione delle condizioni economiche, l'AGCM esprime il proprio apprezzamento circa l'adozione di un meccanismo di network cap per i servizi di unbundling, condividendo, in particolare, l'articolazione in panieri quale misura finalizzata ad impedire pratiche di sussidi incrociati anticoncorrenziali ed altresi' che, ai fini dell'individuazione dei prezzi di partenza e dei vincoli di riduzione del meccanismo di network cap, l'AGCM concorda con l'utilizzo della metodologia a costi storici pienamente allocati; VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2005) D/205874 del 21 ottobre 2005, relativa allo schema di provvedimento concernente "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (Mercato n. 11 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data 16 settembre 2005 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 1° dicembre 2005; CONSIDERATO che la Commissione Europea rileva, nella propria lettera, che la regolamentazione dello shared access - in assenza di servizi voce - deve essere coerente con la regolamentazione del full unbundling in termini di costi e funzionalita' tecniche; CONSIDERATO che la Commissione Europea comunica, nella propria lettera, di non avere commenti sull'analisi di mercato e che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l'Autorita' puo' adottare la decisone finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione; CONSIDERATO che, in merito alle condizioni economiche del servizio di shared access in assenza di contratto telefonico con Telecom Italia, la regolamentazione previgente (delibere n. 2/03/CIR e n. 3/04/CIR) prevedeva, al fine di incentivarne la diffusione, il mantenimento del costo dello shared access anche nel caso in cui il cliente finale decideva di rinunciare al contratto telefonico con Telecom Italia e CONSIDERATO che l'Autorita' si era riservata di rivedere tali misure alla luce dell'effettivo sviluppo del servizio di shared access; CONSIDERATO il consistente sviluppo registrato dal servizio di shared access, e RITENUTO pertanto opportuno abrogare le misure transitorie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 3) della delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 2 comma 15 della delibera 3/04/CIR e prevedere che, nel caso in cui l'utente receda dal contratto di servizio di telefonia vocale con Telecom Italia, le condizioni tecniche ed economiche del servizio di shared access si mutano in quelle del servizio di unbundling dati; RITENUTO che il servizio di unbundling dati e' soggetto alle medesime condizioni economiche e gestionali del servizio di full unbundling, e mantiene la medesima catena impiantistica del servizio di shared access, in quanto non sussistono ragioni tecniche che richiedano l'adozione della catena impiantistica del full unbundling quando, in assenza di un contratto telefonico del cliente con Telecom Italia, l'operatore fornisce i propri servizi in banda dati corrispondendo il canone del unbundling dati; CONSIDERATO che le condizioni attuative degli obblighi regolamentari per la gestione del passaggio tra operatori previste agli artt. 17, 18 e 20 del presente provvedimento, nonche' le misure a garanzia dei diritti degli utenti finali, delineate alla sezione 4.4 dell'allegato A al presente provvedimento, incidono sugli aspetti gestionali dei servizi di accesso disaggregato, allo stato regolati sulla base di accordi negoziali bilaterali tra l'operatore notificato e gli operatori alternativi, e tra gli operatori alternativi stessi e che l'adozione delle nuove modalita' gestionali comportera' pertanto una rinegoziazione delle procedure di attivazione, disattivazione e passaggio delle linee con l'operatore notificato, da avviare a partire dall'approvazione del presente provvedimento; CONSIDERATO che gli obblighi regolamentari di cui al capo II del presente provvedimento rimarranno in vigore fino al termine della successiva analisi di mercato e che viene fatta salva la possibilita', per l'Autorita', di procedere, nei casi motivati, ad un'attivita' di verifica e revisione delle condizioni attuative, di cui al capo III del presente provvedimento; RITENUTO che, con riferimento alle condizioni attuative degli obblighi regolamentari per la gestione del passaggio tra operatori previste agli artt. 17, 18 e 20, nonche' alle misure a garanzia dei diritti degli utenti finali, delineate alla sezione 4.4 dell'allegato A, le modalita' di effettiva implementazione di tali misure verranno verificate dall'Autorita', anche mediante interlocuzione con le associazioni dei consumatori e gli operatori, e RITENUTO pertanto opportuno che l'Autorita', nel corso del processo di implementazione, laddove ne ravveda la necessita', riveda tali misure al fine di introdurre adeguamenti e correttivi che garantiscano effettivamente, da un lato, il diritto degli utenti finali di scegliere il proprio operatore di accesso e, dall'altro lato, condizioni di equa ed effettiva competizione tra gli operatori; UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; DELIBERA Art. 1. (Definizioni e riferimenti) 1. Ai fini del presente testo si intende per: a) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249; b) "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; c) "operatore alternativo": un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata, diversa dall'operatore notificato, gia' OLO (Other Licensed Operator); d) "operatore notificato", l'operatore di rete telefonica pubblica fissa identificato come operatore avente significativo potere di mercato nel mercato rilevante dell'accesso disaggregato all'ingrosso ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali; e) "accesso disaggregato alla rete locale", i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale metallica e di accesso condiviso alla rete locale metallica; f) "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice; g) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa; h) "servizi di accesso disaggregato", i servizi che consentono agli operatori alternativi l'utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della rete dell'operatore notificato, nonche' i relativi servizi accessori e sostitutivi; i) "servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale" (c.d. full unbundling), il servizio di accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; j) "servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale", (c.d. sub-loop unbundling) il servizio di accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; k) "servizio di accesso condiviso" (c.d. shared access), il servizio di accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della porzione di spettro superiore a 32kHz disponibile sulla coppia elicoidale metallica. In tale porzione di spettro, l'operatore che ha richiesto l'accesso condiviso fornisce servizi basati su tecnologia xDSL, mentre la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica; l) "servizio di unbundling dati", il servizio di accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato con l'uso della porzione di spettro superiore a 32kHz disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la porzione inferiore dello spettro non viene utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica; la catena impiantistica in centrale e' la medesima del servizio di shared access; m) "co-locazione", il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell'operatore notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi; n) "prolungamento dell'accesso in fibra ottica", il servizio che consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte dell'operatore notificato di un portante in fibra ottica tra il sito SL ed il sito SGU oppure tra l'SL ed un sito SL verso cui esistono portanti e cavidotti diretti, qualora non sia possibile offrire il servizio di prolungamento dell'accesso presso il sito SGU; o) "canale numerico", il servizio che consiste nella fornitura all'operatore alternativo di un flusso numerico con velocita' di cifra a 34 Mbit/s tra la sede del cliente e la centrale dell'operatore notificato di competenza ove e' fruibile il servizio di co-locazione, ovvero sino al sito dell'operatore alternativo posto nelle immediate vicinanze al sito della centrale dell'operatore notificato; p) "HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN)": un sistema Radio LAN con le caratteristiche previste dagli standard ETSI EN 300 652 ed ETS 300-836-1 e successive evoluzioni, operante nelle bande a 5 GHz; q) "Radio Local Area Network (Radio LAN o R-LAN)": un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati di tipo Short Range Device (SRD), secondo le caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 - 2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150 - 5.350 MHz, 5.470 -5.725 MHz (brevemente banda a 5 GHz); tale sistema e' anche noto come Wide Band Data Transmission System nei rilevanti standard ETSI; r) "Short Range Device (SRD)": dispositivo a radiofrequenza a corto raggio, rispondente alle caratteristiche di cui alla Raccomandazione ERC/REC 70-03. 2. Le definizioni dei termini tecnici riportati nel presente testo sono contenute nel Glossario e Definizioni annessi rispettivamente alle appendici A e B dell'Allegato A alla presente delibera. 3. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice.