IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed
esecuzione  dell'accordo  relativo ad un programma internazionale per
l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
608, ed in particolare l'art. 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2001,  n.  22, recante
disciplina  delle  scorte  di  riserva di prodotti petroliferi, ed in
particolare l'art. 7;
  Visto   il  manuale  per  la  gestione  dell'emergenza  energetica,
approvato  nell'anno  2003,  di  cui all'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile
2005,  n.  17307  recante  fissazione  dei  quantitativi  di prodotti
petroliferi  da  mantenere  a scorte nel Paese nell'anno in corso (di
seguito: il decreto ministeriale 14 aprile 2005);
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
9 settembre   2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  -  n.  224  del  26 settembre 2005, recante riduzione delle
scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a seguito dell'emergenza
energetica  dovuta all'uragano Katrina, in attuazione dell'art. 7 del
decreto  legislativo  31 gennaio  2001, n. 22 (di seguito: il decreto
ministeriale 9 settembre 2005);
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 5 ottobre
2005,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246
del  21 ottobre  2005,  recante  proroga della riduzione delle scorte
obbligatorie  di  prodotti petroliferi di cui al decreto del Ministro
delle  attivita'  produttive  9 settembre 2005 (di seguito il decreto
ministeriale 5 ottobre 2005);
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 novembre
2005,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292
del  16 dicembre 2005, recante mantenimento delle misure di riduzione
delle  scorte  obbligatorie di prodotti petroliferi di cui ai decreti
del  Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005 e 5 ottobre
2005 (di seguito il decreto ministeriale 9 novembre 2005);
  Vista la raccomandazione della Commissione europea 7 dicembre 2005,
relativa  allo  svincolo  delle  scorte  di  petrolio  di sicurezza a
seguito   dell'interruzione   delle  forniture  causata  dall'uragano
Katrina,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
L326/37 del 13 dicembre 2005;
  Considerato  che l'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito:
l'AIE), nel valutare positivamente gli effetti dell'azione coordinata
di  risposta  all'emergenza  provocata  dagli uragani Katrina e Rita,
iniziata  il  2 settembre  2005, ha deciso con comunicazioni del 15 e
del  21 dicembre  2005 di porre termine a tale azione a decorrere dal
22 dicembre  2005  prevedendo  che  la  ricostituzione  delle  scorte
obbligatorie  di  prodotti  petroliferi  avvenga  con  la  necessaria
flessibilita'   nel   corso   dell'anno   2006,  tenuto  conto  della
stagionalita' della domanda;
  Considerato  che  il  decreto  ministeriale  9 novembre  2005,  nel
mantenere  la  misura  della  riduzione  delle scorte obbligatorie di
prodotti  petroliferi  conseguita  al 2 novembre 2005, dispone che la
ricostituzione  delle  scorte  medesime avvenga non prima di tre mesi
dalla  data  dello  stesso  decreto  ministeriale  e  in accordo alle
decisioni assunte dall'AIE;
  Ritenuto  necessario  procedere  gradualmente  alla  ricostituzione
dell'ammontare  complessivo  delle  scorte  di  riserva  di  prodotti
petroliferi, ridotte per un ammontare complessivo pari a:
    categoria I (benzine): 353.056 tonnellate;
    categoria III (oli combustibili) 308.352 tonnellate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Ricostituzione delle scorte petrolifere di riserva
  1.   La   ricostituzione   delle  scorte  di  riserva  di  prodotti
petroliferi,  ridotte  per  un  ammontare  complessivo pari a 661.408
tonnellate  indicato  dai  decreti  ministeriali  9 settembre  2005 e
5 ottobre  2005,  avviene  a  decorrere dalle ore 0,00 del 9 febbraio
2006  e  termina  alle  ore  24,  del 30 giugno 2006 con i tempi, gli
ammontari e le ripartizioni di prodotti indicati nel seguito.
  2.  L'ammontare  della  ricostituzione  di  scorte  petrolifere  di
riserva  da  conseguire per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del
9 febbraio 2006 e termina alle ore 24, del 30 aprile 2006 e' pari a:
    categoria I (benzine): 176.528 tonnellate;
    categoria III (oli combustibili): 154.176 tonnellate.
  3.  L'ammontare  della  ricostituzione  di  scorte  petrolifere  di
riserva  da  conseguire per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del
1° maggio  2006  e termina alle ore 24, del 30 giugno 2006 e' tale da
raggiungere un ammontare complessivo pari a:
    categoria I (benzine): 353.056 tonnellate;
    categoria III (oli combustibili): 308.352 tonnellate.