IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto  l'art.  4  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004) ed in particolare:
    il  comma 99 che prevede la concessione di prestiti fiduciari per
il  finanziamento  degli  studi  agli  studenti  capaci  e meritevoli
iscritti  ai  corsi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    il  comma 100 che prevede l'istituzione di un apposito fondo, con
dotazione,  definita nel successivo comma 102, per l'anno 2004 pari a
10.000.000  euro,  finalizzato  alla  costituzione  di  garanzie  sul
rimborso  di  prestiti  fiduciari  nonche',  alla corresponsione agli
studenti  capaci  e meritevoli privi di mezzi, di contributi in conto
interessi  per  il  rimborso  dei  predetti  prestiti, concessi dalle
banche  o  da  intermediari  finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del citato testo unico n. 385/1993;
  Vista  la  sentenza  della  Corte costituzionale n. 308/2004 con la
quale viene dichiarata l'illegittimita', in particolare, dell'art. 4,
comma 101, della richiamata legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Viste  le  note  del  Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca,
rispettivamente  del  16  e  17 dicembre  2004, dalle quali emerge la
conservazione in bilancio della somma di 10.000.000 di euro stanziati
per  l'esercizio finanziario 2004 sul fondo di garanzia sopra citato,
per consentirne l'utilizzazione nel successivo esercizio finanziario;
  Vista  la legge 14 maggio 2005, n. 80 recante «Conversione in legge
con  modificazioni,  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale», ed in particolare l'art. 6, comma
7  nel  quale e' stabilito che il fondo di garanzia previsto all'art.
4, comma 100 della legge n. 350 del 2003 sia ripartito tra le regioni
e  le  province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sulla base dei
criteri  ed  indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo  Stato  e le regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano;
  Ritenuta  la  necessita' di adottare i previsti criteri e indirizzi
per la gestione del Fondo di garanzia citato;
  Visto   il   regolamento   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n  509,  recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei, cosi' come modificato dal decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle Accademie di
belle   arti,   dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
nazionale  di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le
industrie  artistiche,  dei  Conservatori  di musica e degli Istituti
musicali pareggiati»;
  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
la  legge  22 novembre  2002,  n.  268  e in particolare l'art. 6 che
stabilisce  che  i  diplomi  rilasciati  dalle  Istituzioni  di  alta
formazione artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al
regolamento n. 509/1999;
  Visto  che  il successivo art. 6 stabilisce che agli studenti delle
Istituzioni  di  cui  all'art.  1 si applicano le disposizioni di cui
alla  legge  quadro  in  materia di diritto allo studio universitario
2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  11 ottobre  1986,  n.  697 recante disciplina del
riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
  Visto  il  decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 «Regolamento
recante  riordino  della  disciplina  delle  scuole di cui alla legge
11 ottobre  1986,  n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma
96,  lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127» ed in particolare
l'art.  1,  comma  2  che  stabilisce  che  le  scuole  superiori per
interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori
per mediatori linguistici e rilasciano titoli di studio, equipollenti
ai diplomi di laurea in scienze della mediazione linguistica;
  Visto  l'art.  6, comma 4 del citato decreto ministeriale n. 38 del
2002  che  dispone che in favore degli iscritti ai corsi si applicano
le  norme  vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo
studio di competenza delle regioni;
  Ritenuto che tra i beneficiari dei prestiti d'onore rientrino anche
gli studenti iscritti alle Istituzioni di alta formazione artistica e
musicale e coreutica, gli studenti iscritti alle Scuole superiori per
mediatori linguistici;
  Visto  l'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia,  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e  successive  modificazioni,  che disciplina l'elenco speciale degli
intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia;
  Vista  l'intesa  sancita nella Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano in data 22 settembre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Destinazione del Fondo
  1.  I  trasferimenti  sul Fondo di cui all'art. 4, comma 100, della
legge  24 dicembre 2003, n. 350, sono destinati dalle regioni e dalle
province  autonome  alla  costituzione  di  garanzie sul rimborso dei
prestiti  fiduciari  concessi  agli  studenti  capaci e meritevoli ai
sensi   della   legge   2 dicembre   1991,  n.  390  e  dei  relativi
provvedimenti  attuativi,  iscritti  ai  corsi  di cui al decreto del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre  1999,  n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni,
ai  corsi  delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai corsi delle
Scuole  superiori  per  mediatori  linguistici,  di  cui  al  decreto
ministeriale  10 gennaio  2002,  n.  38,  nonche' alla concessione di
contributi  in  conto interessi nel caso in cui gli studenti capaci e
meritevoli siano privi di mezzi.