IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed in particolare: il comma 99 che prevede la concessione di prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; il comma 100 che prevede l'istituzione di un apposito fondo, con dotazione, definita nel successivo comma 102, per l'anno 2004 pari a 10.000.000 euro, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari nonche', alla corresponsione agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti, concessi dalle banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del citato testo unico n. 385/1993; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 308/2004 con la quale viene dichiarata l'illegittimita', in particolare, dell'art. 4, comma 101, della richiamata legge 24 dicembre 2003, n. 350; Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rispettivamente del 16 e 17 dicembre 2004, dalle quali emerge la conservazione in bilancio della somma di 10.000.000 di euro stanziati per l'esercizio finanziario 2004 sul fondo di garanzia sopra citato, per consentirne l'utilizzazione nel successivo esercizio finanziario; Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80 recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», ed in particolare l'art. 6, comma 7 nel quale e' stabilito che il fondo di garanzia previsto all'art. 4, comma 100 della legge n. 350 del 2003 sia ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; Ritenuta la necessita' di adottare i previsti criteri e indirizzi per la gestione del Fondo di garanzia citato; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, cosi' come modificato dal decreto 22 ottobre 2004, n. 270; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»; Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con la legge 22 novembre 2002, n. 268 e in particolare l'art. 6 che stabilisce che i diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al regolamento n. 509/1999; Visto che il successivo art. 6 stabilisce che agli studenti delle Istituzioni di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di diritto allo studio universitario 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni; Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697 recante disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori; Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 «Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127» ed in particolare l'art. 1, comma 2 che stabilisce che le scuole superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano titoli di studio, equipollenti ai diplomi di laurea in scienze della mediazione linguistica; Visto l'art. 6, comma 4 del citato decreto ministeriale n. 38 del 2002 che dispone che in favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni; Ritenuto che tra i beneficiari dei prestiti d'onore rientrino anche gli studenti iscritti alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica, gli studenti iscritti alle Scuole superiori per mediatori linguistici; Visto l'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che disciplina l'elenco speciale degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia; Vista l'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2005; Decreta: Art. 1. Destinazione del Fondo 1. I trasferimenti sul Fondo di cui all'art. 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi agli studenti capaci e meritevoli ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dei relativi provvedimenti attuativi, iscritti ai corsi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ai corsi delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai corsi delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, nonche' alla concessione di contributi in conto interessi nel caso in cui gli studenti capaci e meritevoli siano privi di mezzi.