LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI Premesso che nei giorni 9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica: a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997 e 11 marzo 2003; c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28; e) visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e la legge 27 dicembre 2001, n. 459; f) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006. 2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.