LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
             E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
                              Premesso
che  nei  giorni  9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni per il
rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica:
    a) visti,  quanto  alla  potesta' di rivolgere indirizzi generali
alla  RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b) visti,  quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche  nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche' alla tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive,  l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
l'articolo 1  della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3,
della  vigente  Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la
RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio
ed il 30 luglio 1997 e 11 marzo 2003;
    c) viste,    quanto    alla    disciplina    delle   trasmissioni
radiotelevisive  in  periodo  elettorale e le relative potesta' della
Commissione,  la  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, e le successive
modificazioni;   nonche',   per   l'illustrazione   delle   fasi  del
procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
    d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
    e) visti,  quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei
Deputati  e  del  Senato  della Repubblica, il decreto del Presidente
della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e
la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
    f) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                               Dispone
nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
            e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
  1.  Le  disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle
campagne  per  le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni  elettorali  regionali,  amministrative o referendarie,
saranno   applicate   le   disposizioni  di  attuazione  della  legge
22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.