IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  regio-decreto  n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto   l'art.   548  del  Regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
il regio-decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
  Visto  l'art.  3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  58 del 24 febbraio 1998, testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche' l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219
del  13 maggio  1999,  relativo  agli  specialisti in titoli di Stato
scelti sui mercati finanziari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico delle disposizioni legislative in
materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,  l'art.  3, come
modificato  dall'art.  1,  comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni di
indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e
strumenti  finanziari  a  breve,  medio  e lungo termine, indicandone
l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
  Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  con  il  quale  sono  stabiliti  gli
obiettivi,  i  limiti  e  le modalita' cui il Dipartimento del tesoro
deve  attenersi  nell'effettuare  le operazioni finanziarie di cui al
medesimo  articolo,  prevedendo  che  le  operazioni  stesse  vengano
disposte  dal  direttore  generale  del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il
direttore generale del Tesoro ha delegatoil direttore della direzione
seconda  del  Dipartimento  del tesoro a firmare i decreti e gli atti
relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Visto  l'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilita' del servizio di
riproduzione  in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante
norme  per  la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli
di Stato;
  Visto  il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le
procedure   da   adottare   in   caso   di  ritardo  nell'adempimento
dell'obbligo  di  versare  contante o titoli per incapienza dei conti
degli  operatori  che hanno partecipato alle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
7 febbraio  2006  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  ad euro 24.398 milioni e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  del  4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga
all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e'
disposta per il 15 febbraio 2006 l'emissione, senza l'indicazione del
prezzo  base, dei BOT a 365 giorni con scadenza 15 febbraio 2007 fino
al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.
  Per  la  presente  emissione  e' possibile effettuare riaperture in
tranche.