IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore lapideo sottoscritto in data 7 giugno 2005, tra le province di Massa Carrara, Lucca e le organizzazioni sindacali di categoria; Visto il verbale di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario, on. Grazia Sestini, tra la provincia di Lucca, la provincia di Massa-Carrara, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive del settore lapideo che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Massa-Carrara e Lucca, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori del citato settore; Visto il limite di spesa di 2,5 milioni di euro fissato nel verbale del 13 luglio 2005; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 13 luglio 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nel citato settore, ubicate nella provincia di Lucca, e nella provincia di Massa-Carrara, la concessione fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio del settore lapideo sottoscritto il 7 giugno 2005 di cui alle premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti di lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nel settore di cui alle premesse.