IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14
maggio  2005,  n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del
decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il
rilancio  del settore lapideo sottoscritto in data 7 giugno 2005, tra
le  province di Massa Carrara, Lucca e le organizzazioni sindacali di
categoria;
  Visto  il  verbale  di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai
sensi  dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, e
successive  modificazioni,  presso  il  Ministero  del lavoro e delle
politiche  sociali,  alla  presenza  del  Sottosegretario, on. Grazia
Sestini, tra la provincia di Lucca, la provincia di Massa-Carrara, le
organizzazioni   datoriali   e   le   organizzazioni   sindacali  dei
lavoratori,  in  cui,  considerato  l'aggravarsi dello stato di crisi
delle  filiere produttive del settore lapideo che colpisce le aziende
ubicate  nella  provincia di Massa-Carrara e Lucca, viene prevista la
concessione,   in   deroga  alla  normativa  ordinaria  vigente,  del
trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennita'
di mobilita', per i lavoratori del citato settore;
  Visto il limite di spesa di 2,5 milioni di euro fissato nel verbale
del 13 luglio 2005;
  Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento
straordinario  di integrazione salariale straordinaria e di mobilita'
alle  condizioni  riportate  nel  soprarichiamato  verbale di accordo
ministeriale   del  13 luglio  2005  che  prevede  per  i  lavoratori
dipendenti  dalle  imprese operanti nel citato settore, ubicate nella
provincia   di   Lucca,   e  nella  provincia  di  Massa-Carrara,  la
concessione  fino  al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario
di  integrazione salariale straordinaria e di mobilita' in favore dei
dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina
di  cui  all'art.  12,  commi  1  e 2 della legge n. 223/1991 o delle
imprese  industriali  fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle
premesse;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato
nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005,
che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il
rilancio  del  settore  lapideo  sottoscritto il 7 giugno 2005 di cui
alle  premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento
straordinario  di integrazione salariale, nei confronti di lavoratori
dipendenti   delle   imprese   artigiane,  che  non  rientrano  nella
disciplina  di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991 e
delle  imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nel settore
di cui alle premesse.