IL CAPO DIPARTIMENTO
         per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione
                    e la sicurezza degli alimenti

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE, relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 marzo 2002, di recepimento della
direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo
all'iscrizione    della    sostanza   attiva   tifensulfuron   metile
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari   indicati   nell'allegato   al   presente   decreto  ha
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2, del citato
decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
  Considerato   altresi'   che   i   prodotti  fitosanitari  indicati
nell'allegato  al  presente  decreto  hanno superato positivamente la
prima  fase  di  adeguamento  alle  condizioni  di  iscrizione  della
sostanza  attiva  tifensulfuron  metile  nell'allegato  I del decreto
legislativo n. 194/1995;
  Visto  l'art.  1  del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che
indica   il  30 giugno  2012  quale  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza  attiva  tifensulfuron  metile  nell'allegato  I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto   il   parere   espresso  in  data  16 settembre  2004  dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria
dei  prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  fino alla scadenza di
iscrizione della sostanza attiva stessa;
  Considerato  che  i  prodotti fitosanitari di cui trattasi dovranno
essere  adeguati  alle condizioni che verranno stabilite per le altre
sostanze   attive   componenti   a   seguito  della  loro  iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 giugno 2012 i
prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti
salvi,  pena  la revoca, gli adeguamenti alle condizioni che verranno
stabilite  per  le altre sostanze attive componenti, al termine della
loro revisione comunitaria;
  Visti  i  versamenti  effettuati  ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  I  prodotti  fitosanitari  indicati  nell'allegato  al presente
decreto,  contenenti  la  sostanza  attiva  tifensulfuron  metile  in
miscela    con    altre    sostanze    attive,   sono   ri-registrati
provvisoriamente    fino    30 giugno    2012,   data   di   scadenza
dell'iscrizione    della   sostanza   attiva   tifensulfuron   metile
nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.
  2.  Sono  fatti  salvi,  pena  la  revoca  delle registrazioni, gli
adeguamenti  alle  condizioni  che  verranno  stabilite  per le altre
sostanze   attive   componenti   al   termine  della  loro  revisione
comunitaria.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 gennaio 2006
                                      Il capo Dipartimento: Marabelli