IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Navarrete Guerrero Mario Rolando, nato a
Santa  Juan  (Argentina) il 15 febbraio 1957, cittadino argentino, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992, il riconoscimento del titolo professionale argentino di
«ingeniero  mecanico  aeronautico»  ai  fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «Ingeniero mecanico aeronautico», conseguito presso l'«Universidad
nacional de Cordoba» in data 18 dicembre 1987;
  Considerato   che  il  richiedente  e'  iscritto  nel  «Colegio  de
ingenieros especialistas de Cordoba» dal 9 novembre 2004;
  Preso  atto  che  l'istante ha fatto domanda per la sezione A e per
tutti e tre i settori;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 25 ottobre 2005;
  Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e  professionale  del  richiedente  sia  completa ai fini
dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli
ingegneri  e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna
misura compensativa;
  Ritenuto   altresi'   che   per   i  settori  civile  ambientale  e
dell'informazione,  non  sussiste  alcuna  forma di corrispondenza di
formazione  richiesta in Italia all'ingegnere iscritto a tali settori
e  che  pertanto  le  eventuali  misure  compensative  non potrebbero
colmare il divario formativo esistente;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
  Visti   gli  articoli 9  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive   integrazioni,   per   cui   lo   straniero  regolarmente
soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare
di  un  permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di
rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
  Considerato  che  il  richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo  indeterminato,  rilasciata  dalla  questura di Arezzo, come da
quest'ultima confermato in data 3 settembre 2003;
                              Decreta:
  Al  sig.  Navarrete  Guerrero  Mario  Rolando,  nato  a  Santa Juan
(Argentina) il 15 febbraio 1957, cittadino argentino, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli  «Ingegneri»  -  sezione  A,  settore
industriale  -  e l'esercizio della professione in Italia. La domanda
per  l'iscrizione  nei  settori civile ambientale e dell'informazione
per i motivi su esposti e' rigettata.

    Roma, 2 febbraio 2006

                                          Il direttore generale: Mele