IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Holst  Philip  James,  nato ad Amburgo
(Germania)  il  25 settembre  1970,  cittadino  tedesco e britannico,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del proprio titolo professionale di
«Engineer»  conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo
e l'esercizio della professione di «ingegnere»;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Degree  of bachelor of engineering», conseguito presso l'«University
of Edinburgh» in data 13 luglio 1994;
  Preso  atto  che  il  richiedente  ha dimostrato di essere iscritto
all'«Institution  of civil engineers» in qualita' di «chartered» come
documentato in data 22 novembre 1999;
  Preso atto che ha dimostrato esperienza professionale;
  Preso   atto   che   il   richiedente  ha  presentato  domanda  per
l'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale;
  Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del
25 ottobre 2005;
  Sentito  il  conforme  parere del rappresentante di categoria nella
seduta sopra indicata;
  Ritenuto   che   la   formazione  accademica  e  professionale  del
richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A,
settore  civile  ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto
sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al   sig.  Holst  Philip  James,  nato  ad  Amburgo  (Germania)  il
25 settembre 1970, cittadino tedesco e britannico, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa, quale titolo valido per
l'accesso  all'albo  degli  «ingegneri»  -  sezione A, settore civile
ambientale, e per l'esercizio della professione in Italia;