IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza del sig. Holst Philip James, nato ad Amburgo (Germania) il 25 settembre 1970, cittadino tedesco e britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Engineer» conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Degree of bachelor of engineering», conseguito presso l'«University of Edinburgh» in data 13 luglio 1994; Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere iscritto all'«Institution of civil engineers» in qualita' di «chartered» come documentato in data 22 novembre 1999; Preso atto che ha dimostrato esperienza professionale; Preso atto che il richiedente ha presentato domanda per l'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 ottobre 2005; Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Holst Philip James, nato ad Amburgo (Germania) il 25 settembre 1970, cittadino tedesco e britannico, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sezione A, settore civile ambientale, e per l'esercizio della professione in Italia;