IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Nitz Rudiger, nato a Bressanone il 14 dicembre 1973, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»; Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (Univ.)», presso la «Technische Universitat Munchen» in data 19 dicembre 1997; Preso atto che l'istante ha fatto domanda per la sezione A e per tutti e tre i settori; Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 25 ottobre 2005; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria; Considerato che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Germania per oltre due anni negli ultimi dieci; Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione A settore dell'informazione, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative; Ritenuto che, nonostante l'esperienza accademico-professionale maturata, sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di ingegnere in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sezione A, settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie (scritte e orali) oltre che su deontologia: 1) costruzioni di macchine, 2) impianti chimici, 3) propulsione navale, oltre che deontologia e ordinamento professionale (solo orale) oppure, a scelta del richiedente, un anno di tirocinio; Considerato inoltre che per il settore civile ambientale, non sussiste alcuna forma di corrispondenza di formazione richiesta in Italia all'ingegnere iscritto al settore civile ambientale e che pertanto le eventuali misure compensative non potrebbero colmare il divario formativo esistente; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra; Decreta: Art. 1. Al sig. Nitz Rudiger, nato a Bressanone il 14 dicembre 1973, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia senza applicazione di alcuna misura compensativa. E' riconosciuto altresi' il titolo valido per l'iscrizione al settore industriale con applicazione di misure compensative. La domanda per l'iscrizione nel settore civile ambientale per i motivi su esposti e' rigettata.