IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo del Presidente della Repubblica del
5 giugno  2001,  n.  328, contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Nitz  Rudiger,  nato  a  Bressanone il
14 dicembre  1973,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12 del  sopra indicato decreto legislativo, modificato dal
decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo
tedesco  di  «Ingenieur»  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di «Ingegnere»;
  Considerato   che  l'istante  ha  conseguito  il  «Diplom-Ingenieur
(Univ.)»,   presso   la  «Technische  Universitat  Munchen»  in  data
19 dicembre 1997;
  Preso  atto  che  l'istante ha fatto domanda per la sezione A e per
tutti e tre i settori;
  Visto   il   conforme  parere  della  Conferenza  dei  servizi  del
25 ottobre 2005;
  Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;
  Considerato  che  l'istante  ha  provato  di  essere in possesso di
esperienza  professionale  maturata  in  Germania  per oltre due anni
negli ultimi dieci;
  Ritenuto   che  il  richiedente  ha  una  formazione  accademica  e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  «ingegnere» - sezione A settore dell'informazione, e
che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;
  Ritenuto   che,  nonostante  l'esperienza  accademico-professionale
maturata,  sussistano  differenze  tra  la  formazione  professionale
richiesta  per l'esercizio della professione di ingegnere in Italia e
quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sezione
A,  settore  industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere
misure  compensative  nelle  seguenti materie (scritte e orali) oltre
che  su deontologia: 1) costruzioni di macchine, 2) impianti chimici,
3)   propulsione   navale,   oltre   che  deontologia  e  ordinamento
professionale  (solo orale) oppure, a scelta del richiedente, un anno
di tirocinio;
  Considerato  inoltre  che  per  il  settore  civile ambientale, non
sussiste  alcuna  forma  di corrispondenza di formazione richiesta in
Italia  all'ingegnere  iscritto  al  settore  civile ambientale e che
pertanto  le  eventuali misure compensative non potrebbero colmare il
divario formativo esistente;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Nitz  Rudiger,  nato  a  Bressanone  il 14 dicembre 1973,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri,  sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della
professione   in   Italia   senza   applicazione   di  alcuna  misura
compensativa.   E'   riconosciuto   altresi'  il  titolo  valido  per
l'iscrizione  al  settore  industriale  con  applicazione  di  misure
compensative.
  La  domanda  per  l'iscrizione  nel settore civile ambientale per i
motivi su esposti e' rigettata.