IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 di
attuazione  della  direttiva  92/32/CEE  concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65 di attuazione
delle    direttive    1999/45/CE    e    2001/60/CE   relative   alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  circolare  del  Ministro  della sanita' del 12 settembre
2000,  n.  13  sull'attivita' di vigilanza nel settore delle sostanze
chimiche  pericolose  e  dei  relativi  preparati,  cooperazione  tra
amministrazione centrale ed autorita' locali;
  Vista  la nota DGFDM/9/28793/I.S.h.c., del 23 settembre 2005, della
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, di comunicazione
del  personale  in servizio presso la medesima direzione, interessato
alle attivita' ispettive;
  Vista  la  nota  DGVA.I/26978/P/I.5.h.c., del 21 luglio 2005, della
Direzione  generale  della  sanita'  veterinaria e degli alimenti, di
comunicazione del personale in servizio presso la medesima direzione,
interessato alle attivita' ispettive;
  Vista   la  nota  34751/PRE  4  del  25 luglio  2005  dell'Istituto
superiore  di  sanita',  di  comunicazione  del personale in servizio
presso il medesimo istituto, interessato alle attivita' ispettive;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  28 luglio  2005,  della Direzione
generale  della  prevenzione  sanitaria,  di  costituzione del Gruppo
tecnico per la vigilanza delle sostanze e preparati pericolosi;
  Considerata  la  necessita'  di  promuovere  iniziative nell'ambito
delle   politiche   europee   sulla  implementazione  di  dispositivi
comunitari,  con  particolare  riguardo  alle  attivita'  del CLEEN -
Chemical Legislation European Enforcement Network;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  ispezioni  delle  realta'  produttive, nonche' delle Unita'
dedite  all'importazione  di  sostanze  e preparati pericolosi e loro
articoli,  sono  effettuate da ispettori del Ministero della salute e
dell'Istituto  superiore  di sanita' ed, eventualmente, da esperti di
altre   Amministrazioni  pubbliche,  inseriti  nella  seguente  lista
nazionale:
    dott. Alessi Mariano, dirigente medico, Ministero della salute;
    dott. Attias Leonelo, ricercatore, Istituto superiore di sanita';
    dott.ssa  Apuzzo  Germana,  dirigente farmacista, Ministero della
salute;
    dott.ssa  Capasso  Monica,  dirigente farmacista, Ministero della
salute;
    dott. Covino Lucio, dirigente farmacista, Ministero della salute;
    dott.  Consolino  Antonio,  dirigente  chimico,  Ministero  della
salute;
    dott.  Chiavoni  Marcello,  dirigente farmacista, Ministero della
salute;
    dott.ssa  Cuomo Immacolata, dirigente farmacista, Ministero della
salute;
    dott.ssa  Quaresima  Emma  Teresa,  dirigente  chimico, Ministero
della salute;
    dott.ssa   Di   Marzio  Graziella,  primo  ricercatore,  Istituto
superiore di sanita';
    dott.ssa Di Prospero Fanghella Paola, primo ricercatore, Istituto
superiore di sanita';
    dott.ssa  Fornarelli  Laura,  ricercatore,  Istituto superiore di
sanita';
    dott.ssa Izzo Paola, ricercatore, Istituto superiore di sanita';
    dott.ssa  Marseglia  Marisa,  dirigente  chimico, Ministero della
salute;
    dott.ssa Perrone Raffaella, dirigente farmacista, Ministero della
salute;
    dott.   Pistolese  Pietro,  dirigente  chimico,  Ministero  della
salute;
    dott.ssa  Ricci  Vittoria,  ricercatore,  Istituto  superiore  di
sanita';
    dott.ssa   Rubbiani   Maristella,   primo  ricercatore,  Istituto
superiore di sanita';
    dott. Secchi Stefano, dirigente chimico, Ministero della salute;
    dott. Strincone Marco, chimico, Ministero dell'ambiente;
    dott.ssa  Terzulli  Giuseppina,  dirigente  farmacista, Ministero
della salute;
    dott.ssa  Terracciano  Maria,  dirigente chimico, Ministero della
salute.
  2. I predetti ispettori, in qualsiasi momento, possono procedere ad
ispezioni  presso  i  luoghi  di produzione, di deposito e vendita di
sostanze  chimiche  pericolose  e  loro  preparati,  richiedere dati,
informazioni e documenti e, ove sia necessario, prelevare campioni da
sottoporre  ad  analisi  e valutazione presso i laboratori di propria
competenza.
  3.  La  designazione  ha  la  durata  di  un anno ed e' tacitamente
rinnovabile.