IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002,
11 marzo  2003,  19  giugno  2003,  28 ottobre  2003,  4 marzo  2004,
1° luglio  2004,  19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005 e
20 ottobre   2005,  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione
triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto
Parma   Qualita'   -  Istituto  consortile  per  il  controllo  e  la
certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione,
indicazione  e  designazione protetta» con decreto 23 aprile 1999, e'
stata prorogata fino al 14 marzo 2006;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», allo schema
tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo
2002, protocollo n. 61355;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Culatello  di
Zibello»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 23 aprile 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  di controllo «Istituto
Parma   Qualita'   -  Istituto  consortile  per  il  controllo  e  la
certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione,
indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma),
via  Roma  n.  82/b-82/c, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Culatello di
Zibello»  registrata  con  il  regolamento  della Commissione (CE) n.
1263/96,  del  1°  luglio  1996,  gia' prorogata con decreti 2 aprile
2002,  10 luglio  2002,  19 novembre  2002,  11 marzo 2003, 19 giugno
2003,  28 ottobre  2003,  4 marzo  2004,  1° luglio 2004 e 19 ottobre
2004,  15 febbraio  2005,  21  giugno  2005  e  20 ottobre  2005,  e'
ulteriormente  prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 marzo
2006.