IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta con decreto 19 aprile 2002 e' stata prorogata fino al 14 marzo 2006; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine «Prosciutto di Modena», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 26 novembre 2004, protocollo n. 67789; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 aprile 2002; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c, con decreto 19 aprile 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 marzo 2006.