IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che
ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini,
con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse,
giochi e concorsi pronostici;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2002, n.
16,   che   ha  stabilito  che  l'unita'  minima  delle  scommesse  a
totalizzatore  e'  pari  a  1,00  euro e la giocata minima e' di 2,00
euro;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138, convertito, con
modificazioni,  con  legge  8 agosto  2002, n. 178, che ha attribuito
all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
  Visto  il  regolamento  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli
emanato  con  delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio
1962;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,
i  quali  possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti
pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino  della  materia  dei  giochi e delle scommesse relativi alle
corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
  Visti,  in  particolare,  l'art. 4, comma 5, del citato regolamento
che  demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche
su  proposta  dell'UNIRE  la  determinazione  della  tipologia  delle
scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di
svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
cosi'  come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3,
che  ha  previsto  che  il  Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di
scommessa,  gli  eventi  che  ne  costituiscono  l'oggetto nonche' le
relative modalita' tecniche di svolgimento;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma   dei   monopoli   di  Stato  del  7  dicembre  2004,  prot.
2004/68450/COA/UDC  con  il quale sono state definite le modalita' di
gestione  dei  flussi finanziari inerenti le scomesse a totalizzatore
di  cui  al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
cosi'  come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  5 agosto 2004, n. 229, armonizzandole a quelle stabilite per
i  concorsi  pronostici  su  base  sportiva  di cui al citato decreto
ministeriale n. 179/2003 e sucessive modificazioni;
  Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e del capo del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003,
il  quale  ha,  tra  l'altro,  esteso  alle  agenzie  di scommesse la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonche'  altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive,
in  attuazione  dell'art.  22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
di  concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali in
data   3 giugno   2004  che  istituisce  le  tipologie  di  scommessa
effettuabili sulle corse dei cavalli;
  Vista  la  delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il
regolamento della corsa Tris;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con  il  capo  del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali del 25 ottobre
2004,  recante  regolamentazione  delle  scommesse  sulle  corse  dei
cavalli;
  Visto  l'art.  1,  comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che   prevede   l'istituzione,  con  provvedimento  direttoriale  del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole
e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e  dei  servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta
dall'UNIRE.   Con   il   medesimo  provvedimento  sono  stabilite  le
disposizioni  attuative  relative  alla  nuova  scommessa  ippica, da
effettuarsi  nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici,
delle  agenzie  ippiche  e  sportive nonche' negli ippodromi, tenendo
conto  che  la  raccolta  deve  essere ripartita assegnando il 72 per
cento  come  montepremi  e compenso per l'attivita' di gestione della
scommessa,  l'8  per  cento come compenso dell'attivita' dei punti di
vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta
unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
  Vista  la  proposta  di  scommessa  avanzata dall'UNIRE con nota n.
2005/0065023 del 10 ottobre 2005;
  Sentito   il   Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali
Dipartimento delle politiche di sviluppo;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  prot. n. 2005/4637/giochi/sco del
26 ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 258 del
5 novembre 2005;
  Considerato  che  occorre  stabilire  le  modalita' di gestione dei
flussi finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui
all'art.  1,  comma  498,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,
armonizzando  tali  modalita'  con  quelle  attualmente in vigore per
altri  giochi  di  ricevitoria,  quali  i concorsi pronostici su base
sportiva e le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse
dei cavalli;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                  Oggetto del decreto e definizioni
  1.  Il  presente  decreto disciplina le modalita' di gestione degli
importi  dovuti  dai  concessionari  all'Amministrazione autonoma dei
monopoli    di    Stato,    la    loro   allocazione   nel   bilancio
dell'Amministrazione,  le  modalita'  ed  i  tempi  del versamento di
quanto  dovuto  agli aventi diritto nonche' gli adempimenti contabili
del  concessionario,  derivanti  dalla gestione della nuova scommessa
ippica  a  totalizzatore  di  cui  all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  cosi' come disciplinata dal decreto del
direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/giochi/sco.
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) concessionario,  l'operatore  di  gioco a cui sono affidate le
attivita'   e   le  funzioni  pubbliche  relative  alle  scommesse  a
totalizzatore di cui al comma 1;
    c) settimana  contabile di riferimento, il periodo che intercorre
tra  la  giornata  del  lunedi'  e la giornata della domenica di ogni
settimana;
    d) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella
settimana contabile di riferimento;
    e) incasso  totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti
dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti
nella settimana contabile di riferimento;
    f) recupero  aggio  su  scommesse  a  rimborso, l'aggio sui resti
derivanti  da  giocate  a caratura relative alle scommesse soggette a
rimborso e prescritte nella settimana contabile di riferimento;
    g) saldo   settimanale,   il   valore   risultante,  per  ciascun
concessionario,  dalla  differenza  tra  l'incasso della raccolta dei
punti  di  vendita  collegati  al  concessionario  per le scommesse a
totalizzatore   chiuse  nella  settimana  contabile  di  riferimento,
comprensivo del recupero aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti
voci:
      i  rimborsi  effettuati  nell'arco della settimana contabile di
riferimento;
      il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso
totale lordo della settimana contabile di riferimento;
      le  vincite  da essi pagate nell'arco della settimana contabile
di riferimento.