Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              A tutti i Ministeri
                              All'Amministrazione     autonoma    dei
                              monopoli di Stato
                              A   tutti   gli   Uffici  centrali  del
                              bilancio presso i Ministeri
                              All'U.C.R.   presso   l'Amministrazione
                              autonoma dei monopoli di Stato
                              Alle Ragionerie provinciali dello Stato
                              e, per conoscenza:
                              Alla Corte dei conti
                              All'Istituto nazionale di statistica

  La  legge  finanziaria  per  l'anno  2006  (legge n. 266 del 2005),
proseguendo   nell'azione   di   contenimento  della  spesa  pubblica
nell'ambito  del  processo  di  aggiustamento  strutturale  dei conti
pubblici,  reca  talune  disposizioni che incidono sulla gestione del
bilancio  dello Stato e su quella di gran parte delle Amministrazioni
pubbliche.
  Le   disposizioni   presentano  carattere  strutturale,  in  quanto
l'azione  di contenimento e' prevista in via continuativa a decorrere
dall'anno  2006  e concernono spese sulle quali e' gia' stata avviata
la  predetta  azione con la legge finanziaria per l'anno 2005, che ha
previsto il coinvolgimento di tutte le pubbliche amministrazioni.
  In  ragione di quanto sopra esposto, la legge finanziaria 2006, per
quanto  riguarda le disposizioni volte al contenimento delle spese di
cui  ai  commi  9,  10,  11,  22  e  56, conferma il riferimento alle
pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  Si   ritiene,  poi,  necessario  rappresentare  che,  in  linea  di
principio,  rimane in vigore la regola del 2 per cento prevista dalla
legge  30 dicembre  2004,  n.  311  (legge  fmanziaria  2005),  salvo
specifiche norme derogatorie.
  Per  quanto  riguarda  i Fondi di riserva per le spese impreviste e
per  le  spese  obbligatorie e d'ordine, si producono in allegato gli
elenchi  aggiornati  dei  limiti  agli  utilizzi  dei  Fondi medesimi
(allegati 1 e 2).
  Ai  fini  di  una  puntuale ed omogenea applicazione da parte delle
Amministrazioni  interessate, appare opportuno fornire, indicazioni e
chiarimenti su taluni aspetti applicativi delle norme in discorso.
Comma 5: Proventi derivanti dalla vendita di immobili.
  Il  comma  5 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2006, i maggiori
proventi,  rispetto  a  quelli  iscritti  nel bilancio a legislazione
vigente,   derivanti   dalla  vendita  di  immobili  appartenenti  al
patrimonio immobiliare dello Stato, sono destinati alla riduzione del
debito.   Pertanto,  tutte  le  disposizioni  specifiche  antecedenti
l'entrata  in  vigore  della legge finanziaria 2006, che prevedono la
riassegnazione  di  entrate  correlate  alla  vendita  del patrimonio
immobiliare  statale,  sono  inapplicabili  per  effetto della citata
norma.  Eventuali  future  destinazioni  sono subordinate alla previa
verifica,  con  la  Commissione europea, della loro compatibiita' con
gli obiettivi stabiliti nel programma di stabilita' e crescita.
Commi   7-8:   Limitazione   all'assunzione   di   impegni   per   le
Amministrazioni dello Stato.
  Il  comma 7 prevede per le Amministrazioni dello Stato l'assunzione
mensile  di  impegni  di  spesa  non superiore ad un dodicesimo della
spesa   prevista  per  ciascuna  unita'  previsionale  di  base,  con
esclusione  del  comparto  della  sicurezza  e del soccorso (Forze di
polizia  civili e militari - Vigili del fuoco - Capitanerie di porto)
nonche'  di  talune  categorie  di  spese,  tra le quali rilevano, in
quanto  aventi  natura obbligatoria, quelle relative ai trasferimenti
agli   enti   territoriali   (Regioni,  province  e  comuni)  e  alle
universita'.
  Sui   capitoli   allocati   nelle   unita'   previsionali  di  base
interessate, in sede di avvio della gestione del bilancio dello Stato
per   l'anno   2006,   sono  state  effettuate,  tramite  il  Sistema
Informativo,  operazioni  di  accantonamento  volte  ad assicurare il
rispetto  del limite mensile di 1/12 di impegnabiita', accantonamenti
che  verranno gestiti e monitorati dagli Uffici centrali del bilancio
in  relazione agli adempimenti di competenza. Detti Uffici assicurano
la massima consueta disponibilita' per garantire alle Amministrazioni
il piu' corretto e pertinente svolgimento delle operazioni consentite
dalla   disposizione.   Gli   stessi  Uffici  centrali  del  bilancio
valuteranno  le  spese  da  ricondurre  nell'ambito  di quelle aventi
natura  obbligatoria  e  di  quelle  non  frazionabili in dodicesimi.
Conseguentemente,  procederanno,  nei  casi  previsti,  alla verifica
della  tipologia  della spesa impegnata, in ordine ai presupposti per
la non applicabilita' della limitazione e alle relative operazioni di
disaccantonamento.
  Al  di  fuori delle esclusioni tassativamente indicate dalla norma,
tutte   le  altre  tipologie  di  spesa  rientrano  nella  previsione
normativa.
  Il medesimo comma 7 fa riferimento alle unita' previsionali di base
in  relazione alle quali vige il limite di impegnabilita' nei termini
sopra  descritti;  l'applicazione  di fatto non puo' che riguardare i
singoli  capitoli  nelle  stesse ricompresi. L'operazione preliminare
che  dovra'  essere  effettuata  a  cura  degli  Uffici  centrali del
bilancio,  d'intesa  con le Amministrazioni, sara' quella di adeguare
gli  accantonamenti  automatici operati dal Sistema Informativo della
Ragioneria  generale  dello Stato sui capitoli oggetto di esclusione.
Si  potra',  in tal modo definire l'importo complessivo, per ciascuna
unita' previsionale di base, da gestire per dodicesimi.
  Una nuova procedura informatica permettera' di adeguare mensilmente
le   risorse   da   gestire   e   di   effettuare,   ove  necessario,
disaccantonamenti compensati da corrispondenti accantonamenti.
  Per  quanto  riguarda  le  spese  per  trasferimenti  agli  enti  e
organismi  della  pubblica  amministrazione  diversi  dallo  Stato si
applichera'  la  stessa  procedura  limitativa  di  assunzione  degli
impegni. Tuttavia, qualora i soggetti beneficiari dovessero sostenere
con  la  somma  trasferita  anche  spese  per  le  quali  e' prevista
l'esclusione,  dovranno  formalmente  rappresentare  tale circostanza
alla  competente Amministrazione e all'Ufficio centrale del bilancio.
Una  volta  effettuati  gli opportuni riscontri, sara' possibile dare
corso alle assegnazioni escluse dal vincolo de quo.
  Appare  il caso di precisare che per le spese gestite con ordini di
accreditamento  e  per  quelle decentrate ai sensi della legge n. 908
del  1960,  l'applicazione  della  norma  puo'  essere  demandata  ai
funzionari che ricevono le relative risorse.
  Il  comma 8, poi, assicura la necessaria flessibilita' del bilancio
con  la  confermata  possibilita' di disporre variazioni compensative
nei limiti, peraltro, previsti dalle vigenti disposizioni contabili.
  Le  risorse  derivanti  dalle  variazioni  di bilancio adottate nel
corso  della  gestione non rientrano nell'ambito della disciplina del
comma  7,  tranne quelle compensative disposte ai sensi dell'art. 18,
comma  20, della legge di approvazione del bilancio (legge n. 267 del
23 dicembre   2005),   quelle   adottate  con  decreto  del  Ministro
competente e quelle provenienti da riassegnazioni di entrate.
Commi  9,  10  e  11:  Spese  per  studi  e  consulenze  -  spese  di
rappresentanza, pubblicita', ecc. - spese per autovetture.
  I  commi  9, 10 e 11 dispongono che, a decorrere dall'anno 2006, le
spese da effettuare per determinate categorie non possono superare il
50 per cento di quelle sostenute nell'anno 2004. Con tale percentuale
vengono  modificati  ed  uniformati  i  limiti  stabiliti dalla legge
finanziaria per l'anno 2005.
  Appare  opportuno  precisare,  ai  fini  di una corretta attuazione
della  normativa,  che,  in  relazione alla natura del bilancio dello
Stato,  il  richiamo alla «spesa sostenuta» e' da intendersi riferito
alla «spesa impegnata».
  Circa le esclusioni dalla limitazione della spesa, si segnala:
    Comma 9 - non si applica alle Universita', agli Enti di ricerca e
agli organismi equiparati;
    Comma 10 - non prevede esclusioni;
    Comma  11  -  non  si  applica  alle Amministrazioni operanti nei
settori dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  I  predetti  commi  9,  10  e  11,  inoltre,  non si applicano alle
regioni,  alle  province  autonome,  agli enti locali e agli enti del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi del successivo comma 12.
  Le  Amministrazioni  individueranno,  d'intesa  con  il coesistente
Ufficio  centrale  di bilancio, i limiti di spesa che dovranno essere
comunicati,  nel  piu'  breve  tempo possibile, al Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per  le
politiche di bilancio - Ufficio I.
  Una  volta  definito  il  limite  delle risorse utilizzabili, e' da
ritenere  che,  ove  necessario,  si  debba  intervenire rinegoziando
contratti  gia'  in  essere  per  ricondurre la spesa nell'ambito del
predetto  limite,  se  del  caso,  anche  riducendo  il livello delle
prestazioni previsto dal preesistente rapporto contrattuale.
  Infine, si precisa che in caso di enti istituiti successivamente al
2004   e  non  risulti,  quindi,  possibile  rapportarsi  alla  spesa
effettuata   in  quell'esercizio,  il  dato  relativo  all'anno  2005
costituira'  il  parametro di riferimento. In caso di istituzione nel
corso  del  2006,  l'ente  interessato  potra' conferire incarichi di
consulenza   e   di  studio  limitatamente  ai  casi  di  assoluta  e
inderogabile necessita'.
  Per  quanto  riguarda  il comma 9, con particolare riferimento alle
modalita'  di  attuazione  ed  ai presupposti per l'affidamento degli
incarichi  di  studio  e  consulenza  conferiti  a  soggetti estranei
all'Amministrazione,  persone  fisiche e/o giuridiche, fermo restando
il  disposto  dell'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  si  rinvia  alle  linee  di indirizzo riportate nelle circolari
della Ragioneria generale dello Stato n. 5 dell'11 febbraio 2005 e n.
23 del 14 giugno 2005.
Commi  15-16: Istituzione del Fondo per i trasferimenti correnti alle
imprese.
  In  ordine  alla  istituzione, nello stato di previsione di ciascun
Ministero, di un Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle
imprese  (comina  15),  si  ritiene opportuno richiamare l'attenzione
sulla procedura prevista per l'utilizzazione del predetto Fondo.
  Atteso  che  la  destinazione delle disponibilita' di ciascun Fondo
dovra'  riguardare  le  tipologie di interventi in esso confluite, si
segnala   l'opportunita'   che   i   Ministeri  interessati  attivino
rapidamente  le  procedure  (comma  16)  ivi  previste,  al  fine  di
consentire  l'adozione,  da  parte del Ministro dell'economia e delle
finanze,  dei  decreti  di  variazione  al  bilancio  -  che dovranno
altresi'  essere  inviati alla Corte dei conti per la registrazione -
per pervenire alla concreta utilizzazione e gestione delle risorse.
  In  allegato  alla presente circolare viene prodotto un elenco, per
Amministrazione,  dei Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese
da ripartire secondo le procedure sopra indicate (allegato n. 3).
Comma 20: Fondi per la flessibilita' del bilancio.
  Il  comma  riduce  del  10  per  cento  le  autorizzazioni di spesa
regolate   per  legge  con  le  specifiche  eccezioni  tassativamente
previste  dalla norma. Inoltre, il comma istituisce in ciascuno stato
di  previsione  della spesa un Fondo di parte corrente ed un Fondo in
conto  capitale con dotazioni pari al 10 per cento degli stanziamenti
ridotti  ai  sensi  del  primo  periodo  del  comma. Detti Fondi sono
destinati ad essere ripartiti nel corso della gestione per provvedere
alle   sopravvenute  maggiori  esigenze  delle  spese  oggetto  della
riduzione.
  La  norma  prevede  che  la  ripartizione del Fondo e' disposta con
decreti    del   Ministro   competente,   comunicati   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  gli  Uffici  centrali del
bilancio,  nonche'  alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
  Si    sottolinea   che,   diversamente   da   analoghe   precedenti
disposizioni,  i  decreti  in  questione  vanno  trasmessi alla Corte
medesima, che li acquisisce per la registrazione, a cura degli Uffici
centrali del bilancio. Gli stessi provvederanno all'aggiornamento dei
dati  contabili del sistema informativo integrato Ragioneria generale
dello  Stato  -  Corte  dei conti, attraverso l'utilizzo di una nuova
procedura.
  Nell'allegato  n. 4 vengono indicati i capitoli e le autorizzazioni
di  spesa che, per quanto sopra specificato, possono essere integrati
mediante l'utilizzo dei Fondi in questione.
Comma   21:   Sospensione  dell'assunzione  di  impegni  di  spesa  o
dell'emissione dei titoli di pagamento.
  La  norma affida importanti e delicati compiti agli Uffici centrali
del  bilancio  in  ordine  all'andamento  delle spese riferite sia al
complesso  dello stato di previsione del Ministero interessato, sia a
singole  unita'  previsionali di base e relativi capitoli, al fine di
assicurare  il  rispetto  delle  originarie  previsioni.  Nel caso di
segnalazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio di andamenti
della  spesa,  tali  da  non  assicurare il rispetto delle originarie
previsioni,  la  disposizione  prevede  che  il  Ministro  competente
sospenda,   anche  in  via  temporanea,  l'assunzione  di  impegni  o
l'emissione di titoli di pagamento.
  Gli   Uffici   centrali   del  bilancio,  ai  fini  della  prevista
segnalazione,  potranno  utilizzare i dati sull'andamento della spesa
resi   disponibili   dalle   procedure  del  monitoraggio  in  corso,
opportunamente adeguate.
  Analoga  sospensione  puo'  essere  disposta  su  segnalazione  del
Servizio  di  controllo  interno  quando  si verificano i presupposti
indicati dalla norma stessa; a tal fine, il Servizio in parola potra'
utilmente   raccordarsi  con  il  coesistente  Ufficio  centrale  del
bilancio  per l'eventuale acquisizione di elementi o informazioni che
possano contribuire alla valutazione degli andamenti della spesa.
  Circa  le  variazioni  compensative  di  cui all'ultimo periodo del
comma 21, si precisa che le stesse non possono che essere individuate
in   quelle   gia'   previste  da  norme  contabili  vigenti  che  ne
attribuiscono  la facolta' dell'adozione, con atto amministrativo, al
Ministro dell'economia e delle finanze o al Ministro competente.
Comma 22: Obbligo di adesione alle convenzioni.
  La  norma prevede che, in caso di scostamento dagli obiettivi della
spesa per beni e servizi (da intendersi anche come consumi intermedi)
le  Amministrazioni  pubbliche,  ad  eccezione  delle  regioni, delle
province  autonome,  degli  enti  locali  e  degli  enti del Servizio
sanitario   nazionale,   sono  tenute  ad  aderire  alle  convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
ovvero  a  utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti
del  20  per  cento,  come limiti massimi di prezzo per l'acquisto di
beni  e  servizi  comparabili. L'accertamento del presupposto di tale
obbligo  e'  effettuato  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Commi 32-33-34: Limitazioni ai pagamenti.
  Il  comma 32 fissa il limite complessivo dei pagamenti per spese di
investimento  che  ANAS  S.p.a. potra' effettuare nel corso dell'anno
2006. Tale limite opera a prescindere dalla provenienza delle risorse
con  le  quali le predette spese vengono finanziate (trasferimenti da
bilancio dello Stato, mutui, risorse proprie, ecc.).
  Il  comma  33  stabilisce  che  i  pagamenti effettuati a qualsiasi
titolo  dal Fondo Innovazione Tecnologica di cui alla legge n. 46 del
1982,  non  possono superare l'importo complessivo di cui al comma in
esame. Si precisa che il predetto limite opera ovviamente per tutti i
pagamenti disposti, a prescindere dalla provenienza delle risorse che
alimentano il Fondo stesso.
  Per  consentire il monitoraggio dei flussi di cassa di cui ai commi
32  e  33,  ANAS  S.p.A.  e  il  Ministero delle attivita' produttive
comunicano  entro la fine di ciascun mese, al Ministero dell'economia
e  delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria generale dello Stato -
Ispet-torato  generale  per le politiche di bilancio - Ufficio III, i
pagamenti  effettuati  nel  mese  precedente,  specificando la natura
dell'intervento che li ha originati.
  Il  comma  34  dispone che il complesso dei pagamenti effettuati da
ciascun  Ministero  per  spese  relative  ad investimenti fissi lordi
(categoria  economica  21), non puo superare nell'anno 2006 il 95 per
cento  del  corrispondente  importo pagato nell'anno 2004. Al fine di
agevolare  la  verifica  del rispetto della disposizione in esame, si
allega   alla   presente   circolare   un  elenco  (allegato  5)  con
l'indicazione  dell'ammontare  del  limite  ai  pagamenti di ciascuna
Amministrazione.
Commi 35-40: Limitazioni e vincoli alle contabilita' speciali.
  I  commi da 35 a 37 prevedono un vincolo per i soggetti titolari di
contabilita'  speciali  aperte presso le sezioni di tesoreria statale
ai  sensi  degli  articoli 585  e  seguenti del Regolamento di cui al
regio  decreto  23 maggio  1924,  n. 827: i pagamenti per il 2006 non
possono  superare l'importo corrispondente all'80% di quello rilevato
nell'esercizio 2005.
  Le   disposizioni   prevedono,   peraltro,   specifiche  esclusioni
(contabilita'  speciali  di  servizio,  ecc.)  e  deroghe che possono
essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  In  primo luogo, appare opportuno precisare che le disposizioni non
riguardano  le contabilita' speciali di tesoreria unica che, infatti,
non  sono state istituite ai sensi della richiamata normativa, bensi'
in applicazione della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
  Si  precisa,  poi,  che  tra  le  esclusioni sono da comprendere le
contabilita'  speciali  degli organi periferici delle Amministrazioni
centrali  dello  Stato  e  delle  sedi  provinciali dell'INPS, quelle
aperte per interventi di emergenza e per le aree depresse, quelle per
l'innovazione  tecnologica,  quelle di servizio istituite per operare
girofondi  di  entrate fiscali e contributive. La norma, inoltre, non
si  applica  per  mancanza  di  base completa a tutte le contabilita'
speciali aperte nel corso dell'anno 2005.
  Relativamente   alle   deroghe,  i  soggetti  interessati  dovranno
inoltrare   le   richieste   motivate  e  documentate  di  deroga  al
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  Ispettorato
generale di finanza.
  In  ordine  ai  commi  da  38 a 40 si fa presente che il versamento
all'entrata  statale  del  60% delle giacenze deve essere imputato al
Capo X, capitolo 3380.
  Poiche'  il versamento diretto da parte delle Tesorerie provinciali
dello  Stato, e' previsto solo nel caso di inadempimento da parte dei
titolari delle contabilita' speciali aperte ai sensi della richiamata
normativa,   si   segnala   che  per  i  c/c  di  tesoreria  centrale
provvedera',  in  caso  di inadempienza del titolare, il Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello Stato, Ispettorato generale per la
finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio XII.
  Qualora  la  mancata movimentazione di alcuni conti fosse dovuta al
venir  meno  delle relative finalita', i titolari dovranno versare al
citato  capitolo  di  bilancio l'intero importo giacente sugli stessi
conti  e  chiederne contestualmente la chiusura al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.
  Per   sopravvenute   esigenze   nel   corso   dell'anno  2006,  non
fronteggiabili  con  il residuo 40% di giacenze, i titolari dei conti
dovranno  fare  richiesta, ai sensi del comma 40, all'Amministrazione
competente  per  ottenere,  a carico dell'apposito fondo istituito ai
sensi  del  medesimo  comma,  la  restituzione  parziale  delle somme
versate.
Comma 46: Riassegnazioni di entrate.
  La   disposizione  limitativa  prevede  che  le  riassegnazioni  di
entrate,  a  decorrere  dall'anno 2006, non potranno superare, per le
spese che hanno impatto diretto sul conto economico consolidato della
Pubblica  Amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni
effettuate  nell'anno  2005.  Restano escluse, per espressa menzione,
quelle    riguardanti   l'attuazione   di   interventi   cofinanziati
dall'Unione europea.
  Le riassegnazioni da disporre nel rispetto dei suddetti limiti sono
quelle  che  riguardano le seguenti categorie economiche assoggettate
al  monitoraggio:  «Redditi  da  lavoro  dipendente» (Cat. 1) - salvo
quanto  previsto  da  specifiche  disposizioni  - «Consumi intermedi»
(Cat. 2),  «Trasferimenti  correnti  a famiglie e istituzioni sociali
private»  (Cat.  5),  «Trasferimenti  correnti  ad imprese» (Cat. 6),
«Trasferimenti  correnti  all'estero»  (Cat.  7), «Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni» (Cat. 21), «Contributi agli investimenti
ad  imprese»  (Cat.  23),  «Contributi agli investimenti a famiglie e
istituzioni  sociali  private»  (Cat.  24),  «Trasferimenti  in conto
capitale  all'estero»  (Cat.  25),  e  «Altri  trasferimenti in conto
capitale alle imprese» (Cat. 26.2).
  Nell'allegato   elenco   (allegato   6)   sono  indicate  le  somme
riassegnate  nell'anno  2005  che  costituiscono  limite agli importi
riassegnabili nell'anno 2006.
Comma  50:  Debiti  pregressi  delle  Amministrazioni  centrali dello
Stato.
  Va confermato che la ripartizione del Fondo di cui al comma 50 puo'
essere disposta per le sole Amministrazioni centrali dello Stato, con
esclusione,  quindi,  di  quelle  dotate  di  autonomia  contabile  e
gestionale,  a  meno  che  i  debiti  stessi  non  risultino  assunti
anteriormente  all'attribuzione  della predetta autonomia contabile e
gestionale.
Commi 56 e 57: Riduzione incarichi di consulenza.
  Il  comma  56  prevede  l'automatica  riduzione  del  10 per cento,
rispetto  agli  importi  risultanti  alla data del 30 settembre 2005,
delle  somme  riguardanti  indennita', compensi, retribuzioni o altre
utilita'  comunque  denominate  corrisposti  da parte delle Pubbliche
amministrazioni per incarichi di consulenza.
  In  relazione  alla  locuzione  «automaticamente»  utilizzata dalla
norma  e  da  ntenere  che  sui  trattamenti connessi ad incarichi di
consulenza  in  essere alla data di entrata in vigore della legge sia
da  operare  la riduzione del 10% senza che allo scopo sia necessaria
l'adozione     di    uno    specifico    provvedimento    da    parte
dell'Amministrazione.  La  misura  del trattamento da prendere a base
per  detta  riduzione e' costituita dall'importo risultante alla data
del  30 settembre  2005, a nulla rilevando eventuali aumenti adottati
successivamente, fermo restando quanto stabilito dal comma 57.
  In  particolare tale comma stabilisce che nel triennio 2006-2008 le
Pubbliche  amministrazioni  non  possono  stipulare  ovvero conferire
incarichi  di  consulenza che nel loro complesso comportino una spesa
superiore  al  costo  dei  contratti  in essere al 30 settembre 2005,
ridotto del 10%.
  Sul    contenimento    delle   consulenze,   in   particolare,   le
Amministrazioni  interessate  sono  tenute al rispetto di un triplice
vincolo di spesa:
    il  primo, dettato dal comma 9, e' quello di fissare, a decorrere
dal  1° gennaio  2006, un limite alla spesa complessiva per incarichi
di studio e di consulenza nella misura non superiore al 50% di quella
sostenuta nel 2004;
    il  secondo,  consiste  nella rideterminazione, con una riduzione
del  10%,  del  valore  dei singoli incarichi di consulenza in essere
alla data del 30 settembre 2005, ai sensi del comma 56;
    il  terzo, ai sensi del successivo comma 57, impone di procedere,
per  il  triennio  2006-2008,  al rinnovo o alla definizione di nuovi
contratti  di consulenza in misura non superiore, nel loro complesso,
all'importo  dei contratti in essere alla data del 30 settembre 2005,
ridotto del 10 per cento.
  Qualora a seguito dell'applicazione della riduzione e del limite di
cui  ai  commi  56  e 57 non risultasse rispettato il limite di spesa
disposto dal comma 9, le Amministrazioni sono tenute ad adottare ogni
misura per ricondurre le spese per studi e consulenza entro il limite
del  50%  rispetto  al  2004,  intervenendo - ove occorra - anche sui
contratti   in  essere.  Tali  indicazioni  non  sembrano  presentare
particolari   criticita'  applicative  tenuto  conto  che,  ai  sensi
dell'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338/1994,
gli  incarichi  di  consulenza  vanno  conferiti  per  un periodo non
superiore all'anno finanziario.
  Si  segnala,  inoltre, che le somme derivanti dall'applicazione dei
citati commi 56 e 57 dovranno essere versate all'Entrata del bilancio
dello  Stato,  Capo  27, capitolo 3367, per essere destinate al Fondo
per  le  politiche  sociali,  in applicazione di quanto stabilito dal
successivo comma 63, che prevede tale destinazione anche per le somme
derivanti  dalle  altre  riduzioni  connesse  all'applicazione  delle
disposizioni ivi richiamate.
  I  commi  56-57  trovano  applicazione  anche  nei  confronti delle
Universita',  degli  enti  di  ricerca  e degli organismi equiparati.
Sono,  invece, esclusi dall'applicazione dei commi 56, 57, 58, 59, 60
e  63  gli  enti  territoriali  e  gli  enti  del  Servizio sanitario
nazionale, ai sensi del successivo comma 64.
  Comma 173: Invio atti di spesa alla Corte dei conti.
  Gli  atti  di  spesa  relativi  ai commi 9, 10, 56 e 57, di importo
superiore   a   5.000   euro,   devono   essere   trasmessi,  a  cura
dell'Amministrazione,  direttamente  alla  Corte  dei conti - sezione
competente  per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione -
con  le  medesime modaiita' previste dalla richiamata circolare n. 23
del 2005.
  Altre  disposizioni  della  legge  finanziaria  2006  (ad  esempio,
monitoraggio  beni  immobili,  comma  26, per il quale e' in corso la
predisposizione del decreto ministeriale attuativo, e disposizioni in
materia  di  personale)  in  considerazione  dei  peculiari aspetti e
implicazioni,  formeranno  oggetto  di  separata  circolare  a cui si
rinvia.

    Roma, 10 febbraio 2006


                                            Il Ministro dell'economia
                                                 e delle finanze
                                                    Tremonti