IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Republica  n. 320/1954,
recante il regolamento di Polizia veterinaria;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto  il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista  la  direttiva  2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000
che  stabilisce  disposizioni  specifiche  di lotta e di eradicazione
della  febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo
9 luglio   2003,   n.  225,  relativo  alle  misure  di  lotta  e  di
eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;
  Vista  la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE
relativa a talune spese nel settore veterinario;
  Vista  la  decisione  2005/393/CE del 23 maggio 2005 che istituisce
zone  di  protezione  e di sorveglianza per la febbre catarrale degli
ovini,  come modificata dalla decisione 2005/434/CE del 9 giugno 2005
per  quanto  riguarda  i  movimenti  di  animali a partire dalle zone
soggette a restrizione;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministero  della  sanita'  11 maggio  2001
concernente  misure  urgenti di profilassi vaccinale pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2001
e  le  disposizioni  emanate con provvedimenti del Direttore generale
della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute
prot.  n. 608/BT/14 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot.
DGVA-VIII-1720-P.I.8.d./18  del  19 gennaio  2005 circa l'impiego del
vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005;
  Visto  il  parere  favorevole  reso  dal  Consiglio superiore della
sanita'  nella  seduta  del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del
vaccino  polivalente  nella  composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi
vaccinali;
  Visto  il  Piano  di  sorveglianza  ed  eradicazione  della  febbre
catarrale   degli   ovini  presentato  dall'Italia  alla  Commissione
europea,  approvato  con  decisione della Commissione 2005/723/CE del
14 ottobre 2005;
  Visto  il protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre
catarrale  degli  ovini  (blue tongue), trasmesso dal Ministero della
salute  alle  regioni  con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 6
febbraio 2004;
   Vista la nota prot. DGVA.VIII-36568-P I.8.d/18 del 14 ottobre 2005
con  la quale sono stati forniti chiarimenti sull'impiego del vaccino
inattivato  e considerate le indicazioni dell'azienda produttrice del
suddetto vaccino per la sua utilizzazione;
  Considerato  che  allo  stato attuale gli unici vaccini disponibili
nelle  dosi  necessarie  a soddisfare i bisogni nazionali sono quelli
vivi  attenuati  in  quanto la disponibilita' di vaccini alternativi,
con particolare riferimento ai vaccini spenti, e' limitata;
  Considerato  che  la normativa comunitaria, relativa alle misure di
lotta   contro   la   blue   tongue,   prevede   la  possibilita'  di
movimentazione  degli  animali  vaccinati  nell'ambito di un'apposita
campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;
  Visto  il  documento  protocollo  n.  263132/50.03.61 del 25 maggio
2004, concordato nel tavolo tecnico dalle Regioni e da queste inviato
al  Ministero  della  salute,  nel  quale  vengono fissate specifiche
disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue
tra le regioni del territorio nazionale;
  Considerato  che  l'ordinanza  25  ottobre  2004 del Ministro della
salute  di  concerto  con  il  Ministro  per  le politiche agricole e
forestali   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  283  del  2 dicembre  2004, recante norme relative alla
movimentazione  degli animali in tema di febbre catarrale degli ovini
e' scaduta il 12 novembre 2005;
  Considerato  che  l'ordinanza  8 febbraio  2005  del Ministro della
salute  di  concerto  con  il  Ministro  per  le politiche agricole e
forestali,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  50  del  2 marzo  2005, concernente norme relative alla
campagna  di  vaccinazione  2004/2005  e  alla regolamentazione della
movimentazione  degli  animali  sensibili in tema di febbre catarrale
degli ovini e' scaduta il 31 dicembre 2005;
  Ritenuto  necessario  adottare  nuove  disposizioni  in ordine alla
campagna di vaccinazione per la Blue Tongue 2005-2006;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Nell'ambito  della  campagna  di  vaccinazione  per  la  febbre
catarrale  degli  ovini,  relativa  all'anno 2005-2006, devono essere
sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2006 nel caso in cui sia
impiegato  il  vaccino  vivo attenuato e senza prescrizioni temporali
per l'impiego del vaccino inattivato:
    a) gli  animali  della  specie  ovina  e  caprina  presenti negli
allevamenti  situati  nei  territori  delle  regioni e delle province
autonome  individuati  nell'allegato I alla presente ordinanza, dando
priorita'  agli  animali destinati alla rimonta, secondo le modalita'
gia' stabilite con protocollo per la vaccinazione nei confronti della
febbre  catarrale  degli  ovini (blue tongue) trasmesso dal Ministero
della  salute  alle regioni con nota prot. DGVA. VIII-2751-P I.8.d/18
del  6 febbraio  2004  e  nota  prot.  DGVA.VIII-36568-P I.8.d/18 del
14 ottobre  2005  oltre alle indicazioni dell'azienda produttrice del
suddetto vaccino per la sua utilizzazione;
    b) gli animali della specie bovina e bufalina, ai soli fini dello
spostamento,  situati  nei  territori  delle regioni e delle province
autonome  individuati  nell'allegato  I  al provvedimento di cui alla
lettera a).
  2.  Per  l'effettuazione  della  campagna di vaccinazione di cui al
comma  1,  le  regioni  e  le  province autonome possono avvalersi di
veterinari aziendali appositamente formati e autorizzati.
  3.  In deroga al comma 1, le regioni e le province autonome possono
concedere,  in  base  ai  risultati  della sorveglianza entomologica,
delle  condizioni  climatiche  e  delle condizioni fisiologiche degli
animali, una deroga all'obbligo di vaccinazione nell'attuazione della
campagna   di   vaccinazione   2005-2006,  disciplinando  inoltre  le
movimentazioni  e  informandone  preventivamente  il  Ministero della
salute e le altre regioni e province autonome.
  4.  In deroga al comma 1, le regioni e le province autonome possono
concedere,  nel caso dell'impiego del vaccino vivo attenuato, in base
ai   risultati  della  sorveglianza  entomologica,  delle  condizioni
climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una proroga
nell'attuazione  della  stessa campagna di vaccinazione, in ogni caso
non eccedente la data del 31 maggio 2006.
  5.  Nell'ambito  delle  strategie  e  dei  piani di lotta specifici
regionali,   le   regioni   e   le   province   autonome  individuate
nell'allegato  I  al  provvedimento  indicato al comma 1, lettera a),
possono  utilizzare  eventuali  nuovi  vaccini  autorizzati e messi a
disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva
disponibilita'  degli stessi, in tal caso non deve essere considerato
il termine per la campagna di vaccinazione previsto al comma 1.
  6.  L'allegato  I della presente ordinanza, conforme alla Decisione
2005/393/CE e successive modifiche, puo' essere modificato in base ai
risultati   della   sorveglianza   entomologica,   delle   condizioni
climatiche   e  delle  condizioni  fisiologiche  degli  animali,  con
successivo provvedimento del Ministero della salute.