IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Republica n. 320/1954, recante il regolamento di Polizia veterinaria; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini; Vista la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario; Vista la decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, come modificata dalla decisione 2005/434/CE del 9 giugno 2005 per quanto riguarda i movimenti di animali a partire dalle zone soggette a restrizione; Vista l'ordinanza del Ministero della sanita' 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2001 e le disposizioni emanate con provvedimenti del Direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/14 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. DGVA-VIII-1720-P.I.8.d./18 del 19 gennaio 2005 circa l'impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005; Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanita' nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali; Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2005/723/CE del 14 ottobre 2005; Visto il protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004; Vista la nota prot. DGVA.VIII-36568-P I.8.d/18 del 14 ottobre 2005 con la quale sono stati forniti chiarimenti sull'impiego del vaccino inattivato e considerate le indicazioni dell'azienda produttrice del suddetto vaccino per la sua utilizzazione; Considerato che allo stato attuale gli unici vaccini disponibili nelle dosi necessarie a soddisfare i bisogni nazionali sono quelli vivi attenuati in quanto la disponibilita' di vaccini alternativi, con particolare riferimento ai vaccini spenti, e' limitata; Considerato che la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta contro la blue tongue, prevede la possibilita' di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia; Visto il documento protocollo n. 263132/50.03.61 del 25 maggio 2004, concordato nel tavolo tecnico dalle Regioni e da queste inviato al Ministero della salute, nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue tra le regioni del territorio nazionale; Considerato che l'ordinanza 25 ottobre 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 2 dicembre 2004, recante norme relative alla movimentazione degli animali in tema di febbre catarrale degli ovini e' scaduta il 12 novembre 2005; Considerato che l'ordinanza 8 febbraio 2005 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2005, concernente norme relative alla campagna di vaccinazione 2004/2005 e alla regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili in tema di febbre catarrale degli ovini e' scaduta il 31 dicembre 2005; Ritenuto necessario adottare nuove disposizioni in ordine alla campagna di vaccinazione per la Blue Tongue 2005-2006; Ordina: Art. 1. 1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini, relativa all'anno 2005-2006, devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2006 nel caso in cui sia impiegato il vaccino vivo attenuato e senza prescrizioni temporali per l'impiego del vaccino inattivato: a) gli animali della specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I alla presente ordinanza, dando priorita' agli animali destinati alla rimonta, secondo le modalita' gia' stabilite con protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA. VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004 e nota prot. DGVA.VIII-36568-P I.8.d/18 del 14 ottobre 2005 oltre alle indicazioni dell'azienda produttrice del suddetto vaccino per la sua utilizzazione; b) gli animali della specie bovina e bufalina, ai soli fini dello spostamento, situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento di cui alla lettera a). 2. Per l'effettuazione della campagna di vaccinazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono avvalersi di veterinari aziendali appositamente formati e autorizzati. 3. In deroga al comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una deroga all'obbligo di vaccinazione nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2005-2006, disciplinando inoltre le movimentazioni e informandone preventivamente il Ministero della salute e le altre regioni e province autonome. 4. In deroga al comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, nel caso dell'impiego del vaccino vivo attenuato, in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una proroga nell'attuazione della stessa campagna di vaccinazione, in ogni caso non eccedente la data del 31 maggio 2006. 5. Nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, le regioni e le province autonome individuate nell'allegato I al provvedimento indicato al comma 1, lettera a), possono utilizzare eventuali nuovi vaccini autorizzati e messi a disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva disponibilita' degli stessi, in tal caso non deve essere considerato il termine per la campagna di vaccinazione previsto al comma 1. 6. L'allegato I della presente ordinanza, conforme alla Decisione 2005/393/CE e successive modifiche, puo' essere modificato in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, con successivo provvedimento del Ministero della salute.