IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del
30 gennaio  1998;  il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale  26 maggio  1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione   professionale  per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese
appartenente  alla  Comunita'  europea  dalla persona sotto indicata,
nonche'  la  documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente ai requisiti prescritti dal citato decreto legislativo n.
115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  citato  decreto  legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizio nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessato  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  istruzione  superiore «Diploma di pianoforte» conseguito
in  data  1° luglio 1996, presso il Conservatorio di musica «Giuseppe
Verdi» di Milano;
    abilitazione  all'insegnamento  «Diploma  di pedagogia musicale»,
conseguito  in data 26 maggio 2002, presso il Conservatorio di musica
della  Svizzera  italiana  di  Lugano  da Petagna Gianluca, cittadino
italiano,  nato  a  Milano il 10 febbraio 1972, e' ai sensi e per gli
effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo
di   abilitazione   all'esercizio   della   professione   di  docente
dell'istruzione secondaria nelle classi di concorso:
      31/A  -  «Educazione  musicale  negli  istituti  di  istruzione
secondaria di secondo grado»;
      32/A - «Educazione musicale nella scuola media»;
      77/A - «Strumento musicale - nella scuola media - pianoforte».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 30 gennaio 2006
                                     Il direttore generale: Criscuoli