IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del
30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese
appartenente alla Comunita' europea dalla persona sotto indicata,
nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente ai requisiti prescritti dal citato decreto legislativo n.
115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 115);
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una
formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata
minima di tre anni;
Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di
servizio nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 115;
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma istruzione superiore «Diploma di pianoforte» conseguito
in data 1° luglio 1996, presso il Conservatorio di musica «Giuseppe
Verdi» di Milano;
abilitazione all'insegnamento «Diploma di pedagogia musicale»,
conseguito in data 26 maggio 2002, presso il Conservatorio di musica
della Svizzera italiana di Lugano da Petagna Gianluca, cittadino
italiano, nato a Milano il 10 febbraio 1972, e' ai sensi e per gli
effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo
di abilitazione all'esercizio della professione di docente
dell'istruzione secondaria nelle classi di concorso:
31/A - «Educazione musicale negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado»;
32/A - «Educazione musicale nella scuola media»;
77/A - «Strumento musicale - nella scuola media - pianoforte».
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 30 gennaio 2006
Il direttore generale: Criscuoli