IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, che prevede
interventi  finanziari  a  sostegno delle imprese agricole colpite da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi (nuova normativa del
Fondo di solidarieta' nazionale);
  Visto  in particolare il capo I del medesimo decreto legislativo n.
102/2004  che  disciplina  gli  aiuti  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (2000/C 28/02) e in particolare i punti 11.3 e 11.5;
  Visto  il  piano  assicurativo 2005, approvato con decreto 17 marzo
2005,  n.  100.817,  che  si  intende prorogato per il 2006, ai sensi
dell'art.  7,  comma  2,  del  medesimo  decreto e conformemente alla
proposta  della  Commissione  tecnica istituita con decreto 30 luglio
2004;
  Visto  l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede
la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni  assicurabili  con
polizze  agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione,
rilevati  dall'ISMEA  (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul
mercato);
  Visto  il  decreto  29 luglio 2005 che, in attuazione della riforma
della  politica  agricola  comune,  stabilisce  i  seguenti  tassi di
disaccoppiamento  per il settore tabacco: 100% per le superfici della
regione Puglia; 40 % per le superfici di tutte le altre regioni;
  Visti  i  prezzi  di  mercato  delle  produzioni  agricole  forniti
dall'ISMEA, rilevati alla produzione nel triennio 2003-2005;
  Ritenuto  di  adottare,  per  le  produzioni vegetali, la media dei
prezzi   dei  singoli  prodotti,  rilevati  dall'ISMEA  nel  triennio
2003-2005, quali importi massimi entro cui contenere i prezzi unitari
per  la  determinazione  dei valori delle produzioni assicurabili nel
2006;
  Ritenuto  di  confermare i prezzi unitari adottati nel 2005, per le
strutture-serre,  per  le  reti  antigrandine e per gli indennizzi di
mancato reddito per le epizoozie;
  Vista    la    comunicazione   dell'AIA   (Associazione   nazionale
allevatori),  dei  costi  di  smaltimento  dei capi bovini e bufalini
morti,   secondo   le   convenzioni   stipulate   dalle  Associazioni
provinciali allevatori;
                              Decreta:
  1.  I  prezzi  unitari  massimi  delle  produzioni  agricole, delle
strutture  aziendali  e delle produzioni zootecniche, applicabili per
la  determinazione  dei  valori  assicurabili  al  mercato  agevolato
nell'anno  2006,  in  attuazione del Piano assicurativo approvato con
decreto  17 marzo  2005,  sono  riportati  nel elenco allegato che fa
parte integrante del presente decreto.
  2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o
gruppo  di  prodotti  della medesima specie o gruppo varietale per le
produzioni   vegetali,  devono  essere  considerati  prezzi  massimi,
nell'ambito  dei  quali,  in  sede di stipula delle polizze, le parti
contraenti  possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in
base  alle  caratteristiche  qualitative  e alle condizioni locali di
mercato dei prodotti stessi.
  3.  Per  i  prodotti  vegetali non riconducibili a quelli riportati
nell'elenco allegato, puo' essere applicato il prezzo della categoria
similare,  dandone  immediata  comunicazione a questa Amministrazione
per  la  verifica della congruita'. Per la determinazione della spesa
assicurativa  ammissibile  a contributo statale deve essere applicato
il  prezzo  unitario  comunicato  da  questa  Amministrazione dopo la
verifica di congruita'.
  4.  Per  il  riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente
varieta',  puo'  essere  maggiorato  fino a Euro 7,75 il quintale. Al
certificato   di   polizza  deve  essere  allegato  il  contratto  di
coltivazione  quale  riso  da  seme,  per  i controlli da parte della
regione territorialmente competente.
  5.  Per  le  produzioni  biologiche,  il  prezzo  stabilito  per il
corrispondente   prodotto   ottenuto   con  le  tecniche  agronomiche
ordinarie,  a  conclusione  del  periodo  di conversione, puo' essere
maggiorato  fino  al  20  per  cento. In tale caso, al certificato di
polizza  deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo
preposto,  per le successive verifiche della regione territorialmente
competente e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura
«produzione biologica».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 febbraio 2006
                                                Il Ministro: Alemanno