L'AUTORITA'

   NELLA sua riunione di Consiglio del 19 gennaio 2006;

   VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

   VISTO  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n. 259, recante
"Codice  delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

   VISTA  la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE
sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del
nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche,
relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto
disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio
2003;

   VISTA  1a  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio 2004, recante
"Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro
regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche",  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio
2004   e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle
determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

   VISTA  1a  delibera  n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

   VISTA  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio 2005, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

   VISTA  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno 2005, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 159 dell' 11 luglio 2005;

   VISTA  la  delibera  n.  373/05/CONS  del  16  settembre 2005, che
modifica   la   delibera   n.  118/04/CONS  recante  "Disciplina  dei
procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni  elettroniche",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

   VISTA  la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente
l'accesso  ai  documenti"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

   VISTA   la   delibera   n.   335/03/CONS,   recante  "Modifiche  e
integrazioni   al  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti
approvato  con  delibera  n.  217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

   VISTA   la   delibera  n.  453/03/CONS,  recante  il  "Regolamento
concernente  la  procedura  di  consultazione  di cui all'art. 11 del
decreto  legislativo  1  °  agosto  2003,  n.  259", pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n.
22;

   VISTA  la  delibera  n.  117/05/CONS del 16 febbraio 2005, recante
"Consultazione  pubblica  sull'identificazione ed analisi del mercato
dell'accesso   a  banda  larga  all'ingrosso,  sulla  valutazione  di
sussistenza  del  significativo  potere di mercato per le imprese ivi
operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese
che   dispongono  di  un  tale  potere  (mercato  n.  12  fra  quelli
identificati   dalla  raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  della
commissione  europea)"  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 15 marzo 2005, n. 61;

   SENTITA, in data 13 aprile 2005 la societa' Telecom Italia S.p.A.;

   SENTITE,  in  data  14  aprile  2005,  in  audizione congiunta, le
societa'  Albacom S.p.A., Tiscali Italia Srl e Wind Telecomunicazioni
S.p.A;

   SENTITA, in data 14 aprile 2005 la societa' Fastweb S.p.A;

   SENTITA,  in  data 14 aprile 2005 l'Associazione Italiana Internet
Providers;

   SENTITE,  in  data  14  aprile  2005,  in  audizione congiunta, le
societa' Tele 2 Italia S.p.A. e Welcome Italia S.p.A;

   VISTI   i  contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla
consultazione pubblica;

   CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla
delibera  n.  117/05/CONS,  le  valutazioni  dell'Autorita' contenute
nell'allegato  A  alla  presente  delibera ed il relativo allegato Bl
contenente  i  Service Level Agreements da applicarsi ai contratti di
interconnessione per i servizi di banda larga all'ingrosso;

   CONSIDERATA  l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta
nell'allegato B2 al presente provvedimento;

   VISTO  il  parere  dell'Autorita'  Garante della Concorrenza e del
Mercato  (AGCM),  pervenuto  in  data 11 novembre 2005, relativo allo
schema  di  provvedimento  concernente  "Mercato dell'accesso a banda
larga   all'ingrosso  (Mercato  n.  12  della  Raccomandazione  della
Commissione  Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data
29 settembre 2005 e trasmesso all'AGCM in data 4 ottobre 2005;

   CONSIDERATO  che l'AGCM condivide la scelta di ricomprendere in un
unico  mercato, in ragione di un sufficiente grado di fungibilita', i
servizi  di  accesso  a  banda  larga  offerti  su  diversi  portanti
trasmissivi  (rete in rame, fibra ottica, trasmissioni satellitari) e
di  ricondurre  ad  un  mercato  distinto i servizi di unbundling del
local  loop,  in ragione del non sufficiente grado di sostituibilita'
fra questi ultimi ed i servizi di bitstream access di livello 1;

   CONSIDERATO     che     l'AGCM     concorda     con    l'Autorita'
nell'individuazione  di  un  unico  mercato geografico dei servizi di
accesso  a  banda larga all'ingrosso di ampiezza nazionale, rilevando
che  anche  qualora  la  disponibilita' di infrastrutture alternative
consentisse la definizione di mercati rilevanti distinti dal punto di
vista  geografico, cio' risulterebbe al momento ininfluente in quanto
le  analisi  a  disposizione  consentono di individuare una posizione
dominante  in capo a Telecom Italia anche in ambiti territoriali piu'
ristretti rispetto all'intero territorio italiano;

   CONSIDERATO   che   l'AGCM   condivide  le  conclusioni  raggiunte
dall'Autorita'  in  merito  all'assenza  di condizioni di concorrenza
effettiva  e  all'identificazione  in  capo  a  Telecom  Italia di un
significativo   potere   di   mercato  nell'offerta  dei  servizi  in
questione,  in  ragione della rilevanza e dell'evoluzione delle quote
di mercato detenute da Telecom Italia, nonche' delle elevate barriere
all'ingresso  e  dei  vantaggi  assoluti di costo detenuti da Telecom
Italia;

   CONSIDERATO   che   l'AGCM   condivide  l'approccio  regolamentare
dell'Autorita',  secondo  il  quale  la  definizione delle condizioni
economiche  dei  servizi  intermedi  di  accesso  a banda larga debba
basarsi sul principio dell'orientamento al costo, superando il metodo
attualmente  applicato  del  retail  minus,  al  fine di garantire la
traslazione  sui  prezzi  all'utenza finale delle efficienze tecniche
derivanti  dall'innovazione  e  di  prevenire l'adozione di strategie
escludenti fondate su pratiche di sussidi incrociati;

   VISTA    la    lettera   della   Commissione   Europea   SG-Greffe
(2005) D/205970   del   3  novembre  2005  relativa  allo  schema  di
provvedimento   concernente   "Mercato  dell'accesso  a  banda  larga
all'ingrosso  (Mercato  n. 12 della Raccomandazione della Commissione
Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data 29 settembre
2005 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data
3 ottobre 2005;

   CONSIDERATO  che  la  Commissione  Europea,  pur sollevando alcune
perplessita' circa l'inclusione dell'accesso satellitare nel mercato,
sia   per   l'approccio   della  sostituibilita'  indiretta  adottato
dall'Autorita'  -  che  non  si focalizzerebbe sufficientemente sulla
sostituibilita' fra inputs a livello wholesale - sia per l'assenza di
una  dimostrazione  puntuale  dell'equivalenza  fra accesso wholesale
tramite  offerte  di  servizi  xDSL  e  tramite  offerte  di  servizi
satellitari  e di evidenza atta a supportare che queste ultime non si
configurano come offerte di pura rivendita, escluse dal perimetro del
mercato,  tuttavia  ritiene  che  l'esclusione dei servizi di accesso
satellitari   dal  mercato  rilevante,  non  mutando  le  conclusioni
dell'analisi  del significativo potere di mercato, non rilevi ai fini
dell'analisi;

   CONSIDERATO  che  la  Commissione  Europea  conclude  che, secondo
quanto   stabilito   dall'articolo   7,   comma  5,  della  Direttiva
2002/21/EC,  l'Autorita' puo' adottare la decisone finale dovendo, in
tal caso, comunicarla alla Commissione;

   RITENUTO  opportuno  precisare  che  per garantire la verifica del
minus  applicato  per  le  offerte  wholesale,  permangono  in capo a
Telecom Italia, fino all'approvazione dell'offerta di riferimento per
i  servizi  bitstream,  gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 della
delibera  6/03/CIR  relativi  alla  comunicazione delle offerte x-DSL
all'ingrosso  ed  alla determinazione delle condizioni di offerta dei
servizi x-DSL all'ingrosso;

   CONSIDERATO che i lavori del tavolo tecnico di cui all'art. 14 del
presente  provvedimento  sono  volti  a definire gli aspetti tecnici,
economici e contabili dei servizi bitstream, e che pertanto tutti gli
operatori   partecipanti   potranno  apportare  qualsiasi  contributo
ritenuto utile ad approfondire tali aspetti;

   UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese,
relatori   ai   sensi   dell'art.   32  del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorita';


                              DELIBERA
                               Art. 1

                             Definizioni

   1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

    a.   Servizio   bitstream   (o   di  flusso  numerico):  servizio
consistente  nella fornitura da parte dell'operatore di accesso della
rete  telefonica  pubblica  fissa  della capacita' trasmissiva tra la
postazione  di  un  utente  finale  ed  il  punto  di  presenza di un
operatore  o  ISP  che  vuole  offrire  il  servizio  a  banda  larga
all'utente finale.
    b.  DSLAM:  l'elemento  di  commutazione e multiplazione presente
nella  centrale  di  stadio  di  linea  che  implementa  le  tecniche
trasmissive  xDSL  sulle  linee di accesso in rame. Per la tecnologia
HDSL  e  per gli accessi in fibra ottica sono previsti nella centrale
di stadio di linea apparati trasmissivi separati e dedicati;
    c.  Parent  switch:  il  primo  elemento di commutazione dati, in
tecnologia  ATM  o  Gigabit Ethernet, a cui i DSLAM e gli apparati di
commutazione  e  multiplazione  in  centrale  di stadio di linea sono
interconnessi;
    d. Distant switch: l'elemento di commutazione dati, in tecnologia
ATM  o  Gigabit  Ethernet, a cui sono direttamente interconnessi piu'
parent switch.
    e.  Servizio  di  trasporto di backhaul: il servizio di trasporto
dati  tra gli apparati di commutazione e multiplazione presenti nelle
centrali di stadio di linea ed il parent switch di pertinenza;
    f.  Servizio  di trasporto tra parent switch e distant switch: il
servizio  di  trasporto dei dati raccolti ad un parent switch sino al
nodo distant switch di pertinenza;
    g.  Servizio di trasporto metropolitano: il servizio di trasporto
dei  dati  tra  due parent switch direttamente interconnessi o tra un
nodo  parent  switch  ed  un  distant  switch  in  una  medesima area
metropolitana;
    h.  Virtual  Circuit (VC): circuito virtuale della rete ATM; esso
e'   caratterizzato  da  una  classe  di  servizio  (UBR,  ABR  senza
congestione,  VBR-rt e CBR) e da parametri di configurazione di banda
massima, minima e dichiarata (PCR, MCR, SBR);
    i.  Virtual  Path  (VP):  percorso  virtuale della rete ATM; esso
racchiude  diverse  migliaia  di VC ed e' caratterizzato dai medesimi
parametri tecnici del VC.
    j.  CVP  (o servizio di canale virtuale permanente): la fornitura
di  un  flusso  di dati trasparente ad alta capacita' tra la sede del
cliente  e  la  rete  dell'operatore  entrante  che Telecom Italia e'
tenuta  a  fornire agli operatori licenziatari in tutti i casi in cui
la  stessa  Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali,
societa'  controllate,  controllanti,  collegate o consociate intenda
fornire  servizi  alla  clientela  ricorrendo a sistemi di accesso in
tecnologia xDSL;
    k. Multi-Protocol Label switching (MPLS): tecnologia che consente
di  integrare  informazioni di livello 2 del protocollo ISO/OSI circa
lo stato di rete, quali - ad esempio - larghezza di banda, latenza ed
utilizzazione,   nel   livello  3  (IP),  al  fine  di  migliorare  e
semplificare lo scambio di pacchetti IP.