L'AUTORITA'
NELLA sua riunione di Consiglio del 19 gennaio 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
"Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE
sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del
nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche,
relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto
disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio
2003;
VISTA 1a delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante
"Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro
regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio
2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle
determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
VISTA 1a delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante
"Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui alla delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante
"Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui alla delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante
"Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui alla delibera 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 159 dell' 11 luglio 2005;
VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che
modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei
procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente
l'accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e
integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti
approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il "Regolamento
concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del
decreto legislativo 1 ° agosto 2003, n. 259", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n.
22;
VISTA la delibera n. 117/05/CONS del 16 febbraio 2005, recante
"Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato
dell'accesso a banda larga all'ingrosso, sulla valutazione di
sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi
operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese
che dispongono di un tale potere (mercato n. 12 fra quelli
identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della
commissione europea)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 15 marzo 2005, n. 61;
SENTITA, in data 13 aprile 2005 la societa' Telecom Italia S.p.A.;
SENTITE, in data 14 aprile 2005, in audizione congiunta, le
societa' Albacom S.p.A., Tiscali Italia Srl e Wind Telecomunicazioni
S.p.A;
SENTITA, in data 14 aprile 2005 la societa' Fastweb S.p.A;
SENTITA, in data 14 aprile 2005 l'Associazione Italiana Internet
Providers;
SENTITE, in data 14 aprile 2005, in audizione congiunta, le
societa' Tele 2 Italia S.p.A. e Welcome Italia S.p.A;
VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla
consultazione pubblica;
CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla
delibera n. 117/05/CONS, le valutazioni dell'Autorita' contenute
nell'allegato A alla presente delibera ed il relativo allegato Bl
contenente i Service Level Agreements da applicarsi ai contratti di
interconnessione per i servizi di banda larga all'ingrosso;
CONSIDERATA l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta
nell'allegato B2 al presente provvedimento;
VISTO il parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM), pervenuto in data 11 novembre 2005, relativo allo
schema di provvedimento concernente "Mercato dell'accesso a banda
larga all'ingrosso (Mercato n. 12 della Raccomandazione della
Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data
29 settembre 2005 e trasmesso all'AGCM in data 4 ottobre 2005;
CONSIDERATO che l'AGCM condivide la scelta di ricomprendere in un
unico mercato, in ragione di un sufficiente grado di fungibilita', i
servizi di accesso a banda larga offerti su diversi portanti
trasmissivi (rete in rame, fibra ottica, trasmissioni satellitari) e
di ricondurre ad un mercato distinto i servizi di unbundling del
local loop, in ragione del non sufficiente grado di sostituibilita'
fra questi ultimi ed i servizi di bitstream access di livello 1;
CONSIDERATO che l'AGCM concorda con l'Autorita'
nell'individuazione di un unico mercato geografico dei servizi di
accesso a banda larga all'ingrosso di ampiezza nazionale, rilevando
che anche qualora la disponibilita' di infrastrutture alternative
consentisse la definizione di mercati rilevanti distinti dal punto di
vista geografico, cio' risulterebbe al momento ininfluente in quanto
le analisi a disposizione consentono di individuare una posizione
dominante in capo a Telecom Italia anche in ambiti territoriali piu'
ristretti rispetto all'intero territorio italiano;
CONSIDERATO che l'AGCM condivide le conclusioni raggiunte
dall'Autorita' in merito all'assenza di condizioni di concorrenza
effettiva e all'identificazione in capo a Telecom Italia di un
significativo potere di mercato nell'offerta dei servizi in
questione, in ragione della rilevanza e dell'evoluzione delle quote
di mercato detenute da Telecom Italia, nonche' delle elevate barriere
all'ingresso e dei vantaggi assoluti di costo detenuti da Telecom
Italia;
CONSIDERATO che l'AGCM condivide l'approccio regolamentare
dell'Autorita', secondo il quale la definizione delle condizioni
economiche dei servizi intermedi di accesso a banda larga debba
basarsi sul principio dell'orientamento al costo, superando il metodo
attualmente applicato del retail minus, al fine di garantire la
traslazione sui prezzi all'utenza finale delle efficienze tecniche
derivanti dall'innovazione e di prevenire l'adozione di strategie
escludenti fondate su pratiche di sussidi incrociati;
VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe
(2005) D/205970 del 3 novembre 2005 relativa allo schema di
provvedimento concernente "Mercato dell'accesso a banda larga
all'ingrosso (Mercato n. 12 della Raccomandazione della Commissione
Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorita' in data 29 settembre
2005 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data
3 ottobre 2005;
CONSIDERATO che la Commissione Europea, pur sollevando alcune
perplessita' circa l'inclusione dell'accesso satellitare nel mercato,
sia per l'approccio della sostituibilita' indiretta adottato
dall'Autorita' - che non si focalizzerebbe sufficientemente sulla
sostituibilita' fra inputs a livello wholesale - sia per l'assenza di
una dimostrazione puntuale dell'equivalenza fra accesso wholesale
tramite offerte di servizi xDSL e tramite offerte di servizi
satellitari e di evidenza atta a supportare che queste ultime non si
configurano come offerte di pura rivendita, escluse dal perimetro del
mercato, tuttavia ritiene che l'esclusione dei servizi di accesso
satellitari dal mercato rilevante, non mutando le conclusioni
dell'analisi del significativo potere di mercato, non rilevi ai fini
dell'analisi;
CONSIDERATO che la Commissione Europea conclude che, secondo
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva
2002/21/EC, l'Autorita' puo' adottare la decisone finale dovendo, in
tal caso, comunicarla alla Commissione;
RITENUTO opportuno precisare che per garantire la verifica del
minus applicato per le offerte wholesale, permangono in capo a
Telecom Italia, fino all'approvazione dell'offerta di riferimento per
i servizi bitstream, gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 della
delibera 6/03/CIR relativi alla comunicazione delle offerte x-DSL
all'ingrosso ed alla determinazione delle condizioni di offerta dei
servizi x-DSL all'ingrosso;
CONSIDERATO che i lavori del tavolo tecnico di cui all'art. 14 del
presente provvedimento sono volti a definire gli aspetti tecnici,
economici e contabili dei servizi bitstream, e che pertanto tutti gli
operatori partecipanti potranno apportare qualsiasi contributo
ritenuto utile ad approfondire tali aspetti;
UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese,
relatori ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorita';
DELIBERA
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a. Servizio bitstream (o di flusso numerico): servizio
consistente nella fornitura da parte dell'operatore di accesso della
rete telefonica pubblica fissa della capacita' trasmissiva tra la
postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un
operatore o ISP che vuole offrire il servizio a banda larga
all'utente finale.
b. DSLAM: l'elemento di commutazione e multiplazione presente
nella centrale di stadio di linea che implementa le tecniche
trasmissive xDSL sulle linee di accesso in rame. Per la tecnologia
HDSL e per gli accessi in fibra ottica sono previsti nella centrale
di stadio di linea apparati trasmissivi separati e dedicati;
c. Parent switch: il primo elemento di commutazione dati, in
tecnologia ATM o Gigabit Ethernet, a cui i DSLAM e gli apparati di
commutazione e multiplazione in centrale di stadio di linea sono
interconnessi;
d. Distant switch: l'elemento di commutazione dati, in tecnologia
ATM o Gigabit Ethernet, a cui sono direttamente interconnessi piu'
parent switch.
e. Servizio di trasporto di backhaul: il servizio di trasporto
dati tra gli apparati di commutazione e multiplazione presenti nelle
centrali di stadio di linea ed il parent switch di pertinenza;
f. Servizio di trasporto tra parent switch e distant switch: il
servizio di trasporto dei dati raccolti ad un parent switch sino al
nodo distant switch di pertinenza;
g. Servizio di trasporto metropolitano: il servizio di trasporto
dei dati tra due parent switch direttamente interconnessi o tra un
nodo parent switch ed un distant switch in una medesima area
metropolitana;
h. Virtual Circuit (VC): circuito virtuale della rete ATM; esso
e' caratterizzato da una classe di servizio (UBR, ABR senza
congestione, VBR-rt e CBR) e da parametri di configurazione di banda
massima, minima e dichiarata (PCR, MCR, SBR);
i. Virtual Path (VP): percorso virtuale della rete ATM; esso
racchiude diverse migliaia di VC ed e' caratterizzato dai medesimi
parametri tecnici del VC.
j. CVP (o servizio di canale virtuale permanente): la fornitura
di un flusso di dati trasparente ad alta capacita' tra la sede del
cliente e la rete dell'operatore entrante che Telecom Italia e'
tenuta a fornire agli operatori licenziatari in tutti i casi in cui
la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali,
societa' controllate, controllanti, collegate o consociate intenda
fornire servizi alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in
tecnologia xDSL;
k. Multi-Protocol Label switching (MPLS): tecnologia che consente
di integrare informazioni di livello 2 del protocollo ISO/OSI circa
lo stato di rete, quali - ad esempio - larghezza di banda, latenza ed
utilizzazione, nel livello 3 (IP), al fine di migliorare e
semplificare lo scambio di pacchetti IP.