L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 1° febbraio 2006 ed, in
particolare, nella sua prosecuzione del 2 febbraio 2006;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182-bis, comma 3;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art.
2, comma 12, lettera g);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di
finanza, del 15 luglio 2002;
Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione
centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera
e dell'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, del
10 febbraio 2003;
Vista la delibera n. 436/03/CONS del 17 dicembre 2003, con la quale
sono state individuate le modalita' di esercizio del potere ispettivo
dell'Autorita' previsto dalle norme di settore;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006, ed, in
particolare, l'art. 19 «Servizio ispettivo e registro» e l'art. 31
«Definizione delle procedure»;
Considerato che le disposizioni di cui alla suddetta delibera n.
506/05/CONS entrano in vigore dal 1° febbraio 2006;
Udita la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai
sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite
all'Autorita' in virtu' delle leggi vigenti, l'Autorita' puo'
procedere ad ispezioni presso le sedi dei soggetti operanti nel
settore delle comunicazioni. Il Consiglio puo' approvare un programma
di ispezioni sistematiche al fine di verificare l'applicazione di
specifiche norme o l'attuazione di delibere dell'Autorita'.
2. I funzionari, incaricati dal responsabile del procedimento o dal
dirigente preposto all'ufficio competente del Servizio ispettivo e
registro di procedere alle ispezioni, esercitano i loro poteri su
presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto
dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il
ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed
esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel
caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non
veritieri. Il personale ispettivo consegna altresi' la «carta dei
diritti», acclusa in allegato alla presente delibera, recante
l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si puo' avvalere il
soggetto ispezionato.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o
di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o
amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale,
salvo i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze
segnalate al riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento,
nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del
soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei
luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attivita' aziendale
oggetto dell'indagine;
b) controllare i documenti di cui al comma 4;
c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi
assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
7. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con
particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti,
e' redatto processo verbale.
8. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva l'Autorita' puo'
avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza
e degli appartenenti alla Polizia postale e delle comunicazioni,
anche secondo convenzioni all'uopo previste, e puo' agire in
collaborazione con gli ispettori della Societa' italiana per gli
editori e autori. Tali soggetti agiscono con le facolta' e i poteri
previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.