L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  sua  riunione  di  Consiglio  del  1° febbraio  2006  ed, in
particolare, nella sua prosecuzione del 2 febbraio 2006;
  Vista  la  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182-bis, comma 3;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art.
2, comma 12, lettera g);
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di
finanza, del 15 luglio 2002;
  Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra  l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione
centrale  per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera
e  dell'immigrazione  del  Dipartimento della pubblica sicurezza, del
10 febbraio 2003;
  Vista la delibera n. 436/03/CONS del 17 dicembre 2003, con la quale
sono state individuate le modalita' di esercizio del potere ispettivo
dell'Autorita' previsto dalle norme di settore;
  Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato  con  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato  con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del   21 dicembre   2005   recante   «Modifiche  ed  integrazioni  al
regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento dell'Autorita»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006, ed, in
particolare,  l'art.  19  «Servizio ispettivo e registro» e l'art. 31
«Definizione delle procedure»;
  Considerato  che  le  disposizioni di cui alla suddetta delibera n.
506/05/CONS entrano in vigore dal 1° febbraio 2006;
  Udita  la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai
sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.   Ai   fini   dello   svolgimento   delle   funzioni  attribuite
all'Autorita'   in  virtu'  delle  leggi  vigenti,  l'Autorita'  puo'
procedere  ad  ispezioni  presso  le  sedi  dei soggetti operanti nel
settore delle comunicazioni. Il Consiglio puo' approvare un programma
di  ispezioni  sistematiche  al  fine di verificare l'applicazione di
specifiche norme o l'attuazione di delibere dell'Autorita'.
  2. I funzionari, incaricati dal responsabile del procedimento o dal
dirigente  preposto  all'ufficio  competente del Servizio ispettivo e
registro  di  procedere  alle  ispezioni, esercitano i loro poteri su
presentazione    di   un   atto   scritto   che   precisi   l'oggetto
dell'accertamento  e  le  sanzioni  per  il rifiuto, l'omissione o il
ritardo,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  informazioni  ed
esibire  documenti  richiesti  nel  corso dell'ispezione, nonche' nel
caso  in  cui  siano  fornite  informazioni  ed esibiti documenti non
veritieri.  Il  personale  ispettivo  consegna altresi' la «carta dei
diritti»,   acclusa  in  allegato  alla  presente  delibera,  recante
l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si puo' avvalere il
soggetto ispezionato.
  3.  In  ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o
di  omissione,  ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni previste
dall'art.   1,   comma  30,  della  legge  31 luglio  1997,  n.  249,
l'opposizione:
    a) di   vincoli  di  riservatezza  o  di  competenza  imposti  da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
    b) di  esigenze  di  autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o
amministrative;
    c) di  esigenze  di  tutela  del segreto aziendale o industriale,
salvo  i  casi  in  cui  l'Autorita'  riconosca  particolari esigenze
segnalate al riguardo.
  4.   Per   documento  si  intende  ogni  rappresentazione  grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto  di  atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita'   e  rappresentativita'  dell'autore  del  documento,
nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
  5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
    a) accedere  a  tutti  i locali, terreni e mezzi di trasporto del
soggetto  nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei
luoghi  di  residenza o di domicilio estranei all'attivita' aziendale
oggetto dell'indagine;
    b) controllare i documenti di cui al comma 4;
    c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
    d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
  6.  Nel  corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi
assistere  da  consulenti  di  propria  fiducia,  senza  tuttavia che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
  7.  Di  tutta  l'attivita'  svolta  nel  corso  dell'ispezione, con
particolare  riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti,
e' redatto processo verbale.
  8.  Nello  svolgimento  dell'attivita'  ispettiva  l'Autorita' puo'
avvalersi  della collaborazione dei militari della Guardia di finanza
e  degli  appartenenti  alla  Polizia  postale e delle comunicazioni,
anche   secondo  convenzioni  all'uopo  previste,  e  puo'  agire  in
collaborazione  con  gli  ispettori  della  Societa' italiana per gli
editori  e  autori. Tali soggetti agiscono con le facolta' e i poteri
previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.