IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 ottobre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteoriche
verificatesi il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si
sono verificati esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti e danni
alla viabilita', alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonche' una
situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza nei territori
alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita
delle popolazioni ed il riavvio delle attivita' produttive, nonche'
la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati
dall'evento in questione;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile
in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti
pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo
comunitario»;
D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia Gianfranco Moretton e' nominato Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di
cui in premessa.
2. Il Commissario delegato previa individuazione dei comuni
danneggiati dagli eventi calamitosi del 9 settembre 2005, provvede
all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo,
nonche' all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative
volte a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in
premessa.
3. Il Commissario delegato provvede in particolare:
a) al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio e delle
infrastrutture pubbliche danneggiate, nonche' alla realizzazione di
adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai
dissesti idrogeologici; gli interventi di cui al presente articolo
sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita';
b) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attivita'
produttive e per il ristoro dei danni ai beni immobili ed ai beni
mobili, finalizzate a garantire il ritorno alle normali condizioni di
vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi,
secondo modalita' attuative fissate con provvedimenti dal commissario
delegato, sulla base di quanto disposto dall'art. 3.
4. Il Commissario delegato, nei limiti delle somme assegnate,
predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, un piano di interventi straordinari per le finalita' di cui
al comma 3, lettera a), con il relativo cronoprogramma.
5. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati anche
avvalendosi, in qualita' di soggetti attuatori, dei comuni
interessati dai predetti eventi alluvionali, i quali agiscono, per
quanto concerne l'attivita' di gestione, sulla base di specifiche
direttive impartite dal medesimo commissario delegato.
6. Il Commissario delegato, per gli adempimenti conseguenti alla
presente ordinanza puo' avvalersi delle strutture regionali, della
collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle
amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di uno o piu'
soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento.