IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996,
n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del
20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio
1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n.
3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del
23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo
2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre 2004 con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato
fino al 31 dicembre 2005;
Viste le ordinanze n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo
2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3361
dell'8 luglio 2004, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto
2004, n. 3379 del 5 novenbre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004; n.
3397 del 28 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3406 del
4 marzo 2005; n. 3417 del 24 marzo 2005; n. 3429 del 29 aprile 2005
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 ed in particolare
l'art. 1, commi 1, che prevede la risoluzione del contratto con le
affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, Fibe SpA e Fibe Campania SpA, 6, con il quale lo stato di
emergenza e' stato prorogato fino al 31 maggio 2006, e 7, laddove si
stabilisce l'obbligo, per le attuali affidatarie del servizio di
smaltimento dei rifiuti in Campania, di assicurare la prosecuzione
del servizio medesimo e provvedere alla gestione delle imprese ed
utilizzo dei beni posti nella loro disponibilita', garantendo la
realizzazione dei necessari interventi ed opere;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3479 del 14 dicembre
2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre
2005, la n. 3481 del 29 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2006 e la n. 3491 del 25 gennaio 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10 febbraio 2006;
Tenuto conto della sopravvenienza di situazioni di impedimento
assoluto all'utilizzo di discariche allocate presso altre regioni a
fronte di cui risulta indispensabile utilizzare, in via d'urgenza e
per tempi limitati, siti attrezzati gia' presenti nella regione
Campania;
Tenuto conto, altresi', che l'acuirsi della situazione emergenziale
dovuta ad una serie di circostanze del tutto imprevedibili, rende
indifferibile assumere iniziative di carattere straordinario volte ad
evitare maggiori pregiudizi all'interesse pubblico derivanti dal
mancato smaltimento dei rifiuti urbani;
Preso atto, inoltre, degli esiti delle istruttorie compiute presso
la struttura commissariale e presso gli uffici della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile circa
la possibilita' di individuare interventi di carattere alternativo,
idonei a fronteggiare adeguatamente l'imprevedibile aggrava- mento
della situazione d'emergenza;
Visto che, anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche
del tutto straordinarie, e' stata ritardata l'apertura del sito
localizzato presso il comune di Montesarchio in provincia di
Benevento;
Considerata l'ineludibile esigenza di individuare temporaneamente
discariche di servizio nel territorio della regione Campania,
adottando le necessarie opere per la relativa messa in sicurezza,
presso le quali conferire rifiuti urbani e rifiuti speciali non
pericolosi, assicurando, altresi', la realizzazione delle occorrenti
misure igienico-sanitarie ed ambientali, a tutela degli interessi
fondamentali delle collettivita' locali;
Ravvisata la necessita' di provvedere con immediatezza a porre in
essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente,
essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto
decreto-legge n. 245 del 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione
Campania, per le motivazioni di cui in premessa, e' tenuto ad
individuare con ogni urgenza e comunque entro e non oltre il
14 febbraio 2006 le discariche di servizio presso le quali conferire
rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario
delegato e' autorizzato a finanziare, con le somme di cui all'art. 6,
comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, come convertito
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, opere di messa in sicurezza in
termini di somma urgenza di discariche di servizio gia' autorizzate,
anche non pubbliche, presso le quali residuano volumetrie disponibili
per l'ulteriore conferimento dei rifiuti urbani e speciali non
pericolosi; detti conferimenti dovranno essere disposti per quantita'
predefinite e per un periodo limitato di quaranta giorni dalla data
di adozione della presente ordinanza.
3. Il Commissario delegato, al fine di garantire l'adeguato livello
di sicurezza alle popolazioni locali sotto il profilo igienico,
sanitario ed ambientale, provvede a predisporre un apposito piano di
sorveglianza e controllo.