IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  l'art.  22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 548, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che
disciplina  il  controllo  dei  versamenti relativi all'imposta sugli
intrattenimenti  dovuta  per  gli  apparecchi  previsti all'art. 110,
comma  7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio  decreto  18 giugno  1931, n. 773 e successive modificazioni ed
integrazioni,    nonche'    per    gli    apparecchi   meccanici   ed
elettromeccanici,  rinviando  a  uno  o  piu'  decreti  del Ministero
dell'economia  e  delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli
di   Stato  la  definizione  delle  modalita'  di  effettuazione  dei
controlli automatici;
  Considerata   la   necessita'   di   stabilire   le   modalita'  di
effettuazione   dei   controlli  automatici  al  fine  di  provvedere
all'invio ai contribuenti degli esiti dei suddetti controlli nei casi
in cui i versamenti dovuti risultino omessi, carenti o intempestivi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
    a) per  Amministrazione,  l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
    b) per  T.U.L.P.S.,  il  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    c) per  gestore,  colui  che  esercita  una attivita' organizzata
diretta  alla distribuzione, installazione e gestione economica degli
apparecchi e congegni previsti all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.,
per  i  quali  e'  titolare  del  relativo nulla osta per la messa in
esercizio,  nonche' degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da
divertimento  ed  intrattenimento, dallo stesso posseduti a qualunque
titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli
od  associazioni  di  qualunque  specie.  E'  equiparato  al  gestore
l'esercente  del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso
in cui ne sia proprietario;
    d) per  nulla  osta,  il  nulla  osta  per  la messa in esercizio
rilasciato  dalla  Amministrazione  al gestore, ai sensi dell'art. 38
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, per gli apparecchi e congegni
previsti all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
    e) per  banca dati, l'insieme delle informazioni, memorizzate nel
sistema  informativo  dell'Amministrazione,  che  sono dichiarate dai
gestori  per  gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 7, del
T.U.L.P.S.,  nonche'  contenute nei relativi nulla osta rilasciati ai
sensi dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalla stessa
Amministrazione.