IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 548, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che
disciplina il controllo dei versamenti relativi all'imposta sugli
intrattenimenti dovuta per gli apparecchi previsti all'art. 110,
comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' per gli apparecchi meccanici ed
elettromeccanici, rinviando a uno o piu' decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato la definizione delle modalita' di effettuazione dei
controlli automatici;
Considerata la necessita' di stabilire le modalita' di
effettuazione dei controlli automatici al fine di provvedere
all'invio ai contribuenti degli esiti dei suddetti controlli nei casi
in cui i versamenti dovuti risultino omessi, carenti o intempestivi;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
a) per Amministrazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
b) per T.U.L.P.S., il testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) per gestore, colui che esercita una attivita' organizzata
diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli
apparecchi e congegni previsti all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.,
per i quali e' titolare del relativo nulla osta per la messa in
esercizio, nonche' degli apparecchi meccanici od elettromeccanici da
divertimento ed intrattenimento, dallo stesso posseduti a qualunque
titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli
od associazioni di qualunque specie. E' equiparato al gestore
l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso
in cui ne sia proprietario;
d) per nulla osta, il nulla osta per la messa in esercizio
rilasciato dalla Amministrazione al gestore, ai sensi dell'art. 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli apparecchi e congegni
previsti all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
e) per banca dati, l'insieme delle informazioni, memorizzate nel
sistema informativo dell'Amministrazione, che sono dichiarate dai
gestori per gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 7, del
T.U.L.P.S., nonche' contenute nei relativi nulla osta rilasciati ai
sensi dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalla stessa
Amministrazione.