LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
            E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

    Nella seduta odierna del 26 gennaio 2006;
    Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
quale dispone che Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano,  in  attuazione  del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento   di   obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed
efficacia  dell'azione  amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza  Stato-regioni  accordi, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
    Visto  il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 di attuazione
direttiva  2001/45/CE  relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute   per   l'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  da  parte  dei
lavoratori,  modifica  il decreto legislativo n. 626/1994 il quale ha
aggiunto,  tra  l'altro,  all'art.  36  (Disposizioni  concernenti le
attrezzature  di  lavoro) ulteriori disposizioni riguardanti i lavori
in quota mediante l'impiego di scale a pioli, ponteggi e funi;
    Visto l'art. 36-quater del citato decreto legislativo n. 235/2003
il  quale  prevede  che  i  lavoratori  addetti  alle  operazioni  di
montaggio,  smontaggio  o trasformazione di ponteggi abbiano ricevuto
una  formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni attraverso
appositi  corsi,  precisando  che tale attivita' formativa deve avere
carattere teorico pratico;
    Visto  l'art.  36-quinques  del  citato  decreto  legislativo  n.
235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti all'uso di sistemi
di  accesso  a  posizionamento  medianti  funi  abbiano  ricevuto una
formazione adeguata e mirata attraverso appositi corsi;
    Visti  gli  art. 36-quater, comma 8, 36-quinques comma 4, i quali
prevedono  che,  in  sede  Conferenza  Stato-regioni,  devono  essere
individuati  i  soggetti  formatori,  la  durata,  gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validita' dei predetti corsi;
    Vista  la  nota  n.  101354/UL del 30 giugno 2005 con la quale il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema
di  accordo  in  attuazione  dei  citati articoli 36-quater, comma 8,
36-quinques  comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 235/2003;
    Considerato  che,  per  l'esame  del citato provvedimento si sono
tenute  due  riunioni,  a  livello tecnico, il 28 novembre 2005 e del
19 gennaio   2006   a  seguito  delle  quali  si  e'  pervenuti  alla
condivisione del testo;
    Vista  la nota n. 103570/26/1/2 del 20 gennaio 2006 del Ministero
del  lavoro e delle politiche sociali con la quale e' stato trasmesso
un  nuovo  schema  di  accordo (Allegato A) il quale e' stato inviato
alle regioni e alle province autonome in data 23 gennaio 2006;
    Considerato  che,  nel  corso  della  odierna  seduta  di  questa
Conferenza,   le   regioni   hanno   espresso  avviso  favorevole  al
conseguimento dell'accordo sullo schema, cosi' come convenuto in sede
tecnica;
    Acquisito,  pertanto,  il  consenso  del Governo, delle regioni e
delle province autonome;
                          Sancisce accordo
ai  sensi, dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
sullo  schema  di  accordo  Stato,  regioni  e  province autonome, in
attuazione degli art. 36-quater, commi 8, e 36-quinques, comma 4, del
decreto   legislativo  n.  626/1994,  in  materia  di  prevenzione  e
protezione  dei  lavoratori sui luoghi di lavoro, come modificato dal
decreto  legislativo  8 luglio  2003, n. 235 (Attrezzature di lavoro)
sul  testo  condiviso in sede tecnica che, allegato al presente atto,
ne costituisce parte integrante.
      Roma, 26 gennaio 2006
Il Presidente: La Loggia
                                               Il segretario: Carpino