IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i
suoi  Stati  membri,  da  una  parte  e  la  confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5
giugno  2001,  n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Suardi  Francesca,  nata a Cassano
d'Adda  il  24 ottobre 1979, cittadina italiana, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
proprio   titolo  svizzero  di  «Psychologue»  ai  fini  dell'accesso
all'albo e l'esercizio della professione di psicologa;
  Considerato   che   l'istante   ha   conseguito  la  «Licenciee  en
Psychologie»,  presso  la  «Universite'  de Geneve» in data 13 agosto
2002  e  che  precedentemente  aveva  superato alcuni esami presso la
facolta' di psicologia dell'Universita' degli studi di Padova;
  Considerato   che  l'istante  ha  inoltre  conseguito  il  «diplome
d'etudes superieures specialisees en psychologie clinique» nel luglio
2005 presso 1'«Universita' de Geneve»;
  Considerato   che   nel   Cantone   di   Ginevra   che   il  titolo
accademico-professionale   di   cui   e'  in  possesso  l'istante  e'
condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione
di  psicologa, come da dichiarazione di valore del Consolato generale
d'Italia a Ginevra del 5 settembre 2005;
  Visto   il   conforme  parere  della  Conferenza  dei  servizi  del
25 ottobre 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria nella conferenza sopra citata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  sezione  A  e  che  pertanto  non  appare
necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Suardi  Francesca nata a Cassano d'Adda il 24 ottobre
1979,  cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
psicologi sez. A l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 14 febbraio 2006
                                          Il direttore generale: Mele