Alle Regioni a statuto ordinario
                              Alle   Regioni  a  statuto  speciale  e
                              province   autonome   di  Trento  e  di
                              Bolzano
                              Alle Province
                              Ai Comuni
                              Alle Comunita' montane
                              Alle Unioni di comuni
                              Agli   Enti   del   Servizio  sanitario
                              nazionale
                              Agli      Organi      di      revisione
                              economico-finanziaria   e   ai  collegi
                              sindacali presso i predetti enti
                              e, per conoscenza:
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri    -   Dipartimento   funzione
                              pubblica - U.P.P.A.
                              Alla  Corte  dei  conti  - Segretariato
                              generale
                              Al  Ministero della salute Dipartimento
                              della       qualita'       Dipartimento
                              dell'innovazione
                              All'Istat
                              Alle Ragionerie provinciali dello Stato
                              All'A.N.C.I.
                              All'U.P.I.
                              All'Uncem

Ai  fini  del  concorso  delle  Amministrazioni Regionali, degli Enti
Locali   e   degli   Enti   del  Servizio  Sanitario  Nazionale  alla
realizzazione   degli   obiettivi   di  finanza  pubblica,  la  legge
finanziaria  per  il  2006,  nel  rispetto  degli ambiti di autonomia
costituzionalmente  garantiti, dispone, all'art. 1, comma 198, che le
spese di personale delle suddette Amministrazioni ed Enti, per
ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e  2008,  non possono superare il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1%.
In  relazione ai numerosi quesiti pervenuti e al fine di una corretta
ed  uniforme  applicazione  delle disposizioni indicate in oggetto si
forniscono   alcune  precisazioni  sulle  problematiche  di  maggiore
interesse.
Si  precisa che i contenuti della presente circolare riguardano anche
i  consorzi  cui  partecipano  gli  enti  locali, nei limiti previsti
dall'art. 1, comma 2, t.u.e.l..
Va  innanzitutto  premesso  che la riduzione dell'1% e' da intendersi
addizionale  rispetto  agli  obiettivi  di  risparmio gia' prefissati
dalla  precedente  normativa  limitativa  in  materia di assunzioni a
tempo  indeterminato  (art. 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre
2004 n. 311) appositamente richiamata dal comma 198.
Le  componenti  della  spesa da considerare per la determinazione sia
della  base  di  calcolo  per la riduzione dell'1% (riferita all'anno
2004),  sia  della  spesa  di competenza di ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, sono costituite da:
 - retribuzioni lorde - trattamento fisso ed accessorio - corrisposte
al  personale  dipendente  con  contratto  a  tempo  indeterminato  e
determinato;
 - altre  spese  espressamente  richiamate dal comma 198 per compensi
corrisposti al personale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa  o  che  presta  servizio con altre forme di rapporto di
lavoro   flessibile  (ivi  compresa  la  somministrazione  di  lavoro
temporaneo)  o  con  convenzioni.  Sono inoltre inclusi gli eventuali
emolumenti  a  carico delle Amministrazioni corrisposti ai lavoratori
socialmente utili;
 - oneri  riflessi  a  carico  del  datore  di  lavoro per contributi
obbligatori;
 - IRAP;
 - assegni  per  il  nucleo  familiare,  buoni pasto e spese per equo
indennizzo.
In   relazione   a   quanto  sopra,  relativamente  sia  all'anno  di
riferimento (2004) che agli esercizi interessati (2006, 2007 e 2008),
si  precisa  che  vanno  incluse  tra  le spese di personale le somme
rimborsate  ad altre Amministrazioni per il personale in posizione di
comando.
Inoltre, vanno incluse:
 a) per gli Enti Locali:
  - le  spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai
sensi  degli articoli. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota
parte di costo effettivamente sostenuto;
  - le  spese  sostenute  per  il personale previsto dall'art. 90 del
D.L.vo. n. 267/2000.
  - i  compensi  per  gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110,
commi 1 e 2;
 b) per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale:
  - le  spese  per  prestazioni rese da personale dipendente da altri
Enti  mediante  convenzione  stipulata tra le Istituzioni interessate
(artt.  58,  CCNL  8 giugno 2000, aree terza e quarta della dirigenza
del  S.S.N.) qualora direttamente funzionali ai compiti istituzionali
degli uffici;
  - le  spese  relative agli incarichi di cui all'art. 15-septies del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
Per  tutti  gli enti interessati, vanno invece escluse dalle spese di
personale le seguenti voci:
 - le spese per il personale appartenente alle categorie protette;
 - per  il solo anno 2006, le spese per il personale con contratti di
formazione  e  lavoro  prorogati al 31.12.2006 dall'art. 1, comma 243
della legge finanziaria 2006;
 - le  spese  sostenute  dall'Ente per il proprio personale comandato
presso  altre  Amministrazioni e per le quali e' previsto il rimborso
da parte delle Amministrazioni utilizzatrici;
 - le  spese  di  personale  totalmente  a  carico  di  finanziamenti
comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il
bilancio dell'Ente;
 - le  spese  per  lavoro  straordinario  ed altri oneri di personale
direttamente  connessi  all'attivita' elettorale, per cui e' previsto
il rimborso da parte del Ministero degli Interni;
Per  quanto  concerne  le  spese  per  la  formazione  e  le missioni
(indennita'  e  rimborsi),  si  precisa  che esse vanno escluse dalle
spese  di personale in quanto gia' comprese, ai fini della manovra di
finanza  pubblica  per  l'anno  2006,  nell'ambito  delle altre spese
correnti.
Inoltre  gli  Enti  Locali potranno escludere le spese sostenute, nel
corso  degli armi 2005 e 2006, per personale trasferito dalle Regioni
per l'esercizio di funzioni delegate, cosi' come specificate al punto
B 3.1, lettera h, della circolare n. 8 del 17 febbraio 2006.
Ai  fini  della  corretta determinazione della base di calcolo per la
riduzione  dell'  1%,  occorre prendere in considerazione l'importo a
consuntivo   -  per  gli  Enti  con  contabilita'  finanziaria  vanno
considerati  gli  impegni  di  spesa - relativo alle predette voci di
spesa  dell'anno  2004,  da  cui  vanno  detratti  gli emolumenti per
arretrati  relativi  ad  anni  precedenti  conseguenti al rinnovo dei
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  (comma 199, lettera a).
Sugli  importi  cosi'  determinati va applicata la prevista riduzione
dell' 1 %.
Per  quanto  concerne  la  spesa di competenza di ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, essa va considerata al netto degli oneri derivanti
dai  rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
dopo l'anno 2004 (comma 199, lettera b) e non puo' superare l'importo
come sopra calcolato.
Si  ricorda  che,  ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  di
risparmio,  gli  Enti  destinatari della limitazione di spesa possono
fare   riferimento   (comma   200)   alle  disposizioni  direttamente
applicabili  alle  amministrazioni  dello Stato (commi 187 e da 189 a
197)  riguardanti  il  contenimento della spesa per la contrattazione
integrativa,  i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato,
nonche'  altre  specifiche misure in materia di personale. Per quanto
riguarda  la possibilita' di sottoporre a restrizioni la spesa per la
contrattazione  integrativa, si precisa che la disposizione opera con
riferimento alle risorse definite dal CCNL come eventuali e variabili
e  interessa  anche  la  spesa  per  la contrattazione decentrata del
personale delle aree dirigenziali e dei segretari comunali.
Per  gli  Enti  Locali,  ai  sensi  del  comma 201, al raggiungimento
dell'obiettivo   di   riduzione  della  spesa  di  personale  possono
concorrere  anche  eventuali  risparmi  nelle  spese di funzionamento
degli
organi  istituzionali.  A tal proposito si precisa che la concorrenza
alla  limitazione delle spese di detti risparmi e' possibile solo per
la  parte  eventualmente  eccedente la riduzione del 10% prevista dal
precedente comma 54.
Il  comma  203  stabilisce  che,  per gli Enti del Servizio sanitario
nazionale,  le  misure  di  contenimento  delle  spese  di  personale
previste  dal  comma  198  costituiscono  strumento  di rafforzamento
dell'Intesa  Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e che i relativi effetti
vengono  valutati  nell'ambito  del  tavolo  tecnico  previsto  dalla
medesima Intesa.
Il  comma  204  prevede, per gli Enti Locali e le Regioni, specifiche
modalita'  per il controllo e la verifica del rispetto dell'obiettivo
di   risparmio,   con  lo  specifico  coinvolgimento  dell'organo  di
revisione contabile degli Enti.
Inoltre, configurandosi gli adempimenti previsti dalle norme in esame
quali  misure  per  assicurare  il  coordinamento degli interventi in
materia di finanza pubblica, gli effetti degli stessi potranno essere
oggetto  di valutazione da parte delle sezioni regionali di controllo
della  Corte dei Conti, nell'ambito dell'attivita' di verifica di cui
ai commi da 166 a 170 del medesimo art. 1 della piu' volte richiamata
legge finanziaria per il 2006.
                       Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio