IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi; Rilevata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici e/o locali destinati ad uffici; Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Decreta: Art. 1. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attivita' industriali e/o artigianali. 2. Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al presente decreto si applicano agli edifici e/o locali destinati ad uffici di cui al comma 1 di nuova costruzione, agli edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli edifici e/o locali esistenti gia' adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione riportata all'art. 3 (L), comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti. 3. Gli edifici e/o locali destinati ad uffici esistenti non ricompresi nella casistica di cui al precedente comma 2, per i quali e' richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi», compresi quelli in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validita' rilasciato ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo IV dell'allegato al presente decreto entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso. Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non e' richiesto alcun adeguamento qualora: a) siano in possesso di certificato di prevenzione incendi; b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.