IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  Vista  la  legge  26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina
delle  tariffe,  delle modalita' di pagamento e dei compensi al Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente
attuazione  di  direttive  europee riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei  servizi  di prevenzione e di vigilanza antincendi», e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi;
  Rilevata  la  necessita'  di  emanare  specifiche  disposizioni  di
prevenzione incendi per gli edifici e/o locali destinati ad uffici;
  Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come
modificato  dall'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
  Espletata  la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Oggetto e campo di applicazione
  1.   Il   presente  decreto  ha  per  oggetto  le  disposizioni  di
prevenzione  incendi  riguardanti  la progettazione, la costruzione e
l'esercizio  di  edifici  e/o locali destinati ad uffici con oltre 25
persone  presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione
diretta  annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di
attivita' industriali e/o artigianali.
  2. Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al presente
decreto  si  applicano agli edifici e/o locali destinati ad uffici di
cui  al  comma  1  di  nuova  costruzione,  agli  edifici  e/o locali
esistenti  in  cui  si  insediano uffici di nuova realizzazione, agli
edifici  e/o  locali  esistenti  gia' adibiti ad ufficio alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  in caso siano oggetto di
interventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano
presentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per
le  approvazioni  previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata
in   vigore   del   presente  decreto.  Si  intendono  per  modifiche
sostanziali  lavori  che  comportino  interventi  di ristrutturazione
edilizia  secondo  la  definizione riportata all'art. 3 (L), comma 1,
lettera  d),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in
locali  esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione,
non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
  3.  Gli  edifici  e/o  locali  destinati  ad  uffici  esistenti non
ricompresi  nella casistica di cui al precedente comma 2, per i quali
e'  richiesto  il  certificato  di  prevenzione  incendi ai sensi del
decreto  del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982,
recante  «Modificazioni  del  decreto ministeriale 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di
prevenzione  incendi»,  compresi  quelli  in  possesso  di nulla osta
provvisorio  in  corso  di  validita' rilasciato ai sensi della legge
7 dicembre  1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto al
Titolo  IV  dell'allegato  al  presente  decreto  entro  cinque  anni
dall'entrata  in vigore dello stesso. Agli uffici esistenti, soggetti
ai   controlli   di  prevenzione  incendi,  non  e'  richiesto  alcun
adeguamento qualora:
    a) siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;
    b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica,
adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.