IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'articolo 48  del  decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'articolo 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto il decreto legislativo 178/1991;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi   di   finanza   pubblica»   con  particolare  riferimento
all'articolo 8;
  Visto l'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  l'articolo 7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n.
405 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione
della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini
della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la delibera CIPE del 10 febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;
  Visto  il  decreto  del  28 gennaio  2004  con il quale la societa'
Galderma  Italia  S.p.A.  ha avuto l'autorizzazione all'immissione in
commercio alle condizioni di seguito indicate:
    160 mg/g crema tubo da 2 g n. 035995012/M (in base 10) 12BHD4 (in
base 32);
    Classe C;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
riclassificazione del medicinale;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico scientifica
dell'11/12 ottobre 2005;
  Vista la deliberazione n. 27 in data 17 novembre 2005 del Consiglio
di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore
generale;
                             Determina:

                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'

  Il  medicinale  METVIX  (metilaminolevulinato) e' classificato come
segue:
    confezione:
      160 mg/g crema tubo da 2 g;
      n. 035995012/M (in base 10) 12BH04 (in base 32);
    classe di rimborsabilita': H;
    prezzo ex factory (IVA esclusa) 260,00 euro;
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) 429,10 euro.
  Tetto di spesa (ex factory) di 606.400 euro per il primo anno.
  Tetto di spesa (ex factory) di 760.500 euro per il secondo anno.
  In  caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno
sconto  automatico  sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12
mesi successivi.
  Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche
del  servizio  sanitario  nazionale  secondo  le condizioni stabilite
nella procedura negoziale.