IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620,  recante  norme  sulla  disciplina  dell'assistenza sanitaria al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  6,  quarto comma del predetto
decreto  del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980 che prevede,
per  l'erogazione  delle prestazioni sanitarie al succitato personale
navigante,  la  possibilita'  di  avvalersi  di personale sanitario a
rapporto convenzionale;
  Visto  l'articolo  18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo 7
dicembre  1993,  n.  517,  il  quale stabilisce che i rapporti con il
personale  sanitario  per  l'assistenza  al  personale navigante sono
disciplinati  con  regolamento  ministeriale  in  conformita', per la
parte  compatibile,  alle  disposizioni  di  cui all'articolo 8 dello
stesso decreto legislativo;
  Visto  il  decreto  in data 19 dicembre 1986, con il quale e' stata
approvata  la  disciplina dei rapporti convenzionali con il personale
sanitario  non  medico  operante  nei  presidi a diretta gestione del
Ministero  per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria
a  favore del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile,
e successive modificazioni;
  Visti i decreti in data 28 maggio 1987, 1° settembre 1988, 5 agosto
1991,  19 febbraio  1992,  21 aprile  1993, 22 luglio 1998 e 13 marzo
2000  con  i  quali  e'  stata  modificata  ed  integrata la predetta
disciplina,   stabilendo,   fra   l'altro,   le   modalita'   per  la
rideterminazione,  sulla  base  dei  rispettivi  contratti collettivi
nazionali  del  lavoro  del  comparto  «sanita»,  dei  compensi orari
onnicomprensivi   spettanti   agli   infermieri  professionali,  agli
infermieri   generici,  ai  tecnici  di  radiologia,  ai  tecnici  di
laboratorio  medico,  ai  tecnici  terapisti della riabilitazione, ai
chimici,  ai biologi e agli psicologi a rapporto convenzionale con il
Ministero;
  Visto  il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale  «sanita»  riguardante il quadriennio normativo 1998-2001 e
relativo al secondo biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data
20 settembre 2001;
  Visto  il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale  «sanita»  riguardante il quadriennio normativo 2002-2005 e
relativo  al  biennio  economico  2002-2003,  sottoscritto in data 19
aprile 2004;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 settembre
2001,  n.  446,  che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale
per  la  disciplina  dei  rapporti di lavoro convenzionale instaurati
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le aziende sanitarie
locali  e  i  biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali per il
triennio  1998-2000  ed  in particolare, l'articolo 26 concernente il
trattamento economico spettante al suddetto personale;
  Ritenuto,  in  relazione  anche  ai  compiti  svolti  dal personale
sanitario non medico operante negli ambulatori a diretta gestione del
Ministero,  di  correlare, per la parte compatibile, la disciplina di
cui   al   decreto   ministeriale   19  dicembre  1986  e  successive
modificazioni e interpretazioni, agli istituti normativi ed economici
del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale del
comparto «sanita»;
  Considerato  che  in data 28 ottobre 2004 e' stata raggiunta con le
organizzazioni    sindacali    CGIL-FP   NIDIL,   CISL-FPS,   UIL-PA,
CONFASL-UNSA,   RdB   CUB   pubblico   impiego,  Federazione  Intesa,
S.N.U.B.C.I- Federbiologi, AUPI, S.I.C.U.S una intesa per regolare il
trattamento normativo ed economico del personale sanitario non medico
utilizzato  a  rapporto  convenzionale  negli  ambulatori  a gestione
diretta   del  Ministero  per  l'assistenza  sanitaria  al  personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
  Ritenuto  di  disciplinare  i rapporti in questione per il triennio
2004-2006 in conformita' alla predetta intesa;
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del  diritto  di  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi'  come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n. DAGL 1/18.3.4/14/25927 in data 7 dicembre 2005;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  1.   E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la
disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e
gli  infermieri  professionali, gli infermieri generici, i tecnici di
radiologia,  i  tecnici  di  laboratorio  medico, i tecnici terapisti
della  riabilitazione,  i chimici, i biologi e gli psicologi operanti
negli  ambulatori  adiretta  gestione  ministeriale  per l'assistenza
sanitaria   e  medico-legale  al  personale  navigante,  marittimo  e
dell'aviazione  civile,  per  il  triennio 2004-2006, sottoscritto ai
sensi  dell'articolo  6  del  decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio  1980,  n.  620,  e  dell'articolo 18, comma 7, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  cosi'  come modificato dal
decreto  legislativo  7 dicembre  1993,  n.  517, riportato nel testo
allegato, vistato dal proponente.
  2.  All'onere  complessivo derivante dall'applicazione del predetto
accordo  si  provvede,  nell'ambito  dell'unita' previsionale di base
2.1.2.14,  a  valere  sugli  ordinari  stanziamenti del capitolo 2421
dello  stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2005
e corrispondente capitolo per gli anni successivi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 30 dicembre 2005
                                                 Il Ministro: Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi   alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 102
 
          Avvertenza:

            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

            - Si   riporta  il  comma  3  dell'art.  37  della  legge
          23 dicembre  1978,  n.  833,  concernente  «Istituzione del
          Servizio sanitario nazionale»:
            «3.  Entro il termine di cui al primo comma il Governo e'
          delegato   ad  emanare,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',   di   concerto   con   i  Ministri  della  marina
          mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto
          avente   valore   di   legge   ordinaria  per  disciplinare
          l'erogazione   dell'assistenza   sanitaria   al   personale
          navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile, secondo i
          principi  generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
          indicati   nella   presente   legge,   tenuto  conto  delle
          condizioni specifiche di detto personale».
            - Si  trascrive  il  testo dell'art. 6, quarto comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
          620,  con il quale e' stato previsto che il Ministero della
          salute  puo'  avvalersi  del personale sanitario a rapporto
          convenzionale:
            «Gli    uffici    svolgono   direttamente   le   funzioni
          medico-legali   ed   assicurano  l'erogazione  delle  altre
          prestazioni  sanitarie  avvalendosi sulla base di direttive
          ministeriali,  emanate  sentito il Comitato di cui all'art.
          11,  anche dei presidi e dei servizi delle Unita' sanitarie
          locali  e  dei presidi e dei servizi multizonali competenti
          per  territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite
          convenzioni,   di   strutture  pubbliche  o  private  e  di
          personale sanitario a rapporto convenzionale».
            - Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma 7,
          del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502, come
          modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:
            «7.  Restano  salve  le  norme  previste  dai decreti del
          Presidente  della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618
          e  n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni
          del   presente  decreto  da  effettuarsi  con  decreto  del
          Ministro  della  sanita'  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con
          il   personale  sanitario  per  l'assistenza  al  personale
          navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
          conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di
          cui  all'art. 8. A decorrere dal 10 gennaio 1995 le entrate
          e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
          regolamenti  della  Comunita'  europea  e  alle convenzioni
          bilaterali  di  sicurezza sociale sono imputate, tramite le
          regioni,  ai  bilanci  delle  Unita'  sanitarie  locali  di
          residenza  degli  assistiti. I relativi rapporti finanziari
          sono  definiti  in sede di ripartizione del fondo sanitario
          nazionale».
            - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
            «3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
          Note all'art. 1:
            - Per  il testo dell'art. 6, quarto comma del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  620/1980, vedi note alle
          premesse.
            - Per  il  testo  dell'art.  18,  comma  7,  del  decreto
          legislativo  n. 502/1992, cosi' come modificato dal decreto
          legislativo  7 dicembre  1997, n. 517, vedi nelle note alle
          premesse.