Il MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  legge  del  29 dicembre  1978, n. 833, ed in particolare
l'art. 32;
  Visto   il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  ed  in
particolare 1'art. 117;
  Vista  la propria ordinanza dell'11 febbraio 2006 relativa a misure
urgenti   di  protezione  per  casi  di  influenza  aviaria  ad  alta
patogenicita' negli uccelli selvatici;
  Considerato  che  l'adozione delle misure di restrizione nelle aree
interessate  disposte in applicazione alla ordinanza dell'11 febbraio
2006  sopra  citata,  rende  necessario,  tenuto  anche  conto  delle
indicazioni  pervenute  in  proposito  dalla  Commissione europea, la
previsione  di  deroghe per lo spostamento del pollame e dei prodotti
di    origine    animale    appartenenti   alle   specie   sensibili,
predeterminandone  condizioni  e  presupposti  da  assoggettare  alla
preventiva  verifica da parte delle autorita' sanitarie e dei servizi
veterinari delle Aziende sanitarie.
                               Ordina:

                               Art. 1.
  1.   All'ordinanza  dell'11 febbraio  2006,  dopo  l'art.  6,  sono
aggiunti i seguenti:
A. «Art. 7. (Deroghe per il pollame e pulcini di un giorno).
  1.  Il  sindaco,  previo  parere  favorevole dei servizi veterinari
delle aziende sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare:
    a) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a), lo spostamento, tra
aziende  poste  all'interno  della  stessa  zona  di  protezione,  di
pollastre  pronte  per  la  deposizione  a condizione che il servizio
veterinario competente per territorio effettui con esito favorevole:
      nei  5  giorni  precedenti  il  carico un prelievo di sangue da
almeno 10 animali;
      nelle  48 h  precedenti  il carico, un'ispezione veterinaria e,
laddove  possibile in relazione alla taglia degli animali, 10 tamponi
tracheali;
      le   analisi   devono   essere   effettuate  presso  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio.
  Le  aziende  di destinazione devono essere poste sotto il controllo
ufficiale del servizio veterinario.
  All'arrivo  nella  azienda  di  destinazione il sevizio veterinario
effettua  un  controllo  clinico  sugli animali e, trascorsi 7 giorni
dalla  data  di  accasamento,  la  partita  deve essere sottoposta ai
medesimi  controlli  sopra  citati  da parte del servizio veterinario
competente per territorio;
    b) in  deroga all'art. 3, comma 2, lettera a) e all'art. 4, comma
2,  lettera  a),  il trasporto di pollame destinato alla macellazione
immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella
zona  di  protezione  o  di sorveglianza a condizione che il servizio
veterinario competente per territorio:
      1)  effettui,  nelle  48  ore  precedenti  la prima spedizione,
un'ispezione  veterinaria  sul pollame da inviare al macello che deve
comprendere  anche  il  prelievo  di  10  tamponi  tracheali, laddove
possibile  in  relazione  alla  taglia  degli animali; tale ispezione
copre  tutto  il  pollame  da  inviare  al macello entro i tre giorni
successivi  alla  sua  effettuazione. Per le spedizioni successive al
terzo  giorno,  l'ispezione,  comprensiva  del  prelievo  di  tamponi
tracheali,  deve  essere  ripetuta con le medesime modalita' indicate
fino all'avvenuto svuotamento dell'allevamento;
      2)  verifichi  che  il  carico  e  il  trasporto del pollame al
macello avvenga con attrezzature che, per tutto il periodo necessario
al  completamento  delle operazioni, sono utilizzate esclusivamente a
tale fine;
    c) in  deroga all'art. 3, comma 2, lettera a) e all'art. 4, comma
2,  lettera  a),  lo  spostamento di pulcini di un giorno all'esterno
delle  zone  soggette  a  restrizione,  a  condizione che il servizio
veterinario  competente  per l'azienda di origine degli animali abbia
effettuato 20 controlli sierologici e 20 tamponi tracheali, con esito
favorevole,   su  altrettanti  riproduttori,  campionati  in  maniera
statisticamente   significativa.   A   tal   fine,   le   aziende  di
destinazione:
      1) devono essere poste sotto controllo ufficiale;
      2) non devono contenere animali delle specie sensibili;
      3)  devono  aver  rispettato  il  periodo  di  vuoto  sanitario
previsto  dalle  norme  di  biosicurezza  di  cui  all'ordinanza  del
Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche;
    d) in  deroga  all'art. 4, comma 2, lettera a), lo spostamento di
pollastre all'esterno della zona di sorveglianza, a condizione che il
servizio veterinario competente per territorio effettui:
      nei  5  giorni  precedenti  il  carico un prelievo di sangue da
almeno 10 animali;
      nelle  48 h  precedenti  il  carico un'ispezione veterinaria e,
laddove possibile in relazione della taglia degli animali, 10 tamponi
tracheali.
  I    campioni    devono    essere   esaminati   presso   l'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  competente  per territorio. All'arrivo
nella  azienda  di  destinazione  il servizio veterinario effettua un
controllo  clinico  sugli animali e, trascorsi 7 giorni dalla data di
accasamento,  la partita deve essere sottoposta ai medesimi controlli
sopra  citati  da  parte  del  servizio  veterinario  competente  per
territorio.
  2.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  1,  lettera b), se nelle zone
interessate  non  vi  e'  un  macello  o  questo  non  ha sufficiente
capacita'   di   macellazione,   l'autorita'   regionale  provvede  a
individuarne  uno  situato  all'interno  del  territorio  di  propria
competenza. L'invio del pollame da macello al di fuori del territorio
regionale,  e'  permesso solo con il preventivo e formale accordo tra
la  regione  di  spedizione  e quella di destinazione, previo formale
parere  favorevole  del Centro nazionale di referenza per l'influenza
aviaria.
  3.  In  tutti  i casi di movimentazione, il trasporto del pollame e
dei  relativi  prodotti  deve avvenire preferibilmente su grossi assi
stradali o per ferrovia; gli automezzi da utilizzare nelle aziende di
volatili   presenti   nella   zona   di   restrizione  devono  essere
accuratamente  lavati  e  disinfettati ad ogni scarico degli animali,
secondo modalita' stabilite dai servizi veterinari.
  4.  I  proprietari  o  i detentori degli animali hanno l'obbligo di
tenere   un   registro  aggiornato  delle  movimentazioni  da  e  per
l'azienda.».
B. «Art. 8. (Deroghe per le uova da cova).
  1.  Il  sindaco,  su parere favorevole dei servizi veterinari delle
aziende  sanitarie  competenti  per  territorio, puo' autorizzare, in
deroga  all'art. 3, comma 2, lettera d), la movimentazione di uova da
cova  all'interno  della  zona  di  protezione nonche' all'esterno di
essa, a condizione che:
      a) le  uova  siano  inviate  direttamente  verso  un incubatoio
situato   nel   territorio  regionale  e  individuato  dall'autorita'
regionale competente;
      b) le   uova   e   gli   imballaggi  che  le  contengono  siano
disinfettati sotto il controllo dei servizi veterinari;
      c) almeno    20    riproduttori,    campionati    in    maniera
statisticamente  significativa,  siano  stati  sottoposti a controllo
sierologico  e  tamponi  tracheali,  con esito negativo, da parte dei
servizi veterinari.
  2.  I  servizi  veterinari  devono  verificare  che l'incubatoio di
destinazione  garantisca  la  rintracciabilita' delle partite di uova
introdotte ai sensi del comma 1.
  3.  I  pulcini nati dalle uova di cui al presente articolo, possono
essere  destinati  esclusivamente  a  allevamenti  in  cui  sia stato
rispettato  il  periodo  di  vuoto  sanitario previsto dalle norme di
biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005, e successive modifiche.
  4.  L'invio  delle  uova  ad  incubatoi  situati  al  di  fuori del
territorio  regionale,  e'  consentito  previo formale accordo tra la
regione  di  spedizione  e  quella di destinazione, su formale parere
favorevole del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.
  5. I titolari degli incubatoi hanno l'obbligo di tenere un registro
aggiornato delle movimentazione da e per l'azienda.».
C.  «Art. 9. (Deroghe per carne, carne macinata, preparati e prodotti
a base di carne di pollame).
  1.  Il  sindaco,  su parere favorevole dei servizi veterinari delle
aziende  sanitarie  competenti  per  territorio, puo' autorizzare, in
deroga  all'art.  3,  comma  2,  lettera  e),  l'invio  dalla zona di
protezione di:
    a) carne  fresca  di pollame, inclusa la carne di ratiti, solo se
prodotta  in  conformita'  dell'allegato  II e delle sezioni II e III
dell'allegato  III  al  regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in
conformita'  delle  sezioni  I,  II, III e dei capitoli V e VII della
sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;
    b) carne  macinata  e  preparati  e  prodotti  a  base  di  carne
contenenti  la  carne  di cui alla lettera a) prodotti in conformita'
delle  sezioni  V  e  VI  dell'allegato  III  al  regolamento (CE) n.
853/2004;
    c) carne  fresca  di  selvaggina  da  penna selvatica proveniente
dalla zona, se tale carne e' contrassegnata dalla bollatura sanitaria
di cui all'allegato II al decreto legislativo 25 maggio 2005, n. 117,
e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta
al  trattamento  previsto  in caso di influenza aviaria conformemente
all'allegato III del predetto decreto legislativo n. 117 del 2005;
    d) prodotti  a  base  di carne ottenuti da carne di selvaggina da
penna  selvatica  sottoposta  al  trattamento  previsto  in  caso  di
influenza   aviaria   conformemente   all'allegato  III  del  decreto
legislativo n. 117 del 2005;
    e) carne  fresca  di  selvaggina  da  penna selvatica proveniente
dall'esterno  della  zona  di  protezione ma prodotta in stabilimenti
all'interno  della  zona  stessa  in  conformita'  della  sezione  IV
dell'allegato  III  al  regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in
conformita'  del  capo  VIII  della  sezione  IV  dell'allegato  I al
regolamento (CE) n. 854/2004;
    f)  carne  macinata  e  preparati  e  prodotti  a  base  di carne
contenenti  la  carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti
situati  nella zona di protezione in conformita' delle sezioni V e VI
dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004».
D. «Art. 10. (Trasporto e utilizzo di taluni sottoprodotti di origine
animale).
  1. Il trasporto dello strame o del concime di cui all'art. 3, comma
2,   lettera  f),  ai  soli  fini  della  lavorazione  ai  sensi  del
regolamento  (CE) n. 1774/2002, puo' essere effettuato esclusivamente
nell'ambito del territorio regionale».
  La  presente  ordinanza e' diramata in via d'urgenza alle autorita'
sanitarie  di  controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more
della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 14 febbraio 2006
                                                 Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona   e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108